La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–    la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–    la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–    i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–    gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–    individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–    autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–    verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Nell’a.s. 2018/19 entra in vigore il nuovo esame di Stato per la scuola secondaria di II grado. Il Ministro Bussetti aveva anticipato l’intenzione di comunicare le modifiche entro il mese di settembre e in effetti durante un’intervista all’AGI ha ribadito “stiamo per dare indicazioni precise”.

Poiché in molte scuole superiori già nei primi collegi è stato affrontato il tema relativo al nuovo esame di stato, si riporta quanto segue al fine di agevolare il dibattito e le scelte più adeguate.

Le modifiche già note: Con il decreto milleproroghe sono state cancellate:

  1. svolgimento della prova Invalsi come requisito di accesso all’esame
  2. obbligo svolgimento alternanza scuola-lavoro come requisito di accesso all’esame.

Questi requisiti sono stati rinviati al 2019/20.

L’intenzione è invece quella di ridare centralità all’esame sulle materie di competenza. Gli studenti infatti arrivano all’esame dopo un percorso di scuola superiore, e quindi devono essere in grado di dimostrare tali competenze.

E l’agenzia AGI ribadisce “L’alternanza non sarà requisito di accesso. Non può essere centrale nell’esame finale. Il rinvio sull’Invalsi ci consente di affinare il quadro sulla maturità, di mettere a punto un esame che sia rispettoso della preparazione e del percorso dei ragazzi”.

Devono essere confermate ancore le seguenti modifiche (si presume entro fine settembre):

CREDITO SCOLASTICO – Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno.

PROVA INVALSI – La prova sarà svolta, ma non sarà requisito di accesso all’esame.

COMMISSIONE D’ESAME – La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni, tre membri esterni e un presidente esterno. In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi.

AMMISSIONE ALL’ESAME – Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  2. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi (eliminata)
  3. svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (eliminata)
  4. aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
  5. aver conseguito la sufficienza in condotta. L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico. L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame.

PROVE – L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.

Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente.

Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti devono analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

ESITI – Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.

Il 26 settembre sono proseguite all’ARAN le trattative per il rinnovo del CCNL della dirigenza dell’area istruzione e ricerca. L’Aran ha consegnato una bozza di testo per la parte normativa. Il confronto si è concentrato sulle materie relative al rapporto di lavoro. Lo Snals ha rilevato che, nella bozza, è stato giustamente messo in rilievo il diritto assoluto ed imprescindibile dei dirigenti ad un incarico dirigenziale. Abbiamo poi chiesto che in sede di definizione delle norme specifiche per la scuola venga disciplinata, anche con rinvio alla contrattazione integrativa, la durata ed il rinnovo degli incarichi. E’ stato introdotto uno specifico articolo sulle ferie solidali per cui i dirigenti possono cedere una parte limitata delle ferie ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori bisognosi di cure. Lo Snals ha proposto l’estensione di tale possibilità ai dirigenti scolastici che nel testo proposto vengono esclusi. Non vi sono particolari novità sulle ferie rispetto alla precedente disciplina contrattuale e a quella già prevista per la dirigenza delle funzioni centrali. Sulle assenze per malattia e sul loro regime retributivo vi sono particolari novità che aspettano di essere definite più puntualmente, soprattutto per i riflessi sulla retribuzione di risultato. Per la formazione il testo precisa che trattasi di attività obbligatoria su contenuti connessi alla funzione svolta. Abbiamo chiesto di rinviare alla contrattazione integrativa i criteri di svolgimento e di utilizzo delle risorse ed il regime dei rimborsi per attività di aggiornamento svolte singolarmente dal dirigente purché connesse alle funzioni svolte. Sulla retribuzione l’Aran non è stata ancora in grado di fornire assicurazioni sulla nostra richiesta di utilizzare parte del FUN per garantire l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze. La riunione è stata aggiornata all’8 ottobre sulle materie della responsabilità disciplinare.

Nota n. 41693 del 21-09-2018: chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT

Il MIUR ha inviato la nota prot. 41693 del 21-09-2018 avente per oggetto: “Percorso annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017” con la quale fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT, che era stata presentata alle OO.SS. nell’incontro del 20 settembre 2018.

Nel suddetto incontro, la parte pubblica, rappresentata dal dott. D’Amico, ha illustrato la bozza della predetta Circolare, di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017 che fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT.

Lo Snals e le altre OO.SS. presenti hanno chiesto all’amministrazione di specificare che le 24 ore attività di osservazione a cura del tutor non possono essere tutte in classe perché l’onere per il docente tutor diventerebbe troppo pesante.  Ha chiesto infatti di specificare che tali ore devono riguardare tutte le attività di osservazione del tutor.

Inoltre è stato chiesto di specificare meglio le tutele previste considerando anche i casi di gravi malattie anziché soltanto di “gravi patologie” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio (180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui 120 di attività didattica).

In data 24 settembre 2018 alle ore 16:30 si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA. Erano presenti per la parte pubblica la dott.ssa Maria Maddalena Novelli e il dott. Serra Filippo.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha ripresentato le bozze dei D.M. relativi alle prove d’esame, dei titoli e della commissione del concorso DSGA.

L’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere anche alla progressione di carriera tra le aree del personale Ata per risolvere il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Tuttavia ha fatto presente che per consentire l’accesso degli assistenti amministrativi senza laurea al profilo superiore è necessaria una apposita norma legislativa,  così come è stato per il concorso ordinario, il cui requisito di accesso può essere anche il possesso dei tre anni interi di servizio.

A tal proposito l’Amministrazione ha chiarito che per i tre anni di servizio occorreva prestare 12 mesi nell’anno solare per aver riconosciuto l’anno di servizio. Lo Snals e le altre sigle sindacali presenti non hanno ritenuto congruo tale criterio per il calcolo dell’anno intero, poiché l’incarico è stato normalmente svolto sulla base di una nomina annuale, anche se con decorrenza successiva ai primi giorni di settembre, ma svolgendo a pieno titolo tutte le funzioni richieste dal profilo e seguendo il calendario scolastico.

La dott.ssa Novelli per il concorso ordinario, rispetto alla proposta dell’Amministrazione del 10% della precedente riunione, ha comunicato la possibilità dell’aumento dell’aliquota dei posti riservati agli amministrativi facenti funzione DSGA anche fino al 30%. Ha sottolineato, allo stesso tempo, che abbiamo il problema di non poter superare il 50% di riserva dei posti in totale tra concorso ordinario e procedura di progressione di carriera. Quindi occorre fare bene attenzione per non compromettere gli esiti di entrambe le procedure.

Proprio per questo e per dare un segnale e maggiori garanzie al personale facente funzioni occorre che le procedure del concorso ordinario e della progressione di carriera abbiano inizio contestualmente.

L’amministrazione ha ribadito che il concorso ordinario DSGA deve essere bandito obbligatoriamente entro il 2018.

Lo Snals e le altre sigle sindacali hanno manifestato la volontà di raggiungere un’intesa politica per avviare la procedura delle progressioni di carriera che possa portare alla soluzione del problema di detto personale.

Per dare un segnale di riconoscimento e di tutela al personale in questione, che negli ultimi anni ha profuso impegno ed energie per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche, è fondamentale che entrambe le procedure vengano avviate entro il 2018. Bisogna risolvere il problema della gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche coprendo i tutti i posti di DSGA sia con i neolaureati che con coloro che hanno acquisito esperienza sul campo e hanno garantito il funzionamento degli uffici di segreteria.

La parte pubblica ha chiesto di ricevere osservazioni sulle bozze del D.M. ma la parte sindacale ha sostenuto che prima occorre dare risposte politiche alle problematiche sollevate e poi passare all’esame delle bozze.

Occorre coinvolgere il Ministro affinchè possa dare le risposte necessarie per un’intesa politica da raggiungere in tempi brevi.

Dall’esame sommario del D.M. relativo alla tabella dei titoli si è constatato, fermo restando il punteggio totale dei titoli pari a 10, la variazione del punteggio dei titoli di servizio passati da 4 a 6 punti e dei titoli culturali passati da 6 a 4 punti ma non si è proceduto alla discussione di nessuna delle Bozze presentate in data odierna per volontà di tutta la parte sindacale.

Sì definitivo al Senato del DL Milleproroghe

Nella seduta del 20 settembre, l’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 717-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe); i voti favorevoli sono stati 151, 93 i contrari e due le astensioni.

Tra le misure per la scuola:

–    Confermata la soppressione della norma che prevede l’inserimento «nella fascia aggiuntiva» delle graduatorie a esaurimento per gli insegnanti abilitati entro l’anno scolastico 2017/2018 e per coloro che hanno diplomi magistrali ante 2001/2002 o diploma tecnico.

Pertanto le GAE non sono suscettibili di modifica con ulteriori fasce e la loro validità rimane fino al loro esaurimento.

 

 

 

L’incontro Miur-sindacati sul concorso per DSGA del 12 settembre u.s. si era

interrotto con un nulla di fatto:   l’Amministrazione che  aveva posto un netto rifiuto

alla richiesta dei sindacati di svolgere una procedura riservata ai soli amministrativi

facenti funzione  e le OO. SS. avevano ritenute insufficiente  la proposta di riserva

di posti del 10% del concorso ordinario

Il Miur  ha convocato nuovamente i sindacati per il pomeriggio del 24 settembre 2018.

