In attesa della  pubblicazione della guida operativa per l’applicazione del Nuovo regolamento di contabilità, la competente direzione generale (DGRUF) ha provveduto  ad adottare un  nuovo piano dei conti in cui l’articolazione degli aggregati di spesa prevista nel programma annuale è stata modificata per permettere  una rappresentazione omogenea delle finalità di utilizzo delle risorse da parte delle singole scuole  e una possibile lettura integrata da parte dell’Amministrazione.
Nel dettaglio, rispetto ai progetti, è stato aggiunto, come già per gli aggregati “A” e “G”, un ulteriore livello di classificazione, non modificabile, mentre sono state modificate/aggiunte voci all’aggregato “A”.

Ogni  scuola potrà definire e descrivere i singoli progetti/attività come ritiene opportuno ma dovrà classificarli in funzione delle opzioni disponibili previste; è infatti permesso alle scuole di inserire un terzo livello di classificazione.

Non vi sono, quindi, cambiamenti rispetto ai precedenti schemi in relazione alla descrizione dei singoli progetti/attività, ma soltanto  rispetto alla classificazione degli stessi.

Per quel che concerne  le progettualità riferite ai PON, la classificazione delle stesse all’interno del programma annuale dovrà avvenire in funzione della finalità, e non  della fonte di finanziamento. In questa ottica, per individuare la giusta imputazione dei progetti riportati, è necessario conoscere la finalità degli stessi.

Le diverse operazioni gestionali che la scuola effettuerà nel corso dell’esercizio finanziario faranno pertanto riferimento al progetto definito dalla scuola, garantendo una riproduzione dei fatti contabili puntuale con riferimento ad ogni singolo progetto attivato dalla scuola, in continuità rispetto a quanto accade attualmente.
Concludendo, per ogni progetto, fermo restando la necessità di una classificazione di esso, le scuole avranno un apposito schema per la programmazione e la rendicontazione delle risorse  utilizzate, garantendo la trasparenza delle fonti di finanziamento usate.

news

 

 

 

La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017 e

quindi il sistema di accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di

primo e secondo grado.

Il nuovo sistema si articola in:

concorso; percorso annuale di formazione iniziale e prova;

conferma in ruolo previo superamento del predetto percorso.

Requisiti di accesso :

Per i posti comuni

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
  • laurea + 3 anni di serviziosvolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha  un anno di servizio.

Per i posti di sostegno:

  • requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazionesu sostegno.

 Requisiti richiesti agli insegnanti tecnico-pratici (ITP)

per partecipare al concorso, distinguendo tra quelli  richiesti sino al 2024/25

e requisiti richiesti dopo tale data.

Requisiti ITP sino al 2024/2025

L’articolo 22, comma 2, del nuovo  D.lgs. 59/2017 così recita:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione
ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Gli insegnanti tecnico pratici, dunque, sino al 2024/2025partecipano

al concorso con il diploma, considerato che la normativa vigente in materia

di classi di concorso prevede che gli ITP accedono alle medesime con il diploma 

Fino a tale data sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU in discipline

antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Requisiti ITP dopo il 2024/2025

I concorsi saranno banditi annualmente per le regioni e per le classi di concorso

con disponibilità. Dopo il 2024/25, gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare

al concorso, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso;
  2. laure aoppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
    di primo livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
    classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nella discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e e tecnologie

 

 

Il concorso per diventare DSGA è ormai avviato : le istanze entro il 28 gennaio 2019

Ricordiamo che possono partecipare al concorso tutti coloro che  possiedono uno

dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea in giurisprudenza/scienze politiche/sociali o amministrative/economia e commercio;
  • diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
  • lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Possono  partecipare, in deroga ai succitati titoli, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio anche non continuativi  sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA). I cosiddetti facenti funzione.

Il bando prevede inoltre  che il 30% dei posti banditi in ciascuna regione siano riservati:

  • agli ATA già di ruolo in possesso di una delle lauree richieste come titolo d’accesso;
  • agli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di DSGA, anche in mancanza del requisito culturale richiesto,cioè la laurea

Per beneficiare della riserva di posti si devono superare le prove concorsuali con il punteggio minimo previsto.

