E’ stato pubblicato in data 18 gennaio 2019 dal MIUR il Decreto Esami di Stato 2019 composto da 5 articoli di cui il 3, 4 e 5 sono dedicati rispettivamente all’Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.

L’art. 2 del decreto disciplina le modalità del colloquio che comprenderà le seguenti sezioni:

  • Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)
  • Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
  • Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».

Sarà dato ampio spazio al commento delle prove scritte.

La preparazione del materiale è affidata alla commissione di esame a partire da una attenta lettura del documento del consiglio di classe.

Nel corso della sessione di preparazione al colloquio la commissione dovrà provvedere, per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due.

Gli spunti da proporre agli studenti potranno essere:

  • analisi di testi
  • documenti
  • esperienze
  • progetti
  • problemi

Con queste modalità la Commissione verificherà l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera.

Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

Alternanza Scuola Lavoro, Cittadinanza e Costituzione, Clil

Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro).

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.

N.B. Conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (CLIL) possono essere accertate in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione.

Lo Snals-Confsal ha firmato l’ipotesi di accordo integrativo per il salario accessorio del personale ISPRA dei livelli IV-VIII (tecnici e amministrativi) relativamente agli anni 2016-2017.

La cifra messa a disposizione per il salario accessorio ammonta complessivamente a 6.380.620,13 euro per ciascun anno. Essa è destinata al finanziamento del fondo per il lavoro straordinario (70 mila euro per ciascun anno), del fondo per le indennità di maneggio valori, di reperibilità e di coordinamento strutture (130.560 euro nel 2016 e 134.560 euro nel 2017), nonché del fondo d’indennità di Ente (5.555.427 euro nel 2016 e  5.525.839,94 nel 2017), del fondo per l’indennità di posizione (1.032 euro nel 2016 e 1032,96 nel 2017) e di quello per la produttività collettiva e individuale (1.381.209,79 euro nel 2016 e 1.165.361,65 nel 2017).

Alleghiamo il testo dell’accordo

pensioni

L’approvazione, da parte del CdM, in data 17.01.2019, del “decreto quota 100” ha ampliato per il personale della scuola le possibilità di pensionamento alla data dell’1.09.2019.

Si è provveduto ad approntare una scheda di sintesi di tutte le possibilità per il personale della scuola, che di seguito, riportiamo:

(v. la tabella di sintesi in pdf)

Visto il numero elevato di docenti e ATA che aspettavano la definizione di quota 100 per verificare la convenienza o meno di utilizzare tale modalità di pensione, alla luce del testo definitivo, ed al fine di mettere il personale scolastico, nostro iscritto, nella condizione di poter operare una scelta oculata, abbiamo rielaborato nuovamente una tabella di confronto tra quota 100 e il pensionamento con le regole della legge Fornero.

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E’ in discussione alla VII Commissione cultura della Camera dei Deputati, in sede referente, la proposta di legge presentata il 5 luglio 2018 su iniziativa dei deputati AZZOLINA, NITTI, LATTANZIO, GALLO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, ACUNZO, MELICCHIO, BELLA, CASA, CARBONARO, FRATE relativa alla riqualificazione del rapporto alunni/docenti per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado della scuola pubblica italiana.

E’ un tema delicato che tocca molti aspetti della vita della scuola e specifiche problematiche nei confronti delle quali lo Snals ha sempre manifestato preoccupazione ed interesse.

La normativa attuale è rappresentata da una norma del 2008 a firma di Giulio Tremonti, allora Ministro dell’economia e delle finanze: si tratta dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

La disposizione ha incrementato di un punto, nel triennio 2009-2011, il rapporto alunni/docente per classe (dall’8,94 del 2008 al 9,94 del 2012). Precisamente, la norma ha previsto l’adozione, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e ai fini di una fantomatica « migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente », di «interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili» come è dettagliatamente precisato nella relazione dell’onorevole Casa.

Le criticità emerse dall’applicazione di tale norma sono molteplici.

Prima di tutto c’è stato il drastico taglio delle cattedre che ha avuto un impatto devastante sotto il profilo occupazionale e l’inevitabile aumento del numero degli studenti per classe (a volte fino a 40) ha causato il verificarsi di episodi assurdi in deroga ad ogni norma sulla sicurezza.

