PERCHÉ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il sistema pensionistico italiano ha subito, dagli anni Novanta ad oggi, un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

Conseguenza di tali  cambiamenti è che l’importo della pensione erogata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risulterà  nettamente ridimensionato rispetto al passato.

L’esigenza di affiancare alla previdenza pubblica la previdenza complementare è nata, in particolar modo, al momento della Riforma pensionistica del 1995 (l. n. 335/1995, c.d. Riforma Dini), che ha apportato dei cambiamenti radicali all’intero sistema, avendo modificato il metodo di calcolo della pensione pubblica:

Prima della Riforma del 1995, veniva applicato il metodo di calcolo retributivo: l’importo della pensione era calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.

Dopo la Riforma del 1995, viene applicato il metodo di calcolo contributivo (per i lavoratori in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996): l’importo della pensione si calcola in base all’ammontare dei contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso dell’intera vita lavorativa (quindi anche negli anni iniziali quando le retribuzioni sono, inevitabilmente, più basse).

Il sistema di calcolo retributivo risulta certamente più favorevole rispetto a quello contributivo in quanto si fonda sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa che, generalmente, sono più elevate.

Il metodo di calcolo contributivo ha, invece, nettamente ridimensionato l’importo che si arriverà a percepire al momento del pensionamento e le pensioni saranno via via sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita ( c.d. tasso di sostituzione).

LA PENSIONE COMPLEMENTARE    DIVENTA INDISPENSABILE

Le nuove pensioni saranno sempre più basse rispetto all’ultima retribuzione percepita.

Da stime della Ragioneria Generale dello Stato consegue che la pensione nel 2060 sarà poco più della metà dell’ultimo stipendio: un taglio davvero significativo .

ULTIMO STIPENDIO 100            PENSIONE PROBABILE 60

COME PROTEGGERE IL PROPRIO FUTURO ? Fondo espero può essere la risposta giusta

COME      FUNZIONA ESPERO

Espero è il fondo pensione negoziale per tutti i lavoratori della scuola, istituito da rappresentanze dei lavoratori e dal datore di lavoro (MIUR) nell’ambito della contrattazione nazionale.

È un’associazione senza fini di lucro, il cui unico obiettivo è quello di permettere all’aderente di costruire una pensione complementare per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

È un fondo pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati.

 

 

 

COSA VIENE VERSATO NEL CONTO PERSONALE PER ESSERE INVESTITO

 

Il finanziamento dei Fondi pensione nel settore pubblico avviene mediante:

 

Una contribuzione reale così determinata:

– il contributo del datore di lavoro (1% della retribuzione lorda);

– il contributo del lavoratore (1% della retribuzione lorda);

– il contributo VOLONTARIO del lavoratore (fino al 20% della retribuzione lorda);

– i rendimenti conseguiti con l’investimento dei contributi sui mercati finanziari.

Una contribuzione figurativa (virtuale) così determinata: su un conto di natura figurativa tenuto dall’INPS Gestione ex INPDAP sono contabilizzati gli accantonamenti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo man mano che maturano ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS Gestione ex INPDAP che, al termine del rapporto di lavoro, le conferirà ad Espero.

I VANTAGGI FISCALI

  1. DEDUCIBILITA’ FISCALE

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, entro il limite di 5.164,57 euro all’anno.

Tale importo comprende il contributo del lavoratore e del datore di lavoro e gli eventuali versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico; è esclusa la quota del TFR. L’agevolazione fa diminuire l’imposta che devi pagare in base al reddito.

 

  1. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale. Per le contribuzioni versate dal 2018 in poi, l’aliquota fiscale applicata è del 15% e, per ogni anno di adesione successivo al 15°, l’aliquota decresce di 0,3 punti percentuali annui, fino ad arrivare al 9%.

 

  1. TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20% e, per alcune tipologie di titoli pubblici, l’aliquota scende al 12,5%.