Di seguito la tabella con i posti banditi  e riservati in ciascuna regione ai succitati candidati:

Con riferimento ai bandi pubblicati sulla G.U. n. 2 dell’8 c.m. – 4 serie speciale concorsi ed esami –, inerenti la selezione del personale docente, ATA e Dirigenti scolastici per la destinazione all’estero, possono partecipare coloro che si trovano in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all’atto della domanda, abbiano maturato un servizio effettivo di almeno 3 anni nel ruolo di appartenenza, dopo il periodo di prova.

Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Oltre ai tre anni di servizio occorre:

  • possedere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa, non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le aree linguistiche: inglese, francese, tedesco e spagnolo – mentre per la laurea magistrale in lingua è considerata corrispondente al livello C1;
  • aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione (per i dirigenti scolastici al management);
  • non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
  • non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

I docenti assegnati alle attività di sostegno devono possedere la relativa specializzazione.

Per i docenti nell’art. 3 comma 2 del bando vengono indicati i titoli utili per l’accesso alla selezione per i vari codici di funzione (SCI, Scuole e iniziative scolastiche – SEU, Scuole Europee – LET Lettorati).

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

  • nell’arco dell’intera carriera abbiano svolto due periodi all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
  • non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.

La selezione per i titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio.

I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli allegati 3,4 e 5 del bando.

Saranno ammessi coloro che totalizzeranno almeno 25 punti (15 per il personale ATA).

Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nelle domande di partecipazione.

La valutazione finale si valuta in centesimi ed è determinata dalla somma del punteggio dei titoli (massimo 60 punti) e dal colloquio (massimo 40 punti).

Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla graduatoria.

(www.snals.it)

ASI (Assistenza Sanitaria Integrativa), una grande novità nel comparto delle Scuole non Statali e delle Università Pontificie

Nel pomeriggio del 8 gennaio 2019 per il comparto delle Scuole non Statali, in sede notarile, i Segretari Generali di SNALS-CONFSAL, CISL Scuola, UIL Scuola e SINASCA hanno sottoscritto con i rappresentanti dell’associazione datoriale AGIDAE lo statuto di un nuovo istituto contrattuale, introdotto in via sperimentale a seguito della sottoscrizione del CCNL AGIDAE 2016-2018 firmato a Roma il 7 luglio del 2016.

Questo nuovo welfare contrattuale chiamato ASI (Assistenza Sanitaria Integrativa), rappresenta una grande novità nel comparto delle Scuole non Statali e delle Università Pontificie. Per ogni lavoratore è previsto un contributo, a carico esclusivo del datore di lavoro, pari a 5 euro per 13 mensilità. Le risorse impegnate riguarderanno un significativo numero di lavoratori AGIDAE che potranno così beneficiare di maggiori tutele sanitarie.

È stata finalmente resa nota, in data 6 gennaio 2019, la Bozza del Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”.

Secondo la Bozza, le norme in questione decorrono dall’1.01.2019.

Per quanto riguarda la materia pensionistica, ed in particolare il personale della scuola, i punti salienti del Decreto Legge, riportati nel Titolo II artt.14, 15 e 16, si possono riassumere così:

Pensione Anticipata

–    viene bloccato l’aumento dei 5 mesi, già contemplato nel D.M., che prevedeva per il personale scolastico la presentazione della domanda di pensionamento all’1.09.2019 entro il 12 dicembre u.s.;

–    rimangono quindi in vigore i requisiti validi al 31.12.2018, cioè 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Successivamente all’approvazione definitiva del D.L. e nel caso in cui non ci siano ulteriori modifiche, sarà necessario attendere opportune comunicazioni da parte del MIUR per la riapertura dei termini di presentazione delle domande di pensionamento per coloro che, a causa dell’aumento dei 5 mesi precedentemente previsto, non hanno presentato domanda di pensionamento, ritenendo di non avere i requisiti.

Le/i docenti di scuola dell’infanzia, beneficiando delle misure relative alle categorie “lavori usuranti”, avevano già diritto a non aver applicato l’aumento dei 5 mesi. Una situazione non contemplata nelle domande di istanze online al MIUR.

Pensione di Vecchiaia

Per questa tipologia di pensionamento vengono confermati i 5 mesi di aumento e quindi dall’1.01.2019 il requisito dell’età è pari a 67 anni (66 anni e 7 mesi +5 mesi).

Quota 100

In via sperimentale questa disposizione è in vigore per tre anni, dal 2019 al 2021.

I requisiti per il pensionamento sono fissati in 62 anni di età e 38 anni di anzianità di servizio.

All’art. 14 co.7 del D.L. si legge: “Per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449“. Quindi si conferma la possibilità per detto personale di maturare i requisiti pensionistici entro il 31.12 dello stesso anno, avendo a disposizione un’unica finestra fissata al 1° settembre. Ad esempio si potrebbe andare in pensione l’1.09.2019, maturando i requisiti entro il 31.12.2019.

Per quanto concerne il pagamento della Buonuscita/TFR verrà effettuato secondo quanto previsto dalla legge Fornero e modifiche seguenti attualmente vigenti. Le singole Amministrazioni, per venire incontro ai pensionati, possono stipulare convenzioni con le banche per anticiparne il pagamento.

Opzione Donna

Dall’1.01.2019 è riservata la possibilità di accedere a tale tipologia di pensione alle lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1959 e in possesso di un’anzianità di servizio pari o superiore a 35 anni.

Attendiamo comunque che, dopo l’emanazione del testo definitivo del D.L., siano date disposizioni e chiarimenti in merito dal MIUR.

In data 27 dicembre 2018 alle ore 12:00 si è svolto l’incontro concernente la bozza della Circolare Ministeriale sui primi orientamenti interpretativi del Regolamento contabile di cui al decreto 28 agosto 2018 n.129.

Erano presenti per la parte pubblica il Direttore Generale dott. Greco, la dott.ssa Busceti e la Dott.ssa Beltrame.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha presentato la bozza della C.M. illustrandone i contenuti salienti. Sono stati presi in esame le principali novità rispetto al precedente D.I. 44/2001 ed esposti i primi orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo regolamento.

La bozza della circolare vuole costituire una misura di accompagnamento all’applicazione del nuovo regolamento dando un contributo di supporto e semplificazione.

Il testo riprende gli argomenti dei Titoli del nuovo regolamento contabile così delineati:

  • Gestione finanziaria: disciplina la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, dettando norme di recepimento e attuazione dei principi contenuti nella L. 107/’15, nonché di coordinamento rispetto alla normativa primaria.

In particolare è stato posto l’accento sulla cosiddetta “gestione provvisoria”, ovvero la fattispecie nella quale il programma annuale non è approvato dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma medesimo. Il DS comunica all’Ufficio scolastico competente l’avvio della gestione provvisoria e l’USR nomina un commissario ad acta con la possibilità di nominare come commissario ad acta il DS dell’istituzione scolastica che non ha provveduto all’approvazione del programma annuale e lo stesso commissario ad acta provvede all’approvazione del programma annuale. Durante tale gestione necessaria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali, sono autorizzati gli stanziamenti di spesa nel limite di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio finanziario. Inoltre, nel corso della gestione provvisoria, l’istituzione scolastica può disporre di ulteriori pagamenti per l’assolvimento dei residui passivi, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle spese di personale, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla scuola.

Per quanto riguarda il disavanzo Il Consiglio d’istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento del disavanzo medesimo definendo un piano di rientro dell’eventuale disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo. Pertanto, la presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione diminuisce le facoltà di spesa delle istituzioni scolastiche poiché obbliga, in via prioritaria, a riassorbire nel corso dell’esercizio l’intera consistenza del disavanzo registrato a chiusura dell’esercizio finanziario precedente.

Per quanto riguarda le minute spese in caso di assenza o impedimento del DSGA i soggetti incaricati di sostituirlo nella gestione del fondo economale sono individuati attraverso le disposizioni previste nel CCNL;

  • Gestioni economiche separate: reca una puntuale disciplina delle gestioni economiche separate e in ossequio alla delega contenuta nell’articolo 1 comma 143 della L. 107/‘15, armonizza i sistemi contabili e le modalità  di  controllo dei  convitti e  degli educandati;
  • Gestione patrimoniale – Beni e inventari: delinea una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi; viene individuato il consegnatario, il sostituto consegnatario e l’eventuale sub-consegnatario quali soggetti incaricati a diverso titolo della gestione di beni e inventari, delineandone le modalità di nomina e le relative funzioni. In merito ai soggetti incaricati di sostituire il consegnatario, DSGA, in caso di assenza o impedimento, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Altra novità riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e relative pertinenze previa delega dell’Ente locale competente. Le istituzioni scolastiche  hanno la facoltà di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano indifferibili e urgenti nei limiti della misura “strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche”, laddove ricorrano in concreto unicamente  i presupposti indicati dalla norma (indifferibilità, urgenza e necessari età dell’intervento finalizzato a garantire le attività didattiche).

La previsione restringe, quindi, fortemente la possibilità per l’istituzione scolastica di espletare autonomamente i lavori rispetto al previgente regolamento il quale prevedeva l’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte delle scuole a prescindere dall’importo e per qualsiasi finalità.

Il nuovo regolamento determina, dunque, una semplificazione degli adempimenti delle istituzioni scolastiche, rapportandoli alle realistiche e concrete disponibilità delle stesse e devono farsi rientrare i soli interventi di portata minore per invasività e per esborso economico.

In tale prospettiva e secondo una regola di massima, le spese per tali interventi, da imputare al fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica, non dovrebbero superare un valore unitario di riferimento pari a € 500, IVA esclusa. A titolo esemplificativo sono indicati nella circolare alcune tipologie di interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili. Le scuole, quando valutino di poter procedere autonomamente all’affidamento a terzi degli interventi manutentivi e/o di riparazione, ai fini del susseguente rimborso dei fondi anticipati, devono provvedere a darne immediata comunicazione agli Enti territoriali competenti, adottando ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento con gli stessi.

  • Scritture contabili e contabilità informatizzata: semplifica la contabilità delle istituzioni scolastiche anche mediante la standardizzazione della modulistica e l’utilizzo di tecnologie digitali. Dal 1° gennaio saranno disponibili i nuovi modelli sul sistema informativo e il nuovo piano dei conti ma per effetto della manutenzione del sistema fino al 7 gennaio non potranno essere visibili i nuovi modelli. Il bilancio rimane quello precedente ma ci sarà un’ulteriore stratificazione. Sono previsti corsi di formazione con modalità webinar.
  • Attività negoziale: reca previsioni in merito all’attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici, anche per ciò che concerne gli acquisti in forma aggregata. Nella circolare viene anche evidenziato che il singolo provvedimento inerente all’attività negoziale è di competenza del Consiglio d’istituto, con l’unica eccezione riguardante gli affidamenti di rilevanza comunitaria, per i quali il relativo provvedimento di indizione è di competenza del DS, ma diviene efficace solo dopo che il Consiglio di istituto abbia adottato una delibera volta a verificarne la coerenza rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale.

Secondo quanto previsto all’art. 45 del nuovo regolamento, l’attività negoziale del DS necessita di una previa delibera del Consiglio d’istituto che, nei casi previsti al comma 1, dovrà riguardare la singola operazione, mentre, nei casi previsti al comma 2, avrà natura regolatoria e di carattere generale.

Nella circolare viene segnalata tra le attività negoziali elencate al comma 2 dell’art. 45 del regolamento quella dell’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro che, al fine di semplificare  le attività di acquisto  delle istituzioni  scolastiche,  prevede l’adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte del Consiglio d ‘istituto per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).

I criteri e i limiti di cui alla suddetta delibera dovranno essere definiti nel rispetto del predetto D.Lgs. 50/2016 e dovranno altresì tenere in considerazione le previsioni contenute nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4.

Tali Linee Guida, pur avendo natura di atto amministrativo generale non vincolante,  potranno essere derogate dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui le stesse adottino “[…] un atto, preferibilmente   a  carattere  generale,  che  contenga  una adeguata  e puntuale  motivazione,  anche  a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall’ordinamento eurounitario e da quello nazionale” (Parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018).

  • Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplina i criteri generali per l’espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l’efficacia delle verifiche. In particolare viene evidenziato che i revisori dei conti procedono alla verifica della coerenza nell’impiego delle risorse, in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni. Si precisa che tale disposizione prevede che i revisori debbano verificare la coerenza dell’impiego delle risorse con la programmazione strategica delle scuole (esplicitata nel P.T.O.F.), non che debbano entrare nel merito della didattica.
  • Consulenza contabile: recependo la previsione di cui all’art. 1, comma 142, della L. 107/15, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle Istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione;
  • Disposizione transitorie e finali: detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce la data di entrata in vigore del Regolamento.

Carissimi, in questo periodo che ci avvicina rapidamente alla fine dell’anno solare, mi è particolarmente gradito inviare a tutti un messaggio di serenità, gioia e benessere soprattutto in un periodo caratterizzato da crisi economica e sociale. Sento il desiderio di rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di soddisfazioni.

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno della scuola. Sono pienamente consapevole che l’anno scolastico in corso è particolarmente problematico a causa dei cambiamenti normativi in atto; pertanto è richiesto a tutti e a ciascuno, a secondo del proprio ruolo e possibilità di intervento, uno sforzo di cooperazione, una disponibilità a lavorare insieme con fiducia, speranza e armonia per raggiungere obiettivi comuni.

Tutti volgono i propri pensieri alla valutazione delle proprie attività, per me, in questo primo anno, l’energia e l’entusiasmo profuso è stato notevole.

Ringrazio i genitori per la loro collaborativa presenza e ribadisco ancora una volta che il fattivo impegno scuola-famiglia è fondamentale per il conseguimento del successo scolastico dei propri figli.

Anche agli alunni rivolgo il mio pensiero, dai più piccoli ai più grandi, che vedo simbolicamente come la stella cometa che illumina il nostro percorso. A loro va il mio augurio più caro affinché possa nascere in loro la consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il significato del Natale accompagni sempre le loro azioni quotidiane.

I migliori auguri di serenità per le prossime festività e per un anno 2019 che consenta di esprimere al meglio tutte le potenzialità nascoste in ciascuno di noi, perché siano messe in gioco e valorizzate.

Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese anche per godere un po’ di riposo nella serenità delle relazioni familiari, auguro a tutti di trascorrere questo breve periodo in pace e con l’attenzione vigile al bisogno degli altri meno fortunati di noi.

Se riusciamo a fortificare i nostri sentimenti ed i nostri pensieri, anche con la distrazione ed il divertimento, possiamo essere certi che la ripresa del lavoro, con il nuovo anno, ci condurrà inevitabilmente ad ulteriori successi per il vantaggio di tutti.

Ringrazio i Dirigenti scolastici e i loro collaboratori per i gravosi oneri assunti e per la qualità delle risposte didattiche date malgrado gli obblighi amministrativi che avrebbero potuto limitare la loro azione.

Ringrazio i docenti per la capacità professionale che hanno saputo esprimere in una fase di profonda trasformazione della scuola per la riforma in atto e per aver duttilmente affinato il loro esercizio didattico, con nuove modalità di pensiero e di azione, commisurate ai bisogni di un mondo giovanile profondamente cambiato come la società intera.

Ringrazio il personale della scuola e della amministrazione per aver continuato ad interpretare con spirito di servizio la loro funzione, malgrado i più gravosi impegni.

Prof. Vito Masciale                   

Segretario Provinciale di Bari Snals-Confsal

 

Buon Natale!
E’ Natale.
E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
E’ Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)

In data odierna è stata raggiunta l’intesa sull’ipotesi di contratto della mobilità per il prossimo triennio. Per ovvi motivi di opportunità, la firma avverrà solo nei prossimi giorni, dopo l’approvazione definitiva della legge di bilancio da cui discendono le innovazioni già previste e contenute nell’accordo. Per l’Amministrazione era presente la dott.ssa Novelli, Direttore Generale per il personale scolastico e il dott. Ponticiello, Dirigente dell’ufficio del personale docente ed educativo. Il principio ispiratore dell’intesa è stato il ripristino degli accordi contrattuali antecedenti l’entrata in vigore della legge 107/’15. Dopo l’esame ed il confronto con le posizioni dell’Amministrazione si è convenuto sui seguenti punti che, come già precedentemente comunicato, costituiscono le principali novità dell’intesa raggiunta oggi:

  • il contratto sulla mobilità sarà triennale come previsto dal CCNL 16/18;
  • è prevista un’unica data di pubblicazione per tutti i movimenti;
  • stata ripristinata la titolarità su scuola per tutti i docenti;
  • è stata eliminata la preferenza su ambito e sono state ripristinate le preferenze puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale);
  • ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti sub-comunali o, ancora, fino a un massimo di 15 province;
  • come previsto dal CCNL 16/18 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub-comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica, invece, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
  • i docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell’articolo 8, comma 10 dell’intesa sulla mobilità stipulata;
  • per quanto riguarda la stabilizzazione dei docenti utilizzati sui licei musicali essi partecipano alla mobilità, salvaguardando il principio della continuità didattica e dell’anzianità di servizio da utilizzati.

