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L’approvazione in via definitiva da parte del Senato del Decreto Dignità chiude una partita complessa e controversa sulla quale lo SNALS-CONFSAL ha più volte espresso il proprio parere e chiesto correttivi

La nota del Segretario generale, Elvira Serafini, inviata al Ministro:

Roma, 8 agosto 2018

Prot.  272–Segr/ES/D.Dignità_Bussetti_080818

Al  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti

Oggetto:   Decreto “Dignità”

 

On. Ministro,

l’approvazione in via definitiva da parte del Senato del Decreto “Dignità” chiude una partita complessa e controversa sulla quale lo SNALS-CONFSAL ha più volte espresso il proprio parere e chiesto correttivi.

E’ innegabile che l’Art. 4 risolva una serie di criticità venutesi a creare anche per effetto di sentenze contrastanti del Consiglio di Stato.

Lascia tuttavia aperti alcuni problemi che necessitano di soluzioni urgenti anche per dare sostanza alle disposizioni del citato Art. 4.

“In primis” va detto che l’indizione di un concorso riservato per i docenti di scuola dell’Infanzia e/o Primaria (diplomati o laureati) con due anni di servizio nell’ottennio troverà piena applicazione solo in presenza di posti in organico adeguati, altrimenti diverrà l’ennesima graduatoria che creerà speranze destinate a trasformarsi in delusioni.

Il problema degli organici è importantissimo, così come un nuovo equilibrio espansivo al Sud.

Del resto, nell’audizione alle Camere del 18 luglio scorso, la S.V., illustrando le linee programmatiche del Suo Dicastero, ha avuto modo di soffermarsi a lungo sul tema dell’inclusività, che non può tradursi in meri atti programmatori da parte delle scuole, ma deve trovare le condizioni di fattibilità anche nell’adeguatezza dell’organico, così come nel tempo-scuola che, al Sud soprattutto, va realizzato intervenendo a sostegno degli Enti Locali o creando le condizioni perché lo Stato o le Regioni organizzino quei servizi che i Comuni, per carenza di fondi, non possono realizzare.

In tal modo si otterrebbe un duplice positivo effetto: da un lato maggiori potenzialità di crescita degli alunni e, dall’altro, speranze concrete di occupazione per i Docenti, che non sarebbero più costretti all’emigrazione al Nord per poter lavorare.

In tale ottica, le restrizioni poste dal Ministero dell’Economia sulle assunzioni degli Educatori, che ha ridotto il numero rispetto a quello del normale ricambio pensionamenti/assunzioni, sono assolutamente negative ed inaccettabili.

Lo SNALS-CONFSAL intende altresì sottolineare positivamente l’abrogazione, disposta dall’Art. 4 bis del Decreto “Dignità”, del comma 131 art. 1 L. 107/15 che impediva di attribuire supplenze annuali fino al 31 agosto oltre i tre anni, ma non può non far notare che non giunge alla conclusione sperata: l’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale.

La semplice abrogazione del comma 131, a parere dello SNALS-CONFSAL, potrebbe creare una serie di problemi notevoli con l’Europa, che, in sostanza, ha imposto un limite ai contratti a tempo determinato.

D’altro canto, questo tipo di soluzione, lasciata nell’indeterminatezza, non risponde certo alle finalità dell’intero decreto “Dignità”.

Come sempre lo SNALS-CONFSAL si dichiara disponibile ad un fattivo confronto per risolvere i problemi sopra indicati.

Con viva cordialità.

Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)

 

Sul Decreto “Dignità” anche il Segretario generale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta ha rilasciato delle dichiarazioni.

E’ legge il Decreto dignità :

sì  a supplenze oltre 36 mesi, continuità didattica e concorso diplomati magistrale

 

 

 

Il decreto dignità, è divenuto legge Affinché la legge entri in vigore bisogna attendere

la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Questi  i provvedimenti del decreto che riguardano la scuola:

 

-Supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio:

La legge 107/2015, aveva introdotto (comma 131)

il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08)

al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio.

Con la nuova disposizione il divieto è stato abolito.

– La questione dei diplomati magistrali, sorta in seguito alla sentenza del Consiglio

di Stato che ha chiuso le porte delle GaE, dalle quali si attinge per il ruolo,

ai diplomati magistrale ante 2002.

La legge prevede,  che l’esecuzione delle sentenze possa avvenire entro 120 giorni

dalla notifica.e considerato che le sentenze di merito,  arriveranno nel corso

dell’anno scolastico 2018/19, la legge dispone quanto segue:

-diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze,

il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019;

-diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione

delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

-.Il concorso straordinario è riservato ai diplomati magistrale entro

l’a.s. 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto

due anni di servizio presso le scuole statali.

-Il concorso ordinario è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e

successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015,

con cadenza biennale

( il Servizio Studi del Parlamento ha evidenziato che è necessario modificare l’art. 400

del D.lgs. 297/94, secondo cui i concorso hanno cadenza triennale).

Possono partecipare al concorso ordinario i docenti in possesso dell’abilitazione,

quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.

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