Il prossimo incontro  dovrebbero provare a trovare un punto di incontro fra le parti

che per es. potrebbe essere l’aumento della succitata percentuale di posti riservati

del 10%.

Le assunzioni chieste al Mef dal Miur sono pari a 2004 posti.

Continueremo a tenervi aggiornati sul prosieguo della trattativa.

UE-Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente.

In merito alle competenze chiave per l’apprendimento permanente il 22 maggio è stata emanata una nuova Raccomandazione che sostituisce la precedente datata 18 dicembre 2006. La raccomandazione è diretta agli Stati membri e rappresenta  un punto di riferimento e di guida per i governi  in materia di istruzione e formazione.

Nel documento del consiglio dell’Unione Europea  dopo essere stata ricordata la precedente raccomandazione che è stata  un  “riferimento per lo sviluppo di istruzione, formazione e apprendimento orientati alle competenze” si rileva come le competenze necessarie oggi siano diverse da cui la necessità di nuove indicazioni:

  • più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti- .

Anche alla luce  di indagini statistiche relative ai risultati degli apprendimenti, agli Stati membri vengono raccomandate diverse azioni fra le quali sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità. Non manca il documento di raccomandare agli Stati membri di:

“facilitare l’acquisizione delle competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche”, “incorporare nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), in particolare dell’SDG 4.7, anche promuovendo l’acquisizione di conoscenze sulla limitazione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici e sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze :

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica; “aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue”,
  • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
  • competenza digitale; “innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
  • competenza in materia di cittadinanza; “promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
  • competenza imprenditoriale; “incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione scolastica”
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Ad ogni competenza è dedicata una descrizione analitica sulle conoscenze, abilità e nell’ultima parte atteggiamenti che determinano  il suo sviluppo. Il nuovo  documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale.

Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave, che individua tre argomenti:

  • Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, collaborazione intersettoriale,
  • educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari,
  • apprendimento basato sull’indagine e sui progetti,
  • sulle arti e sui giochi, metodi di apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di tecnologie digitali,
  • esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi,
  • formativi e di altro tipo nelle comunità locali.
  • Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca.
  • Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare la descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, formativa  e convalida ai livelli opportuni dei risultati dell’apprendimento ottenuti con l’apprendimento non formale e informale.

Il Dirigente Scolastico  sulla base della realtà in cui la scuola opera  con il suo atto di indirizzo, può indirizzare il collegio a ripensare il curricolo per competenze inserito nel piano triennale dell’offerta formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, riprogettare i percorsi educativi e didattici per inserire  nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove indicazioni fornite dalla Raccomandazione del 2018.

UE

 

Dal 12 settembre  l’applicazione carta del docente è stata riaperta per consentire la gestione del bonus.  Ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/2017 gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

La piattaforma è utilizzabile dai docenti di ruolo, anche in part time, che non l’hanno ancora fatto e per i docenti neoimmessi. Chi ha già provveduto alla registrazione negli anni precedenti non deve far nulla. Il docente neoimmesso in ruolo o il docente che non si è registrato precedentemente, deve  farlo :on c’è una data ultima per la registrazione.

Per l’iscrizione alla  piattaforma https://cartadeldocente.istruzione.it/,   è necessario che il docente sia munito di codice SPID.

Per richiedere detto codice sono necessari: un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente, un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Il gestore del servizio, a cui ci si rivolge, potrebbe richiedere di fotografare e allegare il documento di identità e la tessera sanitaria nel format di registrazione.

La Carta, prevista dalla legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), anche per questo anno scolastico mette a disposizione di ogni docente 500 euro per l’acquisto di libri e testi, pubblicazioni e riviste, hardware e software, biglietti per musei, mostre, eventi culturali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, corsi per attività di aggiornamento e qualificazione professionale, iscrizione a corsi di laurea.

 

 MARGIOTTA (CONFSAL): BENE SEMPLIFICAZIONE MA OCCORRE ASCOLTARE ANCHE I SINDACATI

Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL, a commento dell’annuncio della pubblicazione di un nuovo Codice del Lavoro da parte del vicepremier Luigi Di Maio.

“L’esperienza vissuta sul campo da parte delle organizzazioni sindacali sarà senza dubbio in grado di  apportare elementi utili e costruttivi alla semplificazione normativa, auspicata dal Governo. Invitiamo, quindi il Presidente del Consiglio e il Ministro Di Maio a ricorrere allo strumento della concertazione con le parti sociali.

La CONFSAL, che da anni porta avanti con successo un modo innovativo e post-ideologico di essere sindacato, ritiene infatti che le riforme migliori sono sempre quelle portate, partecipate e meditate con i tempi necessari e non  le riforme partorite in fretta e con velleità decisionistiche”, ha concluso Margiotta.

 

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