Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato

il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

IL DECRETO

Decreto-Ministeriale-n.-694-del-30-5-2023

L’ALLEGATO A indica il numero dei posti messi a bando

 

Date prove

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti

gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia

5 luglio 2023: prova scuola primaria

6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado

7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Posti

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061.

La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti

con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni

(comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17).

La misura è stata introdotta di concerto con il MIM (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023).

Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare

un test preselettivo– una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati

dagli stessi atenei con propri bandi.

Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024,

la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto

del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione,

ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi

cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione,

ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione

professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento

e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione,

quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione

i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi

5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.

 

Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio?

La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi

intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto

del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università.

Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare

Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione

un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università,

sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti

previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
  • abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.

 

Ammessi in soprannumero

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni

previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che,

in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Prova d’accesso

La prova, della durata di due ore, si svolge su computer based e consiste

in un test di 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta.

I quesiti sono predisposti dalle università, e sono volti a verificare le competenze dei candidati su:

  • capacità di argomentazione e corretto uso della lingua italiana;
  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creatività e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Prova scritta

La seconda prova consistente in una o più prove scritte o

pratiche a risposta aperta volte a verificare unitamente alla capacità

di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creatività e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova è superata con un punteggio minimodi 21/30; qualora

dovessero essere previste più prove, il voto sarà la risultante

della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove.

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante

il corso facendo espresso riferimento alle esperienze formative

effettuate durante il corso. Di norma gli argomenti sono gli stessi

affrontati nella prova scritta.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

 

 

In attesa di comunicazioni ufficiali  sul tfa sostegno 2023 i rumors sull’argomento

si rincorrono per i corridoi del ministero,le sedi dei sindacati, le redazioni dei giornali

specializzati , i siti web  che si occupano di scuola.

Quelli che pubblichiamo qui sembrano molto attendibili ma ribadiamo

non sono ancora ufficiali ma semplici voci di corridoio  che rendiamo noti

per spirito di servizio e dovere di cronaca

La spasmodica attesa di sapere quando usciranno i bandi per l’iscrizione alle prove di

accesso per l’VIII ciclo del TFA Sostegno sembra. stia per finire .

Indiscrezioni fuoriuscite dal Ministero dell’Università e della Ricerca fanno ipotizzare

il seguente calendario riguardante le prove preselettive:

 

4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia;

5 luglio 2023 – Scuola Primaria;

6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado;

7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado;

Naturalmente nulla di ufficiale anche perché non è ancora uscito il Decreto

di ripartizione dei posti e tantomeno sono usciti i bandi delle varie Università.

 

 

Lo SNALS BARI organizza un corso intensivo  in presenza preparatorio

alle prove di accesso al TFA Sostegno per i diversi ordini di scuola :

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO della

durata di 8 incontri da due ore ciascuno al costo di 80€

Requisiti di partecipazione al TFA sostegno:

Scuola dell’infanzia e primaria :

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E

EQUIPOLLENTI o diploma magistrale sperimentale pedagogico o linguistico

conseguito entro l’a.s. 2001/02

Scuola secondaria 1^ E 2^ grado:

Laurea magistrale o equivalenti + 24CFU oppure diploma di 2^ livello

dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica,oppure titolo equipollente

ed equiparato,coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione

del concorso + 24cfu.

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.

Incontro di presentazione del corso e iscrizione:

Martedì 30 maggio 2023 alle ore 17.00 presso l’auditorium della parrocchia

Beata Vergine Immacolata via Abbrescia 92 Bari .

Per ulteriori informazioni : si invita ad inviare mail ai seguenti indirizzi :

info@snalsbari.it oppure dematteis@snalsbari.it

SCHEMA DM SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E DELLA RELATIVA PROVA FINALE PER L’ACCESSO AI RUOLI DI DIRIGENTE SCOLASTICO – PARERE CSPI

Riportiamo, di seguito, la sintesi del Parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14» (Dirigenti scolastici),  approvato dal CSPI nella seduta plenaria del 16/05/2023.

 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) esprime preoccupazione riguardo a una disposizione normativa che permette un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente scolastico a coloro che hanno presentato un ricorso contro il mancato superamento di una prova del concorso. Il CSPI ritiene che questa disposizione crei un precedente che causerà inevitabilmente futuri contenziosi nelle successive tornate concorsuali. Inoltre, i ricorsi presentati sono stati considerati infondati dalle sentenze definitive a favore dell’Amministrazione. Ciò rende discutibile l’attuazione della normativa e potrebbe portare a ulteriori contenziosi da parte delle categorie escluse dalla procedura. Ad esempio, potrebbero esserci ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e hanno impugnato sia il decreto di non ammissione alla prova orale che la graduatoria finale. Mentre il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, quello contro la graduatoria finale potrebbe essere ancora in corso.

Il CSPI è molto critico sull’eliminazione di alcune materie dalla prova di accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici. Si ritiene che queste materie siano fondamentali per definire un profilo professionale adeguato e che la loro eliminazione sia ingiustificata. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione evidenzia che l’eliminazione di una prova finale nel corso intensivo di formazione renderebbe la frequenza del corso inutile. Inoltre, l’utilizzo di due tipi di prova diversi per l’accesso alla stessa procedura potrebbe generare ulteriori contenziosi.

La scelta amministrativa di non valutare la prova finale nel corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici sembra essere incoerente con quanto stabilito dall’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe”, che prevede la definizione delle modalità di partecipazione al corso e della relativa prova finale. La consegna di una relazione e di un elaborato alla commissione non può essere considerata sufficiente per considerare la prova “sostenuta”. La mancata valutazione della prova finale solleva anche problemi nella definizione della graduatoria finale. Secondo lo schema di decreto in esame, il punteggio finale della procedura dipende unicamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, escludendo altri fattori. Tuttavia, la prova di accesso varia significativamente tra i partecipanti al concorso. Alcuni devono sostenere solo una prova scritta a risposta chiusa, mentre altri devono affrontare una prova orale. Nonostante le prove siano valutate sulla stessa scala, il processo di valutazione è molto diverso. Il CSPI ritiene fondamentale prevedere una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che riconosca le competenze acquisite e assegni un punteggio specifico, essenziale per una graduatoria finale corretta ed equa. Tale disposizione è coerente con l’interpretazione della norma e, inoltre, l’art. 17 del D.M. del 3 agosto 2017 prevedeva una valutazione specifica del colloquio finale del corso di formazione dirigenziale. Il CSPI ritiene quindi necessario non solo valutare la prova finale, ma anche far sì che consista in una presentazione orale basata su una relazione sulle attività formative svolte e su un elaborato teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi consegnati alla commissione.

Secondo il CSPI nel perseguire l’obiettivo di garantire un percorso formativo rigoroso, è necessario specificare il massimo percentuale di ore di assenza consentite per ogni modulo. Questa specifica dovrebbe essere adeguatamente motivata. Attualmente, ogni modulo ha una durata di 30 ore, che rappresenta il massimo numero di assenze ammissibili. Secondo lo schema di decreto in questione, le ore di assenza potrebbero anche essere concentrate in un singolo modulo, con conseguenze evidenti sulla formazione relativa a una materia specifica. Tuttavia, tale situazione non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità complessiva del percorso formativo (articolo 8). Pertanto, è importante stabilire e giustificare il limite massimo percentuale di assenze per ogni modulo, al fine di garantire un percorso formativo di qualità.

Il CSPI ritiene inaccettabile la possibilità di svolgere le attività formative in modalità a distanza (articolo 7, comma 2), poiché ciò contrasta con la necessità di assicurare un approccio serio a questa parte della procedura. Inoltre, il CSPI riconosce l’importanza della relazione e dell’interazione attiva con i relatori, il che rende ancora meno condivisibile l’opzione di formazione a distanza.

Il CSPI fa notare inoltre che nello schema di decreto in questione non vi è alcuna menzione riguardo ai termini di validità della graduatoria, come invece specificato chiaramente nell’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe” (scadenza all’anno scolastico 2025/26).

Il CSPI solleva dubbi sulla determinazione del contributo richiesto ai partecipanti e sulle modalità di pagamento dello stesso. Sebbene si comprendano le ragioni dell’Amministrazione, la norma prevede in modo indiscriminato il versamento di un contributo che copra tutte le spese delle attività formative e della procedura selettiva. Non è chiaro perché il contributo sia suddiviso in due pagamenti distinti per i partecipanti alla prova di accesso e coloro che saranno ammessi al corso intensivo di formazione. In particolare, se il numero di candidati ammessi al corso intensivo fosse inferiore rispetto alle previsioni, l’Amministrazione dovrebbe coprire costi non preventivati. Inoltre, non è specificato come sarebbero restituiti i contributi ai candidati non ammessi al corso intensivo. Pertanto, secondo il CSPI, sarebbe più efficace prevedere un unico contributo pagato da tutti i partecipanti al momento della presentazione della domanda di accesso alle prove, in modo che l’Amministrazione abbia la certezza di coprire completamente le spese previste, considerando il numero massimo di potenziali partecipanti.

Considerando le molte e importanti problematiche relative allo schema di decreto, il CSPI ritiene che l’accoglimento completo di tutte le osservazioni e richieste di modifica sia essenziale per poter fornire un parere positivo. Nei confronti del testo attuale dello schema di decreto, il parere è negativo.

 

 

 

personale ata

. Lo comunica il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un avviso del 18 maggio.La proroga arriva “a seguito delle richieste pervenute dai territori colpiti dalla recente emergenza metereologica“.

Dovrebbe restare ferma invece la data del 18 maggio per i titoli di servizio e di cultura conseguiti. Su questo si aspettano  chiarimenti da parte del Ministero.

personale ata

 

Il giorno 18 maggio 2023 si è tenuto un incontro politico con il Capo di Gabinetto G. Recinto e le OO. SS.

Sono state discusse alcune delle tematiche riguardanti  le trattative all’ARAN per il rinnovo del CCNL.

Il Segretario generale Elvira Serafini in rappresentanza dello Snals- Confsal, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha rappresentato tutte le ultime problematiche emerse in sede di confronto con l’ARAN sul contratto.

Il Dott. Recinto dopo aver ascoltato tutte le OO.SS. ha convenuto  che è necessario il MIM dia alcune risposte politiche che possano  aiutare la risoluzione delle problematiche emerse e portare  alla positiva conclusione delle trattative poichè ,se   titolare della trattativa è esclusivamente l’Agenzia ai sensi della normativa vigente,  il Ministero deve fornire  il suo supporto tecnico per agevolare il confronto.

Sulle proposte presentate dalle OO.SS.per un cambio di destinazione delle risorse a disposizione per la progressione di carriera verticale il dottor Recinto ha ribadito che la finalità delle risorse per le progressioni verticali del personale ATA devono rimanere tali e non possono essere modificate.

Recinto ha espresso la volontà  di evitare di creare figure professionali che non possono essere attivate in concreto e ricordato a tutti di tener conto di funzioni che servono alle scuole nel disegnare nuovi profili professionali. Per es. serve capire bene dove collocare i Facenti funzione DSGA e attraverso quali procedure. E’ importante per il Ministro che la realizzazione della figura del funzionario debba essere realizzata tenendo conto degli organici anche in vista della riforma sul dimensionamento scolastico.

Per tutti questi motivi diventa importante un immediato confronto con il MEF che aiuti a determinare  il reale fabbisogno delle scuole.

Tutti i convenuti al tavolo sono stati d’accordo che leva strategica per il funzionamento delle scuole è la formazione a cui dedicare le necessarie risorse per  migliorare molti aspetti e condizioni di lavoro delle  diverse figure professionali.

Al termine dell’incontro  il dottor Recinto si è reso disponibile ad una prossima riunione per approfondire tutte le tematiche  affrontate dal punto di vista politico al fine di agevolare la conclusione delle trattative  presso l’ ARAN.

 

 

 

 

Approvato dalla Giunta regionale, su indicazione dell’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo,  il calendario scolastico della Puglia per l’a. s. 2023/2024. Sono stati assegnati 225 giorni per le scuole dell’infanzia e 205 giorni per tutte le altre scuole.  Si fissa l’inizio il 14 settembre 2023 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2024, termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario che nell’ambito dell’autonomia ogni scuola potrà deliberare

 

Con la conversione in legge del decreto PNRR 2 (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è divenuta legge

anche la riforma del reclutamento dei docenti .

Riguarda il nuovo regolamento per la formazione iniziale e continua

e il reclutamento dei docenti e  introduce anche nuovi requisiti e regole

per il concorso per docenti.  Il nuovo percorso di formazione iniziale, selezione e

prova per diventare docente stabilito dalla riforma della scuola,  sarà articolato in 4 fasi :

laurea magistrale (triennale per ITP);

percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA ;

concorso per insegnanti ;

anno di prova con esame finale e valutazione conclusiva .

Ma per  l’applicazione di una parte delle nuove norme, sono necessari  appositi

decreti attuativi,  per la definizione di modalità, tempistiche

e/o contenuti. Tra queste c’è il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA, che deve

essere definito tramite un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri  da emanare di concerto con i Ministri dell’Istruzione e dell’Università  e

dovrà definire il percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA

che i docenti dovranno superare per ottenere l’abilitazione e poter partecipare

ai concorsi a cattedra.

Stato dell’arte del decreto  :

La bozza del decreto è già stata preparata dai Ministri dell’Istruzione e

dell’Università, Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini e sottoposta alla

Commissione europea che ha richiesto specificazioni in merito alle

garanzie di omogeneità del processo di accreditamento dei percorsi e ha

sollevato altre osservazioni che richiedono ulteriori valutazioni ed eventuali

modifiche del provvedimento.

Il testo è stato sottoposto anche alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università

italiane) . L’attivazione dei corsi dovrebbe avvenire entro l’a.a. 2023/24.

Il nuovo decreto per la formazione previsto dalla riforma del reclutamento

dei docenti dovrà chiarire  nello specifico:

contenuti e strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA,

di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale dei docenti,

comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto per almeno 20 CFU/CFA (non

retribuite), per garantire la proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta

formativa e considerando gli aspetti relativi all’inclusione scolastica e la specificità

delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere

inferiore a 12 ore.

E inoltre :

-Il numero di CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici) riservati

alla formazione inclusiva delle persone con disabilità,

-la percentuale di presenza alle attività formative necessaria per accedere alla

prova finale del percorso iniziale di formazione dei docenti,

-gli standard professionali minimi delle competenze che i docenti abilitati devono

possedere,

-le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario

e accademico( una prova scritta e una lezione simulata),

-gli standard per la valutazione omogenea dei partecipanti,

-le regole per la composizione della commissione giudicatrice

per la prova finale(  un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale

di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti

al percorso abilitante e che può essere individuato anche tra i tutor preposti alle

attività di tutoraggio del percorso formativo abilitante),

-il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato,

nel rispetto degli standard professionali minimi stabiliti  dal decreto per la

formazione relativo alla riforma del reclutamento dei docenti e le modalità

per la loro verifica, al fine di tutelare  la coerenza dei

percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità

richieste al docente  e agevolare la trasformazione digitale dell’organizzazione

scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento,

-i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale,

per garantirne l’elevata qualità e solidità.

Infine :

-i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione

iniziale, e di svolgimento delle prove finali per il conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti

-criteri e modalità di coordinamento  ed eventuale aggregazione dei percorsi

di formazione, e della loro organizzazione,  per realizzare una collaborazione

strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni  di Alta formazione

artistica, musicale e coreutica).

RESTANO VALIDI I 24 CFU GIA’ CONSEGUITI  IN PRECEDENZA ?

In base a quanto previsto dal decreto PNRR 2 convertito in legge,

è riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale

requisito di accesso al concorso per docenti secondo il previgente ordinamento.

Il nuovo decreto per la riforma del reclutamento

docenti relativo al percorso di formazione abilitante dovrà definire

anche le linee guida per il riconoscimento di eventuali altri crediti

maturati durante gli studi universitari o accademici,

purchè strettamente coerenti con gli obiettivi formativi

 

Il  consigliere regionale  Saverio Tammacco intervenuto in rappresentanza del governatore della Puglia Michele  Emiliano :  L’autonomia differenziata è  in questo periodo l’ argomento che gode della massima attenzione da parte del governatore e degli organi di governo. E’ in corso un approfondimento sulla proposta Calderoli e sui pericoli che la sua attuazione rappresenterebbe per il paese .

Il consigliere comunale  Bronzini intervenuto   in rappresentanza del sindaco  della città metropolitana Antonio De caro  : ha evidenziato come già ora i comuni abbaio difficoltà di risorse per la scuola e l’autonomia differenziata peggiorerebbe sicuramente la situazione. Il comune di Bari sta per investire 30 milioni per la scuola ma derivano dalla sua sana gestione.

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Giuseppe Silipo ha  sottolineando la centralità della scuola tra tutti gli altri servizi pubblici .  “Può succedere qualunque cosa, ma noi il primo settembre dobbiamo entrare in classe. I-l ruolo dell’ufficio scolastico regionale è un ruolo meramente amministrativo ma è senza dubbio l’organo dell’amministrazione più vicino alle esigenze del territorio.

Gli interventi :

IL SEGRETARIO GENERALE SNALS CONFSAL SERAFINI: PER IL NOSTRO SINDACATO LA SCUOLA DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI. Da un punto di vista amministrativo e, soprattutto, da un punto di vista sindacale, vediamo l’autonomia differenziata come un grande pericolo per la scuola pubblica.”

Il prof. Gozzini, storico dell’Università di Siena, ha parlato dell’autonomia differenziata come di una secessione dei ricchi “La scuola – ha spiegato il docente – deve essere strumento di pluralismo e democrazia, deve servire a riaccendere la speranza.” Analizzando la quota di spesa pubblica destinata all’istruzione negli ultimi cento anni, ha poi denunciato la lentezza del mondo della politica ad assumere la scuola come priorità. Dopo il periodo d’oro degli anni Sessanta in cui la scuola è divenuta strumento di ascesa sociale, è iniziato un declino che  ha portato alla situazione attuale e che ha visto  gli investimenti pubblici nel settore diminuire  vertiginosamente .

La prof.ssa Marina Calamo Specchia  , professoressa ordinaria di Diritto Pubblico  Comparato e di Giustizia costituzionale comparata nell’Università degli  Studi di Bari Aldo Moro ha illustrato l’impianto costituzionale della  scuola, anche in relazione all’interpretazione della Corte  costituzionale, e si è  soffermata sulle criticità connesse alla riforma del  regionalismo differenziato, in particolare sulla costituzionalità del  trasferimento delle competenze in materia scolastica.   “La proposta di legge Calderoli rischia di essere dichiarata incostituzionale ancor prima di essere approvata . Secondo la Costituzione, la scuola è aperta a tutti e deve costruire una società equa. – ha detto la docente – Il problema è che la politica spesso non sa nemmeno cosa sia la Costituzione.”

 

“Consegna tutti i poteri nelle mani di un piccolo gruppo di persone.”, ha denunciato Gianfranco Viesti nel suo intervento, parlando poi di irresponsabilità politica del progetto di riforma Calderoli. Secondo l’economista pugliese, “nessun ragionevole Parlamento dovrebbe concedere alle Regioni la possibilità di richiedere alcune competenze nel lungo elenco previsto dal ddl. Ne verrebbe fuori un Paese ridicolo, dove i ministeri avrebbero solo stracci di competenze.”

La dottoressa Anna Cammalleri consigliere del presidente emiliano per la scuola e già dirigente dell’ufficio scolastio regionale della Puglia assente per motivi familiari ha comunque voluto esserci inviando un testo in cui ha ribadito la centralità di quanto previsto dalla Carta Costituzionale in materia di istruzione .

 

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta al MIM l’informativa sulla Nota relativa alle iscrizioni ai percorsi di istruzione di primo e secondo livello, ovvero ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per l’anno scolastico 2023/2024. Il testo, nel confermare le disposizioni contenute nella nota ministeriale 7755/19, fornisce le seguenti indicazioni:

–              gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presentano domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”;

–              gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presentano domanda alle sedi dell’unità didattica dei CPIA, che provvederanno a trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA con il quale le predette scuole hanno stipulato l’accordo di rete.

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato al 31 maggio 2023 e, comunque, non oltre il 16 ottobre 2023. La nota chiarisce che, tenuto conto dell’utenza, è possibile accogliere, in casi motivati, le richieste di iscrizione ai percorsi di istruzione pervenute oltre il termine.

Sarà possibile presentare le domande anche da remoto secondo le modalità individuate in autonomia dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche in cui sono incardinati percorsi di II livello. In questo caso, dopo l’accoglimento della domanda, l’adulto trasmetterà la documentazione necessaria al suo perfezionamento prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del PFI e, comunque, non oltre il 15 novembre 2023.

Il Patto Formativo Individuale, ad esito degli specifici interventi di accoglienza e orientamento e della procedura di riconoscimento dei crediti, dovrà essere formalizzato entro e non oltre il 15 novembre 2023. Spetterà, se ritenuto necessario, agli uffici scolastici regionali incrementare il numero di aule “AGORÀ” (Ambiente interattivo per la Gestione dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) in modo tale da essere superiore a quello indicato dalla nota 7755/19.

La delegazione dello Snals-Confsal ha evidenziato la necessità di prevedere tempi più distesi per le iscrizioni senza indicazioni di perentorietà e di avere una maggiore flessibilità sugli organici che, comunque, non sono stati diminuiti. Lo Snals-Confsal ha, poi, ricordato l’importanza di poter costituire un apposito Tavolo di lavoro permanente, che si possa riunire anche ogni mese, al fine di elaborare un “libro bianco” con le linee di sviluppo e le soluzioni da proporre in futuro al legislatore affinché questo modello di formazione possa arrivare ad esprimere tutte le sue potenzialità.

Al termine dell’incontro l’Amministrazione, rappresentata dal dott. Gianluca Lombardo, si è riservata una breve pausa di riflessione sulle osservazioni fatte dalle Organizzazioni sindacali presenti al tavolo.