I COSTI DI GESTIONE
i costi di gestione dei fondi negoziali sono in media
più bassi dei fondi aperti e dei PIP

 

LA GESTIONE FINANZIARIA: LA SCELTA TRA I DUE COMPARTI

Espero offre agli aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

– Il Comparto GARANZIA è caratterizzato da una  garanzia di restituzione del capitale;

– Il Comparto CRESCITA, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente.

 

All’atto dell’adesione, l’aderente sceglie il comparto in cui fa confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto Crescita. Dopo almeno 12 mesi di permanenza in un comparto, è possibile modificarlo.

 

ADESIONE

L’adesione si effettua andando sul sito internet:

www.fondoespero.it

clicca su ADERISCI ORA per procedere alla compilazione del QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE.

Successivamente bisogna accedere nell’area riservata del Portale NoiPA, nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE e seguire il procedimento per l’adesione.

Per il completamento dell’operazione è necessario disporre del CODICE OTP

 

 

Dal sito è possibile:

Controllare la propria posizione accedendo all’area riservata con le credenziali per l’accesso;

Scaricare la modulistica;

Rimanere aggiornati sulle news del Fondo.

Inoltre, dal Portale NoiPA è possibile:

Aderire;

Modificare la contribuzione volontaria

MODIFICARE LA CONTRIBUZIONE

A decorrere dal 7 novembre 2013 la modifica e la sospensione della contribuzione al Fondo Scuola Espero dovrà essere effettuata accedendo al servizio di Previdenza complementare disponibile nella propria area riservata sul portale NoiPA.

Tutte le variazioni decorrono dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali da parte del MEF.

Questa nuova modalità sostituisce la procedura cartacea, si ricorda che per concludere la procedura è necessario disporre del codice OTP generato su NoiPa dopo aver completato l’accreditamento sul proprio profilo (conferma indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare, ecc.)

N.B. una volta inserito il codice OTP l’operazione non può essere annullata.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO PRESTAZIONI PRE – PENSIONAMENTO

ANTICIPAZIONE

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un’anticipazione nei seguenti casi:

acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;

spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;

spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative Tfr accantonate presso l’Inps Gestione ex Inpdap.

TRASFERIMENTO

È possibile chiedere il trasferimento ad un altro fondo della posizione maturata con Espero:

in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 3 anni di iscrizione;

in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO PRESTAZIONI POST – PENSIONAMENTO

Premessa

RISCATTO INTEGRALE DELLA POSIZIONE

Può richiedere il riscatto della posizione accumulata l’iscritto che cessa l’attività lavorativa per le seguenti cause:

Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;

Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.

Decesso.

In caso di decesso dell’associato prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell’iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l’iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo (D.lgs. 124/1993).
Al momento del pensionamento, l’iscritto pubblico potrà scegliere tra le seguenti opzioni per la restituzione del montante finale:

 

TRASFORMAZIONE IN RENDITA;

 

50% CAPITALE E 50% RENDITA;

 

100% CAPITALE qualora la rendita di Espero sia inferiore all’assegno sociale Inps (per il 2023 pari a Euro 503,27).

R.I.T.A.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Requisiti:

Cessazione attività lavorativa non oltre 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (10 anni nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi);

20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;

5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

 

L’aderente ha facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.

 

 

RIASSUMENDO

  1. Conviene aderire subito ad una forma di pensione complementare: sarà necessaria e durante la tua vita di lavoro ti peserà pochissimo.

 

  1. Prima di “andare a cercare sul mercato” conviene aderire a Espero il tuo fondo negoziale, per non perdere i privilegi previsti dalla Negoziazione.

 

  1. Decidere di aderire al minimo previsto dagli accordi non dovrebbe essere una decisione difficile (TFR + 1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di lavoro).

 

  1. È opportuno riflettere soprattutto su due aspetti:
  • Quale comparto scegliere (più dinamico o più tranquillo)?
  • La percentuale eventualmente da aggiungere all’1% base (max 20% volontario anche con percentuale di mezzo punto

I TEMPI

 

L’ISCRITTO riceverà 3 (oppure 4)PAGAMENTI    relativi al  RISCATTO POSIZIONE FONDO ESPERO E          TFR                        e precisamente:

 

Entro 3 mesi dalla richiesta (cioè              ENTRO  dicembre 2024) sarà pagata  la parte relativa ai contributi dell’iscritto, alla quota del datore di lavoro  e agli interessi maturati.

 

Entro 9 mesi dalla cessazione (cioè ai primi di GIUGNO 2025) sarà pagata  LA QUOTA VIRTUALE DEL TFR.

In pratica l’INPS conferirà a sua volta al Fondo Espero la quota del 2% rivalutata e il Fondo provvederà a liquidarla all’interessato:  l’accantonamento del TFR, infatti, corrisponde al 6,91% della  retribuzione, di cui il 2%conferito al Fondo Espero e il 4,91% conferito  all’apposita gestione dell’INPS.

non prima di 24 mesi dalla cessazione decorrente dal 01/09/2026

sarà pagata la RESTANTE QUOTA DEL TFR  del 4,91% e sarà corrisposta – unitamente alla quota, anch’essa rivalutata, del TFS (buonuscita) maturato fino al momento dell’adesione al Fondo Espero

Novità Fondo Espero

Per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019, l’articolo 1 comma 157 della legge 205/2017 ha previsto la possibilità di regolamentare a livello contrattuale l’espressione di volontà per aderire ai fondi pensione complementari del pubblico impiego anche tramite il meccanismo del silenzio-assenso e con facoltà di recesso. Tale forma di adesione deve garantire la piena informazione e il libero esercizio della espressione della volontà del lavoratore.
Il 16 settembre del 2021 era stato sottoscritto l’accordo per l’adesione tramite questa modalità al Fondo pensione Perseo Sirio.

In data 31 maggio 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa al Fondo Pensione Espero a cui aderiscono i lavoratori del comparto scuola e AFAM allegata.

L’accordo si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2019 facendo riferimento alla effettiva immissione in ruolo con relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro, mentre non rientra nel concetto di assunzione il passaggio tra amministrazioni o istituzioni scolastiche per mobilità, comando, altre forme di assegnazione. Inoltre, l’accordo non si applica al personale che continua a conservare il regime di TFS, quello già iscritto al Fondo, e quello destinatario di passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente nell’ambito della stessa amministrazione.

L’accordo precisa che l’adesione al Fondo Espero avviene:

tramite espressa manifestazione di volontà dell’aderente;

tramite silenzio-assenso con le modalità descritte dall’articolo 4

In sintesi, la procedura prevede che al momento dell’assunzione al lavoratore sia consegnata un’informativa sulle modalità di adesione al Fondo e sulla previdenza complementare.
Se nei 9 mesi successivi all’assunzione il lavoratore non esprime la volontà di aderire o di non aderire al Fondo Espero, egli è automaticamente iscritto al Fondo pensione tramite silenzio-assenso. Al Fondo Espero sono destinati: il contributo dell’amministrazione, il contributo del lavoratore e il Tfr dalla data di adesione.
Dal momento della iscrizione tramite silenzio-assenso, il lavoratore, che deve ricevere un’ulteriore specifica informativa, può esercitare entro 30 giorni il diritto di recesso e quindi ottenere il rimborso di quanto già versato. Se entro questo termine il lavoratore non esprime la volontà di recedere, egli è definitivamente iscritto al Fondo Espero.

Per ricevere consulenza inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it

 

Attualmente nelle varie graduatorie il servizio di leva e quello civile sostitutivo viene calcolato con 0,60 punti all’anno per tutti i profili, ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
M a non deve essere così perché la corte di Cassazione con la sentenza Num. 41894 pubblicata il : 29/12/2021 ha riconosciuto il diritto di chi ha il servizio civile o militare non in costanza di impiego scolastico a vedersi attribuiti 6 punti all’anno come Ata e 12 punti come Docente. Dopo tale sentenza si registra un vero e proprio boom di sentenze di accoglimento da parte dei vari tribunali sul riconoscimento dei 6 punti in graduatoria come Ata (il punteggio deve essere aumentato di 6 punti per tutti profili per i quali si risulta inseriti in graduatoria) e di 12 punti nelle graduