Via l’obbligo di mascherina agli esami finali di terza media e di maturità. La protezione sarà solo raccomandata ai 550 mila ragazzi che faranno l’esame di maturità e al numero simile di alunni che affronteranno gli esami di terza media e ai professori. Lo hanno deciso i ministri alla Salute Roberto Speranza e all’Istruzione Patrizio Bianchi durante un incontro che si è svolto oggi pomeriggio e al quale ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Dopo giorni di polemiche e di pressioni anche politiche per eliminare la mascherina all’ultimo atto dell’anno scolastico, è stata fatta la scelta dunque di allentare la misura. Per rendere operativa la novità sarà necessario emanare un decreto, visto che un atto di quel tipo ne prevedeva l’obbligo.

La segreteria provinciale SNALS Bari, informa i propri iscritti che è disponibile, gratuitamente, il servizio di Patronato per la compilazione e l’inoltro della domanda NASpI (indennità di disoccupazione) all’INPS contattando la responsabile del Patronato INPAS – CONFSAL di riferimento.

PATRONATO INPAS – CONFSAL BARI
Carmela Seccia
Ricevimento (previo appuntamento da prenotare via mail all’indirizzo sotto indicato ):
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì → Via Quintino Sella, 132, 70122-BARI
Giovedì → Via Vincenzo De Romita, 8, 70121-BARI

Recapiti:
Cell. 348 5942644
Tel. 080 9149808
E-mail: c.seccia@snalsbari.it

PATRONATO INPAS – CONFSAL BITONTO
Luisa Dedamiani

Ricevimento ( previo appuntamento da prenotare via mail all’indirizzo sotto indicato ):
Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 17.30 – 20.30  via Piave, 77, 70032 – BITONTO (BA)
Recapiti:
Cell. 3926967074
Tel. 080 3739124
E-mail: inpas.ba16@ilpatronato.it

Di seguito: Elenco DOCUMENTI NECESSARI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ALL’INPS e dichiarazioni aggiuntive da inserire nella domanda .

DOCUMENTI DA PORTARE IN SEDE DI DOMANDA:

• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
• TESSERA SANITARIA
• TUTTI I CONTRATTI DI LAVORO E RELATIVE BUSTE PAGA
• CODICE IBAN INTESTATO O COINTESTATO CON IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE:
• Qualifica professionale:
• Titolo di studio:
• Indicare residenza se diversa da quella indicata nel documento di riconoscimento:
• Data cessazione ultimo rapporto di lavoro:
• n. di telefono ed indirizzo e-mail:
• Ha percepito indennità di mancato preavviso?
• Ha svolto periodi di lavoro all’estero?
• E’ titolare di assegno di invalidità?
• E’ stato licenziato per superamento del periodo di comporto di malattia?
• E’ stato licenziato?
• E’ scaduto il contratto?
• E’ in malattia/ricoverato?
• E’ titolare di pensione concessa da ente diverso da INPS? Se si indicare ente
• Ha diritto ad assegno nucleo familiare? Se si compilare modello INPS SR32
• Svolge attività di lavoro autonomo?
• Svolge attività lavorativa in forma parasubordinata?
• Svolge altra attività lavorativa subordinata?
• Svolge attività di lavoro occasionale accessorio?
• E’ socio di una società di persone S.a.s o di capitali S.p.A.?
• E’ iscritto ad un Albo professionale o Cassa professionale?
• E’ titolare di partita IVA o codice REA presso il Registro delle Imprese di
una Camera di Commercio?
ATTENZIONE !!!!!!!!
Tutti i documenti richiesti devono essere in corso di validità ed in copia fronte retro.
Se si svolgono altri tipi di attività lavorativa occorre esibire la dichiarazione dei redditi e data inizio attività.

Domenica 12 giugno si torna ai seggi. Ma per cosa? circa 1.000 Comuni vanno al voto per le elezioni amministrative, che interessano quasi 9 milioni di elettori. Ma in contemporanea, si vota in tutto il Paese per 5 quesiti referendari sui quali l’elettore è chiamato ad esprimersi.
Di seguito la normativa di riferimento per le scuole in queste occasioni.

SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
UTILIZZO DEL PERSONALE – PERMESSI – RIPOSI COMPENSATIVI
In occasione di elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, elezioni comunali,
provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, nelle scuole sede di
seggio le attività didattiche possono essere sospese a causa della chiusura totale o parziale
dei locali, che sono utilizzati temporaneamente dall’amministrazione comunale che dovrà
restituirli così come gli sono stati consegnati.
Di seguito analizziamo i casi in cui i docenti e il personale ATA non devono prestare
l’attività lavorativa; quali sono i diritti previsti per esercitare il voto elettorale e per
svolgere l’attività di scrutatori, segretari o presidenti di seggio, rappresentanti di una lista
o componenti dei Comitati promotori in caso di referendum.
Pulizia e predisposizione dei locali sedi del voto
Compete esclusivamente al Comune la predisposizione dei locali, il loro funzionamento e
la pulizia al termine delle elezioni.
Pertanto, il personale ATA non può essere utilizzato a tali fini, a meno che non ci
sia stato un preventivo accordo col Comune per tale utilizzo, ma solo su base volontaria,
dietro corresponsione di compensi e con successivo riposo compensativo al pari di chi
è impegnato direttamente al seggio.
Un eventuale ordine di servizio in senso contrario va respinto.
UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
In caso di chiusura totale della scuola tutti gli allievi restano a casa e le assenze
del personale sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per
particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione
straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l’accesso
ai locali. L’attività didattica è sospesa .
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore, infatti, compresi quindi quelli dedicati
alle consultazioni elettorali, sono assimilati al servizio effettivamente e regolarmente
prestato in quanto il dipendente non può eseguire la propria attività per cause esterne
e non direttamente a lui imputabili.
Per tale motivo la chiusura è “utile” a qualunque titolo: es. ai fini dell’anno di
formazione ,dell’anno di prova, di una proroga o conferma della supplenza,
della maturazione delle ferie ecc..
In tali occasioni, quindi, le assenze dei docenti e del personale ATA sono pienamente
legittimate e non devono essere “giustificate”, recuperate o essere oggetto di decurtazione economica.
Il principio giuridico di riferimento è fissato dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si
estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel nostro caso dipendente della scuola], la
prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è
responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Attenzione: non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie
CHIUSURA PARZIALE DELLA SCUOLA
Succede che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati come sede di seggio elettorale:
▪ nei plessi individuati sede di seggio elettorale (anche se è compresa la sede centrale): gli allievi non
svolgono la lezione e il personale docente e ATA che svolge la prestazione lavorativa in quei plessi (il
docente che ha lì le proprie classi e il personale ATA assegnato a quel plesso) è pienamente
legittimato a non svolgere l’attività lavorativa e l’assenza non deve essere “giustificata”, recuperata
o essere oggetto di decurtazione economica.
Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la
prestazione lavorativa dei docenti in materia di supplenza, o di presenza del personale ATA, originariamente
assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività
didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, solo nell’ambito di quanto previsto
dalla contrattazione di istituto.
In assenza nel contratto di istituto di previsioni in tal senso, il personale docente e ATA è esentato dal
servizio senza obblighi di recupero della prestazione lavorativa non svolta.
Attenzione ancora : non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie.
▪ nei plessi non individuati sede di seggio elettorale: in tali plessi si dovrà svolgere normale attività
didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti. Pertanto, docenti e
personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio
orario di servizio.
PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI
La materia è riportata dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992.
Si parla di permessi retribuiti per chi deve esercitare il voto in località diversa da quella della scuola con
cambio di residenza in atto.
Il permesso interamente retribuito è infatti previsto per recarsi a votare in comune diverso da quello della
sede di servizio “esclusivamente “ nell’ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi
delle elezioni e non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
▪ un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
▪ due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI
Chi non si trova nella situazione sopra descritta ovvero abbia la residenza in comune diverso da quello di
servizio senza però che abbia richiesto il cambio di residenza (in quanto ne rimane intatta la facoltà), non
beneficia del permesso retribuito elettorale e potrà utilizzare solo dei permessi previsti dai CCNL 2006-
09 e 2016-18 (motivi personali e familiari e ferie) per raggiungere il proprio comune di residenza ed esercitare
il diritto di voto.
Personale docente a tempo indeterminato
Può fruire fino a 9 giorni in un anno scolastico:
▪ da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma
2 del CCNL 2006-2009;
▪ da 1 a 6 giorni di ferie da fruire con gli stessi criteri e le stesse modalità dei giorni di permesso per
motivi personali o familiari (art. 15, comma 2 e art. 13, comma 9 del CCNL 2006-09).
Personale ATA a tempo indeterminato
Può fruire fino a 18 ore (anche cumulativamente) di permesso retribuito per motivi personali o familiari
di cui all’art. 31 del CCNL 2016-2018.
Personale docente e ATA a tempo determinato
Può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui
all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.
AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO
Su presentazione della tessera elettorale
Elettori residenti in Italia
▪ Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe;
▪ Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Elettori residenti all’estero
▪ Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe;
▪ Aerei (ITA): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria;
▪ Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore;
▪ Auto: Gratuità del pedaggio autostradale.

PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)
Il lavoratore dipendente può essere nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante
di lista, di gruppo, di partiti, componente dei Comitati promotori in caso di referendum, in occasione di
qualsiasi consultazione elettorale (elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, per le elezioni comunali,
provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie).
I giorni di assenza sono validi come servizio a tutti gli effetti (intera retribuzione, maturazione delle ferie ecc.).
ASSENZA PER OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO
(Non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali)
Ci si può assentare dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.
Attenzione: La norma dispone che non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti
con le operazioni elettorali, per cui anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso
da quello di impegno ai seggi, ciò che conta è la giornata in cui tali impegni sono collocati.
Es. se l’impegno ai seggi comincia alle ore 15 del sabato , e tale giornata è lavorativa per il dipendente,
quest’ultimo ha diritto di assentarsi dal servizio, non solo per le operazioni di voto (domenica) e, per esempio,
quelle di scrutinio (lunedì), ma anche per l’intera giornata del sabato se questa è lavorativa e
indipendentemente dall’orario di servizio (es. 8-14) che svolge il dipendente in quella giornata. In tale caso,
quindi, il personale non dovrà recarsi a scuola il sabato.
DOCUMENTAZIONE
Il dipendente, preventivamente, prima di assumere l’incarico, a titolo di preavviso, consegna al dirigente
scolastico la copia della convocazione inviatagli dall’ufficio elettorale.
Successivamente, a giustificazione dell’assenza, presenterà al dirigente:
✓ la dichiarazione di presenza al seggio con orari di inizio e fine delle operazioni (Scrutatore e Segretari);
✓ la dichiarazione vistata dal vicepresidente con indicazione dei giorni e degli orari delle operazioni di
seggio (Presidente di seggio);
✓ il certificato del presidente di seggio che comprovi l’incarico ricevuto dalla lista, e di quali elezioni si tratti,
con l’orario di inizio di presenza al seggio (soprattutto se questo riguardi anche il sabato) e quello di fine
delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno (Rappresentante di lista o componente dei Comitati
promotori in caso di referendum).
GIORNI FESTIVI E NON LAVORATIVI E RIPOSO COMPENSATIVO
I giorni festivi e quelli non lavorativi (la domenica e il sabato per le scuole che adottano la settimana corta),
sono recuperati con una giornata di riposo compensativo (art. 35 del DPR n. 3 del 1957).
I dipendenti che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative
di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo oppure, in alternativa, ad una quota di retribuzione
della l. 69/1992). giornaliera aggiuntiva a quella normale (art. 119 comma 2 DPR 361/57 come modificato dall’art. 1 comma1

Riposo compensativo e orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali
I dipendenti che fruiscono di orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la
giornata del sabato, qualora impegnati in tale giornata per espletamento delle suddette funzioni elettorali,
hanno titolo al recupero con altro giorno lavorativo (C.M. n. 160 del 14 giugno 1990).
Pertanto, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa con il riconoscimento dell’intera retribuzione
nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo).
Giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Sabato non lavorativo e domenica festivo:
✓ Se le operazioni di scrutinio terminano entro la giornata di lunedì (entro la mezzanotte), spettano
come risposi compensativi martedì e mercoledì.
✓ Se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte del lunedì (prime ore del martedì),
spettano come risposi compensativi mercoledì e giovedì.
Ovviamente le giornate di assenza per impegno al seggio di lunedì ed eventualmente di martedì sono
giustificate e considerate a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e retribuite come se il lavoratore avesse
normalmente lavorato.
Attenzione: Se si fruisce del “giorno libero” (es. scuola di I e II grado) questo non rientra nella c.d. “settimana
lavorativa di 5 giorni”: chi dovesse essere impegnato nelle operazioni di voto o di seggio il sabato o il lunedì
che coincidono con il “giorno libero”, non ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo ma rientra nelle condizioni
di recupero di un solo giorno di chi ha l’orario di servizio distribuito su sei giorni settimanali.
Riposo compensativo e orario di servizio distribuito su sei giorni settimanali
Giorni lavorativi da lunedì a sabato. Domenica festivo.
La giornata di sabato impegnata al seggio è considerata a tutti gli effetti giorno di attività lavorativa e
retribuita come se il dipendente avesse normalmente lavorato:
✓ Se le operazioni di scrutinio terminano entro la giornata di lunedì (entro la mezzanotte), spetta come
risposo compensativo martedì;
✓ Se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte del lunedì (prime ore del martedì), spetta
come risposo compensativo mercoledì.
Ovviamente al pari del sabato anche le giornate di assenza per impegno al seggio di lunedì ed eventualmente
di martedì sono giustificate e considerate a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e retribuite come se il
lavoratore avesse normalmente lavorato.
Tempistica dei riposi compensativi
Il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di
settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
Pertanto, come detto, i dipendenti interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni
successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è
lavorativo). Nulla toglie che i termini per la fruizione del riposo compensativo possano anche esser e
correttamente concordati con il dirigente e pertanto i riposi possano essere fruiti in giornate diverse da quelle
immediatamente successive all’impegno al seggio (laddove, per esempio, ci sono diverse esigenze di servizio
da ottemperare).
Personale in part time verticale o in servizio in più scuole
In caso di part-time verticale con prestazione concentrata solo su alcuni giorni della settimana il dipendente
ha diritto a fruire di tanti giorni di riposo compensativo per quanti sono i giorni festivi o non lavorativi
compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali. Per determinarne esattamente il numero,
occorre prendere in considerazione la distribuzione delle giornate di lavoro all’interno della settimana:
Es. se il dipendente in part-time verticale lavora tre giorni alla settimana, dal martedì al giovedì, e le
operazioni elettorali iniziano il sabato e terminano il lunedì successivo, egli avrà diritto a 3 giorni di riposo
compensativo perché sia il sabato e la domenica sia il lunedì sono per lui giorni “festivi o non lavorativi”.
Ovviamente i riposi dovranno essere necessariamente fruiti nelle giornate in cui il dipendente è tenuto a
rendere la prestazione (tra martedì e giovedì). La stessa cosa va fatta con riferimento al personale che sia in
servizio in più scuole (es. spezzoni orari in scuole diverse). In questi casi i riposi saranno fruiti nelle giornate
in cui il dipendente è tenuto a rendere la prestazione e dovranno essere concordati con il DSGA (se personale
ATA) ed il DS (se docenti) previo accordo tra le due o più scuole
PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
Il personale con contratto a tempo indeterminato può richiedere, cumulativamente,
▪ per i docenti: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché, dei sei
giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009 (nota 3121 del 17.4.1996 della
Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica);
▪ per il personale ATA: fino a 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 31
del CCNL 2016-2018, nonché, fino a un massimo di quindici giorni di ferie di cui all’art. 13 comma 11 del
CCNL 2006-2009.
Il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) ovvero fino
al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei 6 giorni di permesso
senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del CCNL 2006-2009.
Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi), può fruire di un
ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del CCNL del 2006-2009.

Ieri il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è stato a Bergamo, all’Istituto “Giulio Natta”, per la chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 e per l’occasione ha tenuto un discorso .che si può riascoltare nella versione integrale collegandosi a youtube .Qui di seguito ne riportiamo alcuni punti :
Le parole del ministro: “L’inno di Mameli ci ricorda i doveri che abbiamo nei confronti del nostro Paese. Bergamo è una città che, negli ultimi anni, ha sofferto molto. Siamo ripartiti, siamo ripartiti dalla scuola. La scuola è ripartita, la scuola è il battito della comunità. Al Ministero stiamo lavorando con tutte le nostre forze e con tutte le scuole per disegnare una nuova prospettiva di crescita. Vogliamo una scuola innovativa, accogliente e affettuosa, cioè capace di mettere al centro le persone. La scuola non si è mai fermata, nemmeno nei mesi più difficili”.
E ancora: “La scuola deve formare cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri e facendo questo li prepara anche al loro futuro lavorativo. Entro la fine dell’anno realizzeremo tre riforme fondamentali per combattere la dispersione scolastica e l’alto numero di Neet nel nostro Paese. Ci sarà la riforma dell’istruzione tecnica e professionale, ci sarà quella degli istituti tecnici superiori che hanno un fortissimo radicamento con il tessuto produttivo, ma sono ancora poco conosciuti. Infine ci sarà anche la riforma dell’orientamento per accompagnare ragazze e ragazzi nel proprio percorso”.
E poi: “Siamo un Paese strano, sempre pronti a criticarci ferocemente . La mascherina non è un’imposizione ma un atto di rispetto reciproco. La democrazia c’è non quando io ho un diritto ma quando sono sicuro che il mio vicino, che non conosco, goda del mio stesso diritto”. la mascherina è un atto di rispetto reciproco e si toglierà quando riterremo che il nostro vicino sarà al sicuro. Stiamo immediatamente pensando all’avvio del nuovo anno, che non sarà facile ma l’affronteremo insieme”.
E ancora “Dopo la sofferenza siamo ripartiti e siamo ripartiti insieme dalla scuola. Quando la scuola si ferma, la comunità è perduta. Siamo tornati diversi, siamo più consci nell’uso delle tecnologie. Salutiamo tutti gli studenti d’Italia, tutti gli insegnanti, il personale. Abbiamo ritrovato il piacere di essere a scuola. Mi sono chiesto più volte : ma in epoca di internet e di whikipedia ,quando basta schiacciare un bottone per avere risposte c’è ancora spazio per la scuola?e mi sono risposto: C’è più spazio di prima. perché, a volte, liberati dalle necessità di informazioni, la scuola torna ad essere un grande luogo di formazione della comunità. La mia idea è che la scuola debba essere aperta, inclusiva e affettuosa. “Una scuola aperta “è quella che non ha paura di confrontarsi e di affrontare grandi temi. Questa è la scuola per cui stiamo lavorando”.
Gli insegnanti sono il punto di riferimento, quello che i ragazzi si ricorderanno nel tempo .
Bianchi ha poi rivolto un pensiero all’Ucraina: “È stato un anno scolastico difficile ma durante il quale abbiamo saputo dimostrare di essere un Paese accogliente. Sono arrivati da noi più di 27.000 ragazzi ucraini e oggi il nostro pensiero va tutto a quel Paese. Tacito diceva: ‘Hanno fatto un deserto e la chiamano pace’. La pace è pace non è il risultato della guerra. E questo è il mandato principale che oggi abbiamo nelle nostre scuole”, ha concluso.

Le ordinanze ministeriali definiscono regole e procedure per l’ammissione, lo svolgimento e la valutazione degli esami di Stato.
Ma come saranno in pratica gli esami di stato 2022?L più grande differenza rispetto agli anni della pandemia è il ritorno delle prove scritte.

Per il primo ciclo:
1. la prima prova scritta ha l’obiettivo di verificare le “competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento”.Si potra’ scegliere tra tracce diverse:
o un testo narrativo e descrittivo;
o un testo argomentativo;
o lettura e riassunto di un testo letterario, divulgativo o scientifico.
2. La seconda prova scritta servirà ad accertare le competenze logico-matematiche
3. Seguirà un colloquio che accerterà anche la padronanza delle competenze di lingua inglese, della seconda lingua comunitaria, nonché dell’educazione civica; per i percorsi a indirizzo musicale, ci sarà anche una prova pratica di strumento. .
4. Tra i requisiti d’accesso non sono previste le prove Invalsi,
5. Non ci sono verifiche scritte sulle lingue straniere .
6. L’Esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.
7. Le prove scritte saranno obbligatoriamente in presenza mentre per l’orale in caso di documentata necessità sarà possibile sostenere la prova da remoto.
8. Il voto è calcolato in decimi. L’esame è superato con un punteggio minimo di sei decimi.
Il voto finale può essere accompagnato dalla lode.

Per il secondo ciclo:
1) Il Consiglio di classe, durante gli scrutini di giugno, ammette a sostenere gli esami
gli studenti che posseggono i seguenti requisiti:
o votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
o voto di comportamento non inferiore a sei decimi
C’è la possibilità di essere ammessi, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quest’anno la partecipazione alle prove nazionali Invalsi (che si terranno nelle settimane che precedono l’esame) e lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non rientrano tra i requisiti di ammissione.
2. Lo svolgimento dei percorsi di scuola-lavoro (Pcto) non sarà requisito di ammissione all’esame di Stato. I Pcto saranno invece analizzati nel corso del colloquio.
3. Il consiglio di classe può decidere la non ammissione all’esame quando lo studente non possiede uno o più requisiti di ammissione.
4. L’esame si svolgerà in presenza. Solo gli orali, per seri e documentati motivi, potranno tenersi in videoconferenza.
5. La commissione è composta da sei commissari interni e un presidente esterno. L’ufficio scolastico regionale di riferimento nomina il presidente, mentre i consigli di classe nominano i commissari interni. Per ciò che riguarda i docenti interni, non possono mancare l’insegnante d’italiano e quello della materia d’indirizzo che il Ministero ha identificato come oggetto della seconda prova scritta.
6. La prima prova scritta nazionale di italiano si svolgerà mercoledì 22 giugno alle 8.30.
La prova avrà una durata di sei ore. Il Ministero dell’istruzione proporrà sette tracce con tre diverse tipologie:
o analisi e interpretazione del testo letterario: qui saranno proposte due tracce
o analisi e produzione di un testo argomentativo: qui saranno proposte tre tracce di cui una di ambito storico
o riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità:
qui si potrà scegliere tra due tracce.
Il candidato dovrà scegliere e svolgere una delle sette tracce proposte.
7. Il 23 giugno si terrà la seconda prova scritta.
Questa prova avrà per oggetto una sola disciplina caratterizzante il corso di studi .
Sarà quindi una prova diversa a seconda del tipo di scuola frequentata e inoltre
sarà elaborata nei singoli istituti, in modo da tenere conto del lavoro effettivamente
svolto nel periodo dell’emergenza sanitaria.
8.Il colloquio si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato,
del materiale scelto dalla sottocommissione :un testo, un documento, un’esperienza, un problema o un progetto.
Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali
la commissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, delle
metodologie adottate, dei progetti e delle esperienze realizzati, delle eventuali iniziative
di personalizzazione intraprese nel percorso di studi.

Nel corso del colloquio, il candidato deve dimostrare
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace
di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare
in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP,
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO,
con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto
e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe

La prova orale è quella che avrà più peso sul risultato dell’esame di Stato 2022. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Ci saranno anche domande di educazione civica. Infine il candidato dovrà esporre una breve relazione o un lavoro multimediale per descrivere le esperienze svolte durante il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Per il secondo ciclo aumenta il peso del punteggio del credito scolastico, mentre viene rimodulato il punteggio delle prove.
Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Con il Curriculum la commissione ha a disposizione, infatti, non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni sulle certificazioni, sulle esperienze significative, sulle competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali inserite dallo studente nell’apposita area del Curriculum

9. Il voto dell’Esame di Stato è dato dalla somma tra i crediti assegnati per gli ultimi tre anni di scuola superiore e i punti maturati nel corso dell’esame. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Per l’esame, potrà arrivare fino a 15 nella prova scritta di italiano, fino a 10 nella seconda e a 25 nell’orale. È prevista anche la possibilità di assegnare la lode.
il voto finale viene calcolato in centesimi :quindi il voto massimo resta 100, il minimo 60.
Il punteggio integrativo, per un massimo di cinque punti, potrà essere assegnato agli studenti che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti, secondo criteri stabiliti dalle commissioni.
La commissione potrà assegnare la lode agli studenti che, senza aver usufruito dei cinque punti di bonus, hanno ottenuto il massimo dei crediti con voto unanime del consiglio di classe e il massimo nelle prove d’esame.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. Serve l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per la quale si partecipa.Si tratta dei posti residui delle immissioni in ruolo 2021/22. La procedura era stata prevista dall’art. 59 del Decreto Sostegni bis, poi ripresa e modificata dal Milleproroghe 2022.

Domande fino al 16 giugno
I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”
Si accede all’istanza tramite il seguente indirizzo: https://concorsi.istruzione.it/piattaformaconcorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, presentano domanda, a pena di esclusione, per un’unica regione con posti a disposizione e per una sola classe di concorso. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni TrentinoAlto Adige e Valle d’Aosta.
E’ possibile partecipare solo per la scuola secondaria. Il concorso straordinario bis non è stato indetto per i posti di sostegno, nè per infanzia /primaria.
Guardiamo nel dettaglio
A)I requisiti necessari per poter partecipare al nuovo concorso straordinario
Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta
• abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente I 24 CFU non sono richiesti come requisito di accesso
• non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
• c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
• una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
• Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
• i docenti non compresi tra quelli che sono stati assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22. Chi ha partecipato alla procedura da GPS ma non è stato assunto potrà partecipare.
• i docenti (abilitati o non abilitati) che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.
Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.
Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti
• 2017/18
• 2018/19
• 2019/20
• 2020/21
• 2021/22
Si ricorda che per annualità di servizio l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021/22, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.
L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.
Perciò si ribadisce serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.
Dove avranno luogo le prove del concorso
Il concorso si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Tuttavia, in presenza di un esiguo numero di aspiranti che abbiano presentato domanda, l’art. 2, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 prevede che possano essere disposte eventuali aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati.
L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
In cosa consisterà la prova orale del concorso
Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108 spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria.
La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline.
La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente.
Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Non c’è un punteggio minimo per il superamento della prova
Come sarà valutata la prova
Quadri di riferimento per la valutazione della prova saranno quelli riportati al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.

Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti.
Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti
Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
Composizione della graduatoria
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” nè scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4.
Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
ATTENZIONE !
Saranno validi gli stessi titoli valutati nelle procedure concorsuali ordinarie. A spiccare in questo caso però è la mancata valorizzazione del titolo di servizio):
“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ”
Si attribuisce Punti 1,25 per ciascun anno di servizio.
Dunque il servizio valutabile ai fini della graduatoria è solo quello prestato nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa. IN questo caso non è necessario – come per il titolo di accesso – che il servizio sia stato prestato esclusivamente nelle scuole statali, vale anche il servizio prestato nelle scuole paritarie o negli IeFP per insegnamenti riconducibili alla classe di concorso.
Gli anni di servizio prestati in altre classi di concorso possono dunque essere utilizzati per raggiungere le tre annualità previste per l’accesso, ma non valgono come altro titolo ai fini dell’inserimento in graduatoria
Quando avverranno le assunzioni
Nel 2022/23 i vincitori saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo dovranno frequentare uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.
Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24
Corso di formazione
Il corso di formazione: il decreto prevede che i docenti vincitori partecipino, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione di 40 ore, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.
Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
In questo caso il servizio prestato nel 2022723 verrebbe valutato quale incarico a tempo determinato.
FAQ
1) Sarà possibile partecipare al concorso straordinario bis anche solo per conseguire l’abilitazione nella classe di concorso in oggetto?
La risposta è negativa: il concorso straordinario bis, introdotto dal decreto Sostegni bis poi modificato dal Decreto Milleproroghe 2022 non è da intendere come un corso abilitante, ma come procedura finalizzata al ruolo.
Il concorso straordinario bis nasce per non “sprecare” i posti autorizzati dal MEF per le assunzioni dell’anno scolastico 2021/22, con accantonamento dei posti da destinare al concorso ordinario DD n. 499 del 21 aprile 2020, in corso di svolgimento.
In questo modo i posti sono “congelati” per i precari. Non sono stati quindi utilizzati nè per la mobilità 2022/23 dei docenti di ruolo, nè saranno utilizzati per le prossime immissioni in ruolo.
2) Quando si consegue l’abilitazione ?
Al termine della procedura, non nella prova orale che si svolgerà in base alle indicazioni del bando. E neanche a fine percorso di formazione e anno di prova.
Il decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 prevede all’art. 19 comma 4 “All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi”
Quindi bisogna rientrare in graduatoria con punteggio prova orale + punteggio titoli, poi completare tutto il percorso previsto dalla procedura concorsuale, compreso l’anno di formazione e il relativo esame, per potersi considerare in ruolo. Avuto il ruolo, si avrà anche l’abilitazione.
3) Come si accede alla graduatoria
Si entra in graduatoria con il punteggio della prova orale e il punteggio dei titoli, entro il numero dei posti messi a bando.
non c’è punteggio minimo per superare la prova quindi non ci saranno bocciati .
Formata la graduatoria, i docenti otterranno per l’anno scolastico 2022/23 una supplenza finalizzata al ruolo nella provincia assegnata per scorrimento.
Concluso il percorso di formazione (40 ore e 5 CFU) e il percorso dell’anno di prova, superate le prove richieste, il docente sarà immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 nella provincia in cui ha avuto la supplenza.
In quella provincia sarà sottoposto al vincolo territoriale della legge (al momento si ipotizza triennale) prima di poter presentare domanda di mobilità.
Al concorso possono partecipare anche i docenti di ruolo. ATTENZIONE: anche per loro vale lo stesso discorso, non si tratta di un corso abilitante per poter richiedere poi il passaggio di cattedra e/o di ruolo. Si tratta di un percorso che porta ad un nuovo ruolo, possibilmente in altra provincia (questo non è possibile stabilirlo al momento). Ne abbiamo parlato in questo articolo, con la precisazione che delle conseguenze per i docenti di ruolo si dovrà ancora riparlare.
4) I docenti di ruolo possono partecipare al concorso straordinario bis ?
Al concorso possono partecipare anche i docenti di ruolo. ATTENZIONE: anche per loro vale lo stesso discorso, non si tratta di un corso abilitante per poter richiedere poi il passaggio di cattedra e/o di ruolo. Si tratta di un percorso che porta ad un nuovo ruolo, possibilmente in altra provincia
Perciò la rispsota è si purchè in possesso dei requisiti richiesti:
• a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
• non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
• c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
• una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

ATT: Anni di servizio nella paritaria non valgono come titolo di accesso ma solo per la graduatoria finale
RICAPITOLANDO
Le domande di partecipazione si presentano:
• dalle ore 9.00 del 18 maggio alle ore 23.59 del 16 giugno 2022;
• in modalità telematica tramite l’applicazione “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, cui accedere con le credenziali SPID o con quelle della Carta di identità elettronica ovvero, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio Istanze Online;

• a pena di esclusione per una sola regione (non si può presentare domanda per la Valle d’Aosta e il Trentino Alto-Adige) e per una sola classe di concorso.
Si ripete che si può presentare domanda soltanto ed esclusivamente per la scuola secondaria posto comune.
Nella domanda online l’aspirante dichiara:
• a) il cognome e il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
• b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
• c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge n. 97/2013;
• d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
• f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione va resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
• g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
• h) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
• i) l’indirizzo, comprensivo di CPA, il numero telefonico, nonché il recapito di PEO o PEC presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati predetti, contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale.
• j) se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi;
• k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, intende partecipare per la regione prescelta;
• l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso
• m) i titoli valutabili di cui all’Allegato B al decreto ministeriale;
• n) l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
• o) il consenso al trattamento dei dati personali;
• p) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del DPR n. 487/1994 (ove sono indicate le categorie che danno titolo a differenti riserve di posti e il relativo ordine di priorità);
• q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
• Le dichiarazioni suddette sono rilasciate sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

I passaggi per presentare la domanda on line

Ai fini della compilazione della domanda (dalla compilazione all’inoltro), come si legge nell’apposita guida del MI, l’aspirante deve effettuare i seguenti passaggi:
1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le credenziali in proprio possesso
2. Selezionare ISTANZE -> Presenta una domanda e dalla Lista delle istanze scegliere “Concorso straordinario posto comune scuole secondarie, ai sensi dell’art.59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021”
3. Compilare la domanda (cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”)
4. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica)
5. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda
6. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.
Come si paga il contributo segreteria
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00).
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario: sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale• IBAN – IT71N0100003245348013355005•
causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 59,• comma 9 bis, dl 73/21 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato»
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dal seguente indirizzo: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-use

POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE REGIONI
In base alla tabella dei posti per il concorso straordinario bis trasmessa dal Ministero ai sindacati, in totale sono 14.420 le cattedre disponibili. Buona parte delle assunzioni sarà effettuata al Nord. La maggiore disponibilità di posti si registra, infatti, in Lombardia, dove sono oltre 3 mila, in Veneto, dove sono più di 2 mila, e, a seguire, in Piemonte ed Emilia Romagna. Va sottolineato che anche il Lazio s posiziona tra le regioni con maggiore disponibilità, dato che i posti a bando sono oltre 1.500.
Vediamo nel dettaglio tutti i posti a concorso per ciascuna regione:
• Abruzzo – 235 posti;
• Basilicata – 58 posti;
• Calabria – 179 posti;
• Campania – 258 posti;
• Emilia Romagna – 1.247 posti;
• Friuli Venezia Giulia – 370 posti;
• Lazio – 1.566 posti;
• Liguria – 391 posti;
• Lombardia – 3.563 posti;
• Marche – 438 posti;
• Molise – 42 posti;
• Piemonte – 1.450 posti;
• Puglia – 949 posti;
• Sardegna – 395 posti;
• Sicilia – 342 posti;
• Toscana – 589 posti;
• Umbria – 143 posti;
• Veneto – 2.208 posti.

POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO
Ecco, invece, quanti sono i posti disponibili per ciascuna classe di concorso:
• A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 204 posti;
• A002 DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME – 17 posti;
• A003 DESIGN DELLA CERAMICA – 1 posto;
• A004 DESIGN DEL LIBRO – 1 posto;
• A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA – 10 posti;
• A006 DESIGN DEL VETRO – 1 posto;
• A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE – 54 posti;
• A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA – 65 posti;
• A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE – 17 posti;
• A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE – 132 posti;
• A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO – 569 posti;
• A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – 863 posti;
• A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO – 66 posti;
• A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE – 40 posti;
• A015 DISCIPLINE SANITARIE – 16 posti;
• A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA – 11 posti;
• A017 DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – 29 posti;
• A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE – 19 posti;
• A020 FISICA – 163 posti;
• A021 GEOGRAFIA – 31 posti;
• A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 1.952 posti;
• A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) – 62 posti;
• A026 MATEMATICA – 643 posti;
• A027 MATEMATICA E FISICA – 1.130 posti;
• A028 MATEMATICA E SCIENZE – 1.800 posti;
• A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 117 posti;
• A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA – 2 posti;
• A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE – 5 posti;
• A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – 63 posti;
• A035 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA – 1 posto;
• A036 SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA – 3 posti;
• A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – 56 posti;
• A038 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – 3 posti;
• A039 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI – 2 posti;
• A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – 276 posti;
• A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – 897 posti;
• A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE – 285 posti;
• A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE – 18 posti;
• A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA – 8 posti;
• A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI – 36 posti;
• A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – 27 posti;
• A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE – 107 posti;
• A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II RADO – 471 posti;
• A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 251 posti;
• A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE – 397 posti;
• A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE – 14 posti;
• A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI – 10 posti;
• A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA – 3 posti;
• A058 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA – 1 posto;
• A059 TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA – 27 posti;
• A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 219 posti;
• A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – 60 posti;
• A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA – 7 posti;
• A063 TECNOLOGIE MUSICALI – 2 posti;
• A064 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE – 1 posto;
• A065 TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE – 1 posto;
• A071 SLOVENO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENO – 5 posti;
• AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) – 20 posti;
• AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) – 15 posti;
• AA56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) – 1 posto;
• AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) – 672 posti;
• AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) – 299 posti;
• AB55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) – 3 posti;
• AB56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) – 44 posti;
• AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) – 41 posti;
• AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SPAGNOLO) – 14 posti;
• AC56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) – 13 posti;
• AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) – 7 posti;
• AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TEDESCO) – 29 posti;
• AD56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) – 1 posto;
• AF55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA) – 1 posto;
• AF56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) – 4 posti;
• AG56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) – 4 posti;
• AH56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) – 1 posto;
• AI24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) – 18 posti;
• AI55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) – 8 posti;
• AI56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) – 5 posti;
• AJ24 LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) – 1 posto;
• AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) – 14 posti;
• AK55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) – 5 posti;
• AK56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) – 6 posti;
• AL55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) – 1 posto;
• AL56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) – 7 posti;
• AM56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) – 13 posti;
• AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) – 1 posto;
• AO55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) – 2 posti;
• AS55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) – 2 posti;
• B003 LABORATORI DI FISICA – 55 posti;
• B005 LABORATORIO DI LOGISTICA – 2 posti;
• B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA – 56 posti;
• B007 LABORATORIO DI OTTICA – 17 posti;
• B008 LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA – 2 posti;
• B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE – 3 posti;
• B010 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – 2 posti;
• B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE – 164 posti;
• B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE – 167 posti;
• B013 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA – 1 posto;
• B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI – 37 posti;
• B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – 268 posti;
• B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – 291 posti;
• B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE – 446 posti;
• B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA – 125 posti;
• B019 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA – 6 posti;
• B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA – 31 posti;
• B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA – 26 posti;
• B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – 212 posti;
• B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI – 33 posti;
• B024 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE – 11 posti;
• B025 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI – 1 posto;
• B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO – 6 posti;
• B027 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO – 1 posto;
• BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) – 4 posti;
• BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) – 4 posti;
• BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) – 2 posti;
• BI02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE) – 4 posti.

C’è una notizia di cronaca che riguarda la scuola che un quotidiano nazionale nella sua edizione locale on line da un paio di giorni pubblica in bella evidenza e che qualifica come polemica. Questa mia riflessione non ha alcun intento polemico ma voglio condividere il pensiero che questa notizia suscita in me uomo del mondo scuola. I fatti: c’è una legge la 107 e c’è un Piano nazionale per la scuola digitale .C’è un istituto dove docenti e dirigente scolastico da anni si impegnano a realizzare quanto previsto dalle legge 107 e dal piano nazionale per la scuola digitale con progetti didattici mirati che fanno conseguire al loro istituto premi e riconoscimenti morali ai docenti che si impegnano a realizzarli (visto che quelli economici il ministero datore di lavoro si ostina a non volerli concedere) per far crescere cittadini digitali consapevoli. Ma la realizzazione di una didattica digitale richiede l’utilizzo di strumenti digitali che come tutti sappiamo sono tecnologicamente in continua evoluzione. Il dirigente scolastico ha dovuto comunicare alle famiglie la necessità dello strumento che sarà utilizzato come fino a poco tempo fa si davano indicazioni sui libri di testo e sui vocabolari. Per giunta il dirigente scolastico ha in qualche modo dovuto anche difendersi per le indicazioni date(ricordiamno che per il diritto italiano vige la presunzione di innocenza fino a prova contraria ) spiegando come si era arrivati in maniera legale legittima e trasparente alla individuazione del fornitore e alle motivazioni tecnologiche che avevano portato gli organi della scuola alla decisione. Ma… si c’è un grosso ma che nasce da lontano. E precisamente dalla nostra bellissima costituzione che recita così:
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua , di religione , di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Articolo 30
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Non servono commenti agli articoli della nostra bellissima Costituzione
E poi abbiamo il Presidente del consiglio e i ministri del governo del paese che quando assumono l’incarico giurano nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula : «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione.»
E anche qui non servono commenti.
Abbiamo un principio costituzionale ,abbiamo una legge dello stato, abbiamo un progetto nazionale ma riguardano la scuola e non abbiamo come quasi sempre i fondi per realizzarla o meglio abbiamo i soliti spiccioli che servono a coprire le esigenze di pochissimi. Insomma se si tratta della scuola si fanno le nozze con i fichi secchi.
Questo episodio di cronaca non è una polemica famiglie- scuola è solo l’ennesimo quotidiano tristissimo episodio di come la scuola di questo nostro bellissimo e amatissimo paese viene maltrattato dalla politica di questo paese .Con fondi adeguati le scuole potrebbero offrire a tutti gli alunni tablet di ultima generazione .
E la soluzione proposta del trasferimento in altra scuola limita di fatto la libertà di scelta per l’istruzione dei figli della famiglia. Inoltre la scuola italiana non può continuare ad essere una pelle di leopardo con macchie di eccellenza ma deve diventare tutta un fiorente campo di grano.
Ed infine consideriamo anche l’aspetto psicologico e la ricaduta sulla sensibilità dei giovani alunni in crescita. Quale situazione di imbarazzo vivranno nel rispondere ai nuovi compagni che chiederanno perché ti sei trasferito in questa scuola ? e le loro famiglie nel rispondere alla stessa legittima domanda fatta dal personale di segreteria della nuova scuola? Oltre a dover ricostruire i contatti con una nuova comunità educante !Si i cambiamenti sono sempre positivi ma quando non sono imposti e quando si è pronti a cambiare . Il personale della scuola italiana è cambiato da tempo ed è stanco di aspettare che cambi la politica scolastica e l’opinione pubblica diffusa sulla scuola di questo nostro bellissimo ed amatissimo paese . Buona festa della Repubblica a tutti noi .
f.to Vito Masvciale

MOBILITAZIONE 30 MAGGIO
MASCIALE: “I DOCENTI PUGLIESI ADERISCANO ALLO SCIOPERO, IL GOVERNO
PRENDE DECISIONI D’AUTORITÀ SULLA LORO PELLE.”

“La scuola pugliese è compatta e pronta allo sciopero generale indetto dalle cinque
sigle sindacali principali per protestare contro il DL 36/2022.”
Ne è convinto Vito Masciale, segretario di Snals Puglia, il sindacato della
scuola che conta solo nella nostra regione più di 14mila iscritti.
La mobilitazione condivisa, decisa da CGIL, CISL, Uil. Snals/Confsal
e Gilda dopo una serie di incontri interlocutori con il Ministero competente,
che non hanno avuto gli esiti sperati, riguarda tutto il comparto
Istruzione e Ricerca: docenti, dirigenti, educatori e personale Ata.
La richiesta è stralciare dal decreto del Governo tutte le disposizioni che
invadono il campo della contrattazione e mettono, quindi, in discussione il
ruolo dei sindacati. Centrale anche l’aspetto del rinnovo del contratto,
con risorse che proteggano gli stipendi dagli effetti dell’inflazione.
Poi, ancora, la formazione, la stabilizzazione dei precari e il rafforzamento degli
organici. Temi numerosi e cruciali che fanno presagire un’adesione massiccia allo sciopero.
“Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà. – conclude Masciale –
Riprendo le parole del segretario generale Snals/Confsal Elvira Serafini, che dal palco
del primo maggio a Napoli ha lanciato un grido d’aiuto e un appello a tutta la confederazione.
Se la scuola non forma, il Paese va in sofferenza. Per questo chiediamo
che venga riconosciuto in tutte le sedi il ruolo del sindacato come portavoce del mondo del lavoro.”

Vito Masciale

E’ con grande orgoglio che la famiglia SNALS ha il piacere di comunicare
che il Sig. Presidente della Repubblica ha conferito al segretario
prof. Vito Masciale l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana .
Il prossimo 1 giugno alle ore 17.00 nella sede della Prefettura di Bari avrà luogo
la cerimonia .
Complimenti ,auguri e felicitazioni al nuovo Cavaliere della Repubblica Italiana .

Roma, 18 maggio 2022
Prot. n. 132/2022 flcgil FS/GD-stm
Al Presidente CONPER
Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca
Prof. Antonio Zoccoli
Oggetto: Richiesta di incontro sull’avvio delle trattative per il rinnovo contrattuale
Con la convocazione dell’ARAN del 17 maggio, preceduta di pochi giorni
dall’emanazione dell’atto di indirizzo per il comparto Istruzione e ricerca, entra
nel vivo la fasedel rinnovo del CCNL anche per il personale degli Enti Pubblici
di Ricerca (EPR).
L’atto di indirizzo, a nostro avviso, non tende a salvaguardare e rafforzare
le specificità dell’organizzazione del lavoro delle istituzioni scientifiche
pubbliche ma ne rincorre l’omologazione alle realtà prevalenti nell’ambito
della pubblica amministrazione, mutuando da questi istituti, vincoli e
procedure che comprimono, anziché valorizzarle, le competenze e
professionalità dei nostri settori.
Non riteniamo opportuno addentrarci in una disamina dell’atto di indirizzo,
confidando in una sua interpretazione costruttiva da parte dell’ARAN,
ma crediamo utile un approfondimento e un confronto su alcuni temi di fondo
rispetto alla trattativa che a breve riguarderà le specifiche
sezioni del comparto istruzione e ricerca. In particolare riteniamo importante,
a nostro avviso, un confronto in merito all’impatto sulle trattative per il rinnovo
del CCNL del finanziamento previsto per il personale degli EPR vigilati dal MUR
dall’art.1 comma 310 della legge di bilancio 2022, sia per le criticità provocate
dalla sua assenza per il personale degli EPR non vigilati dal
MUR che per le inevitabili correlazioni con le questioni ordinamentali attualmente
in discussione.
Pertanto, sugli argomenti evidenziati e su eventuali ulteriori altri temi che destano
preoccupazione per il nostro settore, Le chiediamo una convocazione in tempi rapidi
al fine di verificare i punti di convergenza utili a creare le condizioni affinché
il prossimo CCNL rappresenti un reale passo in avanti nella valorizzazione
professionale del personale, elemento indispensabile per il rafforzamento
e lo sviluppo dei nostri Enti e settori di ricerca.
In attesa di riscontro Le porgiamo i nostri cordiali saluti.
FLC CGIL FSUR Pino Di lullo
CISL Settore Ricerca Raffaella Galasso
Fed. UIL Scuola Attilio Bombardieri
SNALS Confsal Elvira Serafini
FGU Dip. Ricerca Eleuterio Spiriti