Il caso più eclatante riguarda le scuole secondarie di secondo grado, in cui è attualmente possibile comporre classi di 33 alunni. Se si tiene conto della possibilità di derogare fino al 10 per cento al numero massimo degli alunni per classe, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (che ha tradotto in legge le drammatiche ed inevitabili conseguenze del piano di razionalizzazione), è facile comprendere come ad oggi sia legittimo e pienamente conforme alla legge comporre sezioni con ben 36 alunni.

In secondo luogo (come precisato dalla relazione dell’on. Casa) la puntualità nel tradurre in legge il piano programmatico di razionalizzazione contenuto nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e la conseguente modifica dei parametri per la composizione delle classi non sono state purtroppo accompagnate da altrettanta solerzia nel concretizzare a livello normativo la realizzazione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e a tutt’oggi mai realizzato.

In fase di redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non si è tenuto conto di norme già esistenti in materia di prevenzione di incendi che indicano il parametro massimo di 26 persone per classe al fine di evitare il sovraffollamento;  in materia di edilizia scolastica in cui le norme stabiliscono che, per poter essere sicuro, ogni alunno deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e di 1,96 metri quadri nella scuola secondaria di secondo grado. Il superamento di questi limiti mette chiaramente a repentaglio la sicurezza degli studenti.

Ridurre il numero massimo di alunni per classe (come richiesto dal DDL 877 all’esame alla Commissione cultura) è dunque, in primis, una questione di sicurezza, di incolumità fisica, di igiene e di vivibilità.

Ma rivedere il rapporto alunni/docente è necessario perché inciderebbe molto positivamente soprattutto sulla qualità della didattica: avere meno studenti da seguire permetterebbe al docente di dedicarsi individualmente con maggiori attenzione e sollecitudine ai suoi allievi.

Inoltre si realizzerebbe la piena integrazione degli alunni con disabilità con certificazioni specifiche e degli alunni BES.

Sul tema della disabilità interviene espressamente l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilendo che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili al loro interno non possono superare « di norma » il numero di 20 alunni. Eppure, nonostante le ripetute circolari emesse dal MIUR, tutte volte a raccomandare il rispetto della normativa, la realtà dei fatti risulta ben diversa, con aule che superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e che costringono le famiglie con figli disabili a rivolgersi ai tribunali per vedere applicate le normative.

Si ricorda nella relazione dell’on. Casa che , a supporto della proposta di legge, oltre al buon senso e alla volontà di difendere la sicurezza degli alunni e la qualità della didattica, ci sono le pronunce del tribunale amministrativo regionale (TAR) Molise, che già nel 2012 con le sentenze nn. 144 e 145 hanno annullato alcuni provvedimenti di accorpamento di più classi composte da pochi alunni finalizzati a costituirne un minor numero ma con moltissimi studenti. Le norme richiamate dai giudici e poste a fondamento delle decisioni del TAR sono particolarmente interessanti e tra queste si ricordano le citate norme di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 26 agosto 1992.

E’ oltremodo  significativo che,  a seguito del tentativo da parte delle amministrazioni scolastiche regionali di eccepire che tali norme fossero in realtà state automaticamente abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il TAR abbia chiaramente affermato che le norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica sono a carattere generale, mentre quelle contenute in un decreto ministeriale sono speciali e dunque, per legge, non possono essere abrogate da norme generali poiché riguardano specificamente la “ tutela al diritto alla salute e alla sicurezza”.

Lo Snals confida nel buon esito della discussione in Parlamento della proposta in oggetto e nella veloce esecutività della modifica dell’art. 64 del Decreto legge n. 112 del 2008.

Si allega il testo della proposta di legge contenente la formulazione di due articoli in sostituzione alla norma contenuta nell’art. 64.

Allegato: proposta di legge

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Il giorno 18 gennaio, presso il MAECI, si è tenuto l’incontro tra il Consigliere Nocella, la Preside Maggi, le dott.sse Clerici, Ricci, il Rappresentante del MIUR dott.ssa Busceti e le OO.SS. presenti.

All’apertura dei lavori, il Consigliere Nocella ha evidenziato alcuni punti sulla Ipotesi d’Intesa per l’a.s. 2018/2019 e sui criteri per l’attivazione dei progetti per l’a.s. 2018/2019.

Ipotesi d’Intesa: dall’importo disponibile di euro 964.841,00 sono detratti gli importi corrispondenti fino ad un massimo di 60 funzioni strumentali (ognuna delle quali di importo lordo dipendente pari ad euro 1.549,37 per un totale lordo Stato di euro 115.459,05) da distribuire a tutte le sedi in cui opera un collegio dei docenti.

La parte restante, pari ad euro 849.381,95, è così ripartita:

  • un terzo, corrispondente ad euro 283.127,32, per i progetti finalizzati all’integrazione di alunni diversamente abili iscritti con certificazione e all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole statali nonché a quelli programmati nell’ambito di formali accordi con le autorità locali. Per ciascuno di questi la quota è di euro 1.500,00.
  • i due terzi di euro 566.254,63, lordo stato, sono ripartiti sulla base del numero di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso i posti di cui all’art. 1 dell’Ipotesi d’Intesa.

Conseguentemente viene definito un parametro fisso pari ad euro 1.008,67, lordo dipendente, determinato sulla base del numero totale dei posti suddetti per un totale di 452 unità.

Criteri per l’attivazione dei progetti:

  • i progetti potranno caratterizzarsi sia come attività di miglioramento sia come attività di ampliamento dell’offerta formativa;
  • le scuole statali potranno ricorrere ai progetti MOF per le attività di recupero degli apprendimenti;
  • le ore di insegnamento e/o di non insegnamento necessarie alla realizzazione di ciascun progetto dovranno svolgersi in aggiunta all’orario di servizio del docente e oltre l’ordinario orario scolastico degli studenti;
  • nel caso di progetti specifici, rivolti all’integrazione di alunni disabili, le ore di insegnamento potranno svolgersi nell’ordinario orario scolastico degli studenti e in aggiunta al regolare orario di servizio dei docenti coinvolti nel progetto;
  • non è possibile retribuire frazioni di ore di insegnamento e/o di non insegnamento con riferimento al totale delle ore effettuate;
  • il coordinamento necessario alla realizzazione dei progetti sarà considerato come orario aggiuntivo di non insegnamento;
  • i docenti dovranno garantire la presenza in servizio nella sede fino a completamento del progetto;
  • il supporto degli assistenti amministrativi, in rapporto alla complessità e al numero dei progetti, dovrà espletarsi oltre il regolare orario di servizio e dovrà essere dettagliatamente documentato;
  • l’importo totale corrispondente alle ore (di insegnamento e/o di non insegnamento) del singolo progetto non potrà superare a consuntivo, quanto comunicato e autorizzato in fase di preventivo.

Al termine della riunione sono stati siglati sia l’Ipotesi d’Intesa sia i criteri per l’attivazione dei progetti dei rappresentanti del MAECI, del MIUR e delle OO.SS. presenti.

Alleghiamo l’Ipotesi d’Intesa e il verbale finale di confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 18/1/19 sui criteri per l’attivazione dei progetti.

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Durante il Congresso Confsal, tenutosi dal 14 al 16 gennaio scorsi, Elvira Serafini, Segretario Generale dello SNALS-Confsal, è stata intervistata da Radio Radicale:

Intervista ad Elvira Serafini sulla manovra del Governo, sul ruolo del sindacato negli ultimi anni e sugli interventi su scuola e pubblico impiego

di Valeria Manieri,  Radio Radicale  – INTERVISTA RADIO – 15 GEN 2019  18:13 – Durata: 7 min 5 sec

Elvira Serafini, Segretario generale SNALS Confsal (autonomi della scuola), presente al nono congresso di CONFSAL, sindacato confederale dei lavoratori autonomi, è stata intervistata da Radio Radicale sui temi: “manovra del governo Lega-Cinque stelle, il ruolo del sindacato negli ultimi anni, gli interventi su scuola e pubblico impiego”.

L’intervista può essere ascoltata al link: https://goo.gl/iuEZHL

L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti del governo.

Come già commentato lo scorso 8 gennaio, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II dall’art. 14 in poi.

Art. 14

“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”

Note

1) Durata e requisiti

– In via sperimentale triennio 2019/2021

– 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita

2) Cumulo contributivo

-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.

3) Non cumulabilità

con altri redditi

Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

4) Decorrenza diritto pensione

  • Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
 

 

Solo per i dipendenti privati

5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione

Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).

Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.

Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:

-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.

-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.

Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)

Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.

Personale scolastico

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda il testo del su detto articolo:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019

Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.

Norme di salvaguardia -Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.

– Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.

 

 

 

Art. 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

Note
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati.

Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia:

– 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia,invece, viene comunque innalzata dal 2019 a

67 anni.

(66 anni e 7 mesi + 5 mesi)

Ripristino finestre

 

-I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

– In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola:

-di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(unica uscita dall’1.09)

 

Art. 16

(Opzione Donna)

Note
Proroga opzione donna

 

Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo:

– alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959;

-alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958.

-Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore.

Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995.

Nella bozza del decreto non viene specificato:

– se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100;

-se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali.

Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010)

Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

 

Art. 18

(Ape sociale)

Note

Norma speculare a quella della legge 232 del 2016

 

Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento. Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019

 

Art. 23

(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione)

Note

Pagamento per chi usufruirà di quota 100

La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti.

La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.

Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme.

Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.

Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.

Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.

Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.

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In data 14 gennaio 2019 si è svolto un incontro al Ministero degli Affari Esteri alla presenza del Consigliere Nocella, della Preside Maggi, della Dott.ssa Lorandi, della Dott.ssa Clerici e delle OO.SS. firmatarie del contratto.

Prima di tutto il Consigliere Nocella si è soffermato sulla legge 30/12/2018 n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ed ha evidenziato le modifiche all’art.1 comma 334 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

Le variazioni sono contenute negli articoli: 170, dopo il quinto comma; art. 171, comma 6; art. 173 comma 4; art. 175 comma 4;  art. 176 comma 3; art. 181 comma 2; art. 199 comma 4 e riguardano il personale all’estero.

Successivamente lo stesso Consigliere Nocella ha dato informazioni sulla situazione attuale delle nomine e precisamente:

  • nomine previste 180 di cui 168 effettuate;
  • assunzioni avvenute/fissate n.152;
  • posti non attivati scuole 1;
  • posti non attivati corsi 1;
  • posti non attivati seu 1;
  • posti non attivati lettori 1;
  • sedi da assegnare 8;
  • Posti sui quali non vengono effettuate nomine per mancanza di graduatorie: sostegno, Addis Abeba 2, Asmara 3, Parigi 2, Barcellona 1, Madrid 2.

Infine sono stati analizzati nuovamente alcuni punti dell’ipotesi d’intesa anno scolastico 2018/2019 in merito ai criteri per la determinazione delle entità delle risorse da destinare al finanziamento delle iniziative di miglioramento dell’offerta formativa (MOF.) realizzate dalle istituzioni scolastiche statali all’estero nell’ambito dei rispettivi PTOF e dai collegi dei docenti comprensivi del personale assegnato sui corsi, di cui all’art.10 del DLgs. n.64/2017 e nelle scuole straniere e/o internazionali.

Le osservazioni avanzate dallo Snals-Confsal e dalle altre OO.SS. presenti non hanno riguardato la parte economica ma, in alcuni casi, la limitata responsabilità ed autonomia che viene concessa ai soggetti referenti per la realizzazione progettuale.

A seguito dei suindicati interventi, il MAECI ha fissato una nuova riunione per il prossimo 18 c.m. alle h. 10,30.

Un nuovo patto sociale per il lavoro e per lo sviluppo che coinvolga tutti, facendo fronte a una crisi strutturale che rischia di diventare endemica. È questa la proposta lanciata oggi da Angelo Raffaele Margiotta nell’ambito del IX Congresso nazionale della Confsal, di cui è stato riconfermato segretario generale.

“Il patto sociale per lo sviluppo – ha spiegato Margiotta – è il percorso che la nostra confederazione vuole perseguire. Lo sviluppo è una questione centrale per tutti. L’andamento delle ore lavorate ogni anno la dice lunga sulle difficoltà che stiamo attraversando: purtroppo quella ripresa vista negli scorsi anni si è fermata nel 2018. Le ore lavorate non raggiungono i 44 miliardi, oltre il 15% per cento in meno del 2008. Le ore lavorate coincidono con il tasso di disoccupazione e ci dicono che il sistema economico in Italia è enormemente più debole di 10 anni fa. Siamo al termine di una congiuntura favorevole, ma la crisi non è congiunturale, è strutturale. Stiamo scivolando su un piano inclinato. L’Italia rischia molto”.

Le proposte della Confsal sono diverse: “Sono necessarie – secondo Margiotta – politiche di sostegno per la famiglia e per le imprese virtuose che intendano investire nell’innovazione e nella crescita retributiva e professionale dei lavoratori. Ed è interesse generale salvaguardare anche le imprese in crisi che vogliono risollevarsi, mediante una politica solidale che conservi occupazione, salari e ricchezza collettiva. Poniamo poi la massima attenzione a temi quali la riforma del sistema pensionistico, con l’introduzione di un vero metodo contributivo e la revisione dei requisiti per l’accesso alla pensione, la qualità e l’efficienza della pubblica amministrazione, soprattutto mediante la valorizzazione dei pubblici dipendenti, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di apposite sanzioni sociali per ogni omissione in materia di prevenzione, la formazione professionale, anche attraverso il meccanismo della formazione continua e della certificazione delle competenze”.

Al congresso, che vede la partecipazione di mille delegati delle federazioni dei comparti pubblici e dei settori del lavoro privato, in rappresentanza di oltre 1,5 milioni di associati, lavoratori e pensionati, sono intervenuti, tra gli altri, Marco Bussetti (Ministro dell’Istruzione), Stefano Candiani (sottosegretario al Ministero dell’Interno), Ettore Rosato (vicepresidente della Camera dei Deputati), Mariastella Gelmini (capogruppo Forza Italia), Maurizio Martina (segretario Pd), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Emanuele Fiano (Commissione Affari Costituzionali), Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, già ministri del lavoro, e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti. L’idea del nuovo patto sociale ha incontrato subito il favore di diversi interlocutori presenti all’evento. “Il patto proposto dalla Confsal è un’idea su cui possiamo lavorare insieme”, ha commentato Annamaria Furlan, segretario generale CISL, trovando la piena condivisione di Pierpaolo Bombardieri, segretario organizzativo della Uil, e di Francesco Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. “Il percorso indicato può essere un metodo per trovare delle soluzioni in questo momento di crisi e di difficoltà a rappresentare pienamente le esigenze dei lavoratori, di chi non lavora e dei pensionati”. Tiziano Treu, presidente del Cnel, ha offerto una sponda al dialogo: “La sede del Cnel è a disposizione per far dialogare le parti sociali sul patto proposto dalla Confsal. Tutte le parti possono dire la loro per migliorare i contratti e per vedere di tirare fuori principi comuni”.

Comunicato stampa Confsal.

personale ata

 

  Premesso che la domanda di partecipazione va presentata:

  • per una sola Regione;
  • tramite Polis-Istanze Online;
  • entro il 28 gennaio 2019.

 

si precisa che :

-L’art. 2, comma 2 del bando di concorso stabilisce che “Le procedure concorsuali

si svolgono su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la

singola regione come indicato al successivo comma 8”.

Ciò significa che il candidato potrà concorrere per una sola regione.

Le prove concorsuali si svolgeranno nella regione prescelta , tuttavia, nel caso

in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procederà ad accorpare

le commissioni .

Le graduatorie ovviamente restano distinte per ogni procedura regionale,

a seconda della scelta espressa dal candidato nella domanda di partecipazione.

 

-Il medesimo anno scolastico di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio

di cui alla lettera C dell’allegato C del Decreto Ministeriale protocollo 863 del

18 dicembre 2018, può essere valutato una sola volta e in via alternativa.

Spetterà al candidato scegliere se indicare di aver prestato l’anno di servizio

come assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o,

alternativamente, nelle mansioni di DSGA.

In questo ultimo caso l’anno di servizio dovrà essere ulteriore rispetto ai tre anni

eventualmente utilizzati quale titolo di accesso alla prova concorsuale .

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