Per l’anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nell’O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. I docenti vengono graduati in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato e, a parità di anni di servizio, secondo le tabelle dell’allegato per la mobilità professionale. Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei licei musicali della medesima provincia e tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali nei limiti dei posti destinati alla mobilità. Successivamente, al fine di garantire la continuità didattica, gli Uffici procedono prioritariamente a confermare gli aventi diritto al passaggio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria di cui sopra, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive, il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019. Al termine dell’operazione precedente, su tutti i posti rimasti ancora liberi (compresi quelli accantonati per le immissioni in ruolo) si effettua la mobilità territoriale provinciale con i punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda. La domanda è presentata in modalità cartacea per l’anno scolastico 2019/20 nei termini previsti dall’O.M..

L’intesa, inoltre, prevede che per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20-2021/22 verrà accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, l’altro 50%, (l’anno scorso era il 40%) sarà ripartito nel modo seguente:

  • per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50% si realizzano nel triennio di validità del contratto secondo le seguenti aliquote:
  1. a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
  2. a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
  3. a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale;
  4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale ATA immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio sul posto accantonato nell’istituzione scolastica. Per l’a.s. 2019/20 il personale di cui al comma precedente non partecipa alle procedure di mobilità;

Per il personale ATA è stato previsto che:

  • gli Ata ex CO.CO.CO avranno la titolarità nella scuola con la quale hanno stipulato il contratto individuale e parteciperanno alla mobilità solo a partire dal prossimo anno scolastico;
  • il personale ata transitato da altri comparti potrà anch’esso partecipare alla mobilità secondo le regole definite nel contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate, sempre a partire dal prossimo anno scolastico.

Con riferimento al servizio ed al punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dall’intesa sulla mobilità stipulata. Per l’anno scolastico 2018-2019 i posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.

Sono state sottoscritte due note a verbale:

  1. sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica e l’altra sulla mobilità del personale docente ed ata verso l’estero e tra le sedi estere;
  2. sulla mobilità del personale docente ed ATA verso l’estero e tra le sedi estere.

Sul blocco triennale previsto del CCNL 16/18 la delegazione trattante SNALS si è opposta con fermezza alla proposta dell’Amministrazione del blocco triennale generalizzato su qualsiasi preferenza espressa. Dopo il protrarsi per più giorni di una lunga trattativa lo SNALS ha ottenuto che il blocco triennale verrà applicato “con l’indicazione del codice di distretto subcomunale solo nella I fase dei trasferimenti” migliorando i dettami del CCNL 16/18. Ricordiamo, pure, che grazie alla nostra opposizione l’Amministrazione ha ritirato la proposta che prevedeva il trasferimento, con aliquote bloccate, da posto di sostegno a posto comune.

Segnaliamo gli effetti positivi della pubblicazione in un’unica data dei movimenti per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ciò, infatti, consentirà di utilizzare tutti i posti che via via si renderanno disponibili nel corso dell’elaborazione dei trasferimenti/passaggi.

La Segreteria Generale si ritiene ampiamente soddisfatta sugli esiti del confronto per aver contrastato la legge 107/’15 con l’eliminazione delle forti restrizioni alla mobilità in essa contenute, che in questi ultimi anni sono state lesive dei diritti del personale della scuola.

Il testo del CCNI sarà, presumibilmente, disponibile entro la fine della prossima settimana.

La Tecnica della Scuola ha realizzato un’intervista, a cura di Andrea Carlino e Fabrizio De Angelis, su più punti, trai quali assunzioni e stipendi “europei” con i sindacati della scuola di SNALS, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, GILDA.

Vi riportiamo il link per poter leggere l’intervista:

https://www.tecnicadellascuola.it/piu-assunzioni-e-stipendi-europei-i-sindacati-allattacco-intervista