Conclusasi il 31.08 u.s. la fase dei pensionamenti del 2019, analizziamo la situazione dei pensionamenti con decorrenza 01.09.2020, anche alla luce delle voci allarmanti e infondate che circolano in questi giorni.

Quota 100

Molti iscritti hanno richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di modifica, abolizione o revisione del pensionamento con quota 100.

Ad oggi i requisiti e le modalità dei pensionamenti, fino al 2021, restano quelli riportati nella tabella “Requisiti Pensioni Fornero e quota 100“.

Fine del calcolo retributivo, legge Fornero

Per i pensionamenti del 2020 e 2021, invece, il calcolo previsto dalla legge Fornero per chi ha maturato i 18 anni alla data del 31.12.1995 (con il metodo retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1°.01.2012 alla data della cessazione) cesserà di essere utilizzato per mancanza di aventi diritto. Si presume che la fine di questo calcolo sia per le donne al 31.08.2020 e per gli uomini al 31.08.2021. A tali date sia le donne che gli uomini avranno ampiamente raggiunto i requisiti di massima anzianità richiesti per la pensione anticipata.

La seguente tabella spiega quanto sopra scritto:

Esauriti gli aventi diritto al calcolo retributivo, si applicherà per quanti avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 il calcolo “misto” introdotto dalla legge n.335/95 (Dini), che prevede il calcolo retributivo per i contributi maturati alla data del 31.12.1995 e quello contributivo dal 1°.01.1996 alla cessazione dal servizio.

Per coloro che non hanno versato contributi prima del 1°.01.1996, si applicherà totalmente il calcolo “contributivo” dal 1°.01.1996 al giorno del pensionamento.

Pertanto, dai prossimi anni prevarrà in modo consistente il calcolo contributivo in tutte le future pensioni, e si ridurrà sempre di più la parte di pensione calcolata col metodo retributivo.

Fondo Credito

Al momento del pensionamento e, specificatamente nella domanda di pensione presentata all’Inps, il pensionando dovrà esprimere la volontà di aderire al Fondo Credito da pensionato. Se non si aderisce al Fondo in modo esplicito, non verrà più effettuata la trattenuta precedentemente applicata sul cedolino stipendiale, e quindi non si avrà più diritto alla richiesta e alla concessione dei prestiti.

La trattenuta prevista per i pensionati è pari allo 0,15%, mentre per il personale in servizio la trattenuta sul cedolino dello stipendio è dello 0,35%.

Aderendo al Fondo Credito, con una trattenuta che varierà dai 2 ai 4 euro mensili secondo l’importo mensile della pensione, il pensionato potrà continuare a richiedere sia “piccoli prestiti” che “prestiti pluriennali”.

Occorre, quindi, valutare bene la decisione di aderire, calcolando i vantaggi che si potranno avere in seguito, utilizzando i prestiti previsti, sia personalmente che per esigenze familiari.

Allegati:

In data 30/07/2019, presso il Miur, il Capo Dipartimento, dr. Carmela Palumbo, ha dato la parola ai funzionari dell’INPS, intervenuti per relazionare sul andamento delle certificazioni diritto a pensione personale comparto scuola 2019. Il dr. Pallotta ha presentato sinteticamente i dati relativi all’andamento della certificazione da parte dell’Inps del diritto a pensione, aggiornati al 29 luglio. Le certificazioni relative a domande accolte positivamente sono 41.999. Si tratta del 99,64% della cosiddetta “prima platea” (vecchiaia, opzione donna…), (domande presentate entro il 12 dicembre 2018) e del 94,79% della cosiddetta “seconda platea”, (domande presentate entro il 28 febbraio 2019) che comprende prevalentemente le “quota 100”.

Estratto del documento INPS:

In allegato il documento completo dell’INPS: Certificazioni_scuola 2019

Sull’argomento provvedimento concessione diritto a pensione vedi anche il nostro precedente articolo del 27 luglio 2019.

pensioni

Tutti i pensionandi della scuola nel mese di agosto potranno scaricare, con il proprio Pin Inps o con lo SPID, il provvedimento relativo alla concessione della pensione dal 1°.09.2019, chiamato dall’Inps “determina”.

Normalmente la determina viene recapitata anche per posta ordinaria all’indirizzo dell’interessato, ma ciò avviene alla fine del mese di settembre.

Per visionare la determina sul sito Inps bisogna seguire il percorso illustrato dal prof. Boninsegna delle sedi di Verona e Legnago, che pubblichiamo di seguito:

A questo punto, sarà sufficiente cliccare sull’icona indicata a destra per scaricare il provvedimento di concessione della pensione denominato “determina”.

ATTENZIONE: per quanto riguarda i pensionati della quota 100, nella determina dovrebbero risultare delle note e avvertenze da osservare per non incorrere in incompatibilità circa la fruizione della pensione. Nel merito delle stesse, si ricorda che il pensionamento con quota 100, in applicazione dell’art.14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, prevede che nel periodo di anticipo del pensionamento rispetto alla pensione di vecchiaia, non si dovrebbero percepire altri redditi oltre la pensione, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione.

Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L’Inps con circolare n.11/2019 è tornata sulla questione, puntualizzando cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e precisando che coloro che non rispettano tale norma sono tenuti a darne comunicazione all’Inps, che provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico.

La circolare menziona espressamente che per lavoro autonomo occasionale si intende quello esercitato da colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Inoltre l’esercizio dell’attività, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità.

L’Inps, di propria iniziativa, potrebbe inviare una lettera di richiesta notizie relative ai redditi percepiti oltre alla pensione e, in caso di mancata risposta entro 60 giorni, provvedere alla sospensione dell’erogazione dell’importo pensionistico e all’eventuale recupero delle somme percepite e non dovute.

pensioni

Il personale che andrà in pensione dal 1.9.2019 potrà controllare sul cedolino del mese di luglio se l’INPS ha accertato il diritto al pensionamento.

In caso positivo e se la scuola di titolarità avrà inserito il codice di cessazione nel Sidi, scaricando con NOIPA il cedolino si verificherà che il MEF ha già variato la “scadenza” in prima pagina in alto a destra, riportando la data del 31.08.2019.

Normalmente in questa casella è riportata la data di scadenza della classe stipendiale, mentre per i pensionandi è indicata la data dell’ultimo stipendio in pagamento.

Ricordiamo che l’ultimo pagamento comprenderà gli 8/12 della tredicesima spettante maturati sullo stipendio; i restanti 4/12 saranno liquidati dall’INPS nella rata di pensione del mese di dicembre.

Di seguito riportiamo, inoltre, alcune raccomandazioni a cura del Prof. Renzo Boninsegna della Segreteria Provinciale di Verona, che ringraziamo, utili per tutti i pensionandi:

  • i pensionandi che siano tenuti al versamento dell’acconto IRPEF di novembre dovranno autonomamente versare l’acconto IRPEF entro il 30/11/2019 presso uno sportello bancario o postale usando il modello F24. Ciò perché il MEF SPT chiude con il mese di AGOSTO 2019 la partita di stipendio del pensionando. Si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista o a un CAF al fine di evitare sanzioni;
  • anche se il MEF SPT chiude con il mese di agosto 2019 la partita di stipendio del pensionando/a, per 5 anni l’accesso a NOIPA rimane attivo con la possibilità di scaricare a febbraio 2020 la CU (Certificazione Unica) ex CUD. Inoltre sarà possibile scaricare eventuali cedolini se saranno corrisposte “competenze accessorie” dopo il pensionamento.
  • entro un mese dal pensionamento, il MIUR disattiverà la casella di posta elettronica “@istruzione.it”. Si invitano, pertanto, i pensionandi a comunicare ai destinatari di messaggi inviati mediante e-mail @istruzione.it (es. INPS, USP, ecc.) la nuova casella di posta elettronica creata.

Alleghiamo a tal proposito la scheda completa fornitaci dalla Segreteria provinciale Snals-Confsal di Verona.

Nonostante le numerose pressioni esercitate dallo Snals-Confsal a livello ministeriale perchè tutti i posti resi vacanti dal personale della scuola collocati in quiescenza con i requisiti della c.d. “Quota 100” il MIUR ritiene di non poter considerare tali posti ai fini della mobilità in quanto l’INPS non garantisce la “lavorazione” degli stessi in tempi utili all’inserimento in piattaforma.

Tale ritardo pregiudica i diritti e le aspettative di quanti aspirano ad una stabilizzazione tramite la mobilità.

Per tali motivi lo Snals-Confsal ha presentato all’INPS la diffida che si riporta di seguito.

 

 

Lo Snals-Confsal

nella persona del Segretario Generale Elvira Serafini

CONSIDERATO: l’ingente numero di domande di dimissione volontaria dal servizio presentate dal personale della scuola di diversa categoria e profilo professionale ai sensi della nuova normativa vigente;

CONSIDERATO:che i posti liberati dovranno essere coperti da personale titolare nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO:la necessità di dover garantire la stabilità dei titolari e la continuità didattica nelle scuole;

CONSIDERATO:i termini di scadenza indicati dall’O.M. 203/2019 sulla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020

invita

L’INPS,nella persona del Presidente dott. Boeri,  ad accertare tempestivamente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere al collocamento a riposo di coloro che ne hanno presentato domanda con decorrenza 1 settembre 2019;

diffida

di comunicare al MIUR il numero effettivo degli aventi diritto a pensione per consentire al Sistema informativo di acquisire i posti disponibili ai fini della mobilità in tempo utile e comunque entro e non oltre il 20 maggio 2019.

pensioni

Pubblichiamo in allegato altri due documenti forniti dal Miur su come e

quando il personale della scuola potrà andare in pensione.

Vi ricordiamo che attualmente presso la sede provinciale di Bari  è

a disposizione degli iscritti consulenza gratuita e personalizzata

sulla materia nei giorni di lunedì e mercoledì.

Per migliorare il lavoro di tutti si consiglia di prenotarsi telefonicamente

chiamando la sede provinciale di Bari.

schema riepilogativo pensionandi

pensionati precisazioni miur ed inps

 

 

pensioni

Il Miur ha emanato la circolare n. 4644 dell’1-02-2019, relativa alla cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019, a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La circolare integra quanto già comunicato con la circolare n. 50647 del 16.11.2018 in base alla quale sono state presentate le domande entro il 12 dicembre u.s..

Vi riportiamo le notizie più importanti.

Viene fissato al 28 febbraio il termine per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato per tutto il personale scolastico, compresi i dirigenti scolastici, per i quali tale data era già prevista dal D.M. n 727/2018.

Il decreto 4 del 28.01.2019 prevede la possibilità, per il personale della scuola che alla data del 31.12.2019 matura i seguenti requisiti, di andare in pensione con decorrenza 01.09.2019:

Per le domande di cessazione, e le eventuali revoche, che dovranno essere anch’esse presentate entro il 28 febbraio, si dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web Polis “istanze on line” dal 4 febbraio al 28 febbraio 2019.

Al personale all’estero e delle province di Trento, Bolzano e Aosta, resta confermata la possibilità di presentare la domanda anche con modalità cartacea.

L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato per tutto il personale scolastico da parte delle sedi INPS competenti per territorio.

Le cessazioni potranno essere convalidate al SIDI solo dopo l’avvenuto accertamento del diritto da parte dell’INPS.

Per l’Ape sociale, lavori gravosi o lavoratori precoci, gli interessati una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, potranno presentare domanda cartacea per accedere al pensionamento dall’1.09.2019.

pensioni

L’INPS con il Messaggio n. 395 del 29.01.2019 ha diramato  le modalità di presentazione delle domande di pensione, sulla base del decreto del 28.01.2019 in attuazione degli:

  • art. 14 Quota 100 trattamento di pensione (almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi);
  • art. 15 Pensione Anticipata, fissa il requisito contributivo per il periodo 2019-2026 a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • art. 16 Opzione Donna, diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole del calcolo contributivo, alle donne che al 31.12.2018 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o una età pari o superiore a 58 anni.

Le domande possono essere presentate:

Dall’interessato/a in possesso delle credenziali richieste (PIN, SPID o carta dei servizi) per via telematica sul sito www.inps.it, o tramite Patronato o altri soggetti abilitati.

Una volta effettuato l’accesso al sito, accedere alla sezione:

  • Domanda Pensione, ricostruzione, ratei, Ecocert, Ape sociale e Benefici precoci.

Scegliere l’opzione “NUOVA DOMANDA”.

Nel menù di sinistra selezionare la sequenza relativa alla propria tipologia di pensione:

  • Quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
  • Pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
  • Opzione Donna: “Pensione anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Per tutte e tre le tipologie di pensione deve essere selezionato il Fondo e la Gestione di Liquidazione.

La comunicazione riguarda tutti i lavoratori iscritti alle Gestioni private, Pubblica, spettacolo e sport, anche per poter permettere agli interessati, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

Quindi è una disposizione generica, che interessa la maggior parte di lavoratori dipendenti.

In considerazione delle molte comunicazioni allarmistiche da parte dei nostri iscritti pensionandi pervenute fin da ieri pomeriggio al diffondersi della notizia della presentazione delle domande.

Si fa presente che per il comparto scuola siamo in attesa di una circolare dell’INPS e del Miur per disciplinare i termini e modalità della riapertura dei pensionamenti.

Si ricorda che per poter andare in pensione il 1.09.2019, rispettando il preavviso dei sei mesi, si deve presentare la domanda all’Amministrazione, entro il 28 febbraio p.v.

La domanda prevista dal messaggio INPS n. 395 corrisponde a quella che normalmente si presenta all’Ente di Previdenza per il pagamento della pensione dopo aver presentato la domanda di pensionamento su istanze online nel sito del Miur.

Quindi non c’è alcun motivo di allarme o agitazione.

Chi vuole può, tranquillamente, in attesa della “circolare concordata” attivarsi per presentare la domanda di pensionamento secondo le modalità e le indicazioni diramate dall’INPS.

Quando poi sarà diramata la circolare Miur/Inps ci si dovrà attenere alle disposizioni e modalità in essa riportate. Ricordiamo che comunque per poter operare su istanze online l’interessato deve essersi registrato ed essere in possesso del codice personale di accesso e della relativa password, senza le quali non sarà possibile l’inoltro della domanda di pensionamento.

pensioni

L’approvazione, da parte del CdM, in data 17.01.2019, del “decreto quota 100” ha ampliato per il personale della scuola le possibilità di pensionamento alla data dell’1.09.2019.

Si è provveduto ad approntare una scheda di sintesi di tutte le possibilità per il personale della scuola, che di seguito, riportiamo:

(v. la tabella di sintesi in pdf)

Visto il numero elevato di docenti e ATA che aspettavano la definizione di quota 100 per verificare la convenienza o meno di utilizzare tale modalità di pensione, alla luce del testo definitivo, ed al fine di mettere il personale scolastico, nostro iscritto, nella condizione di poter operare una scelta oculata, abbiamo rielaborato nuovamente una tabella di confronto tra quota 100 e il pensionamento con le regole della legge Fornero.

www.snals.it

L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti del governo.

Come già commentato lo scorso 8 gennaio, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II dall’art. 14 in poi.

Art. 14

“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”

Note

1) Durata e requisiti

– In via sperimentale triennio 2019/2021

– 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita

2) Cumulo contributivo

-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.

3) Non cumulabilità

con altri redditi

Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

4) Decorrenza diritto pensione

  • Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
 

 

Solo per i dipendenti privati

5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione

Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).

Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.

Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:

-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.

-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.

Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)

Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.

Personale scolastico

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda il testo del su detto articolo:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019

Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.

Norme di salvaguardia -Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.

– Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.

 

 

 

Art. 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

Note
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati.

Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia:

– 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia,invece, viene comunque innalzata dal 2019 a

67 anni.

(66 anni e 7 mesi + 5 mesi)

Ripristino finestre

 

-I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

– In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola:

-di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(unica uscita dall’1.09)

 

Art. 16

(Opzione Donna)

Note
Proroga opzione donna

 

Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo:

– alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959;

-alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958.

-Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore.

Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995.

Nella bozza del decreto non viene specificato:

– se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100;

-se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali.

Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010)

Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

 

Art. 18

(Ape sociale)

Note

Norma speculare a quella della legge 232 del 2016

 

Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento. Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019

 

Art. 23

(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione)

Note

Pagamento per chi usufruirà di quota 100

La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti.

La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.

Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme.

Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.

Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.

Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.

Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.

www.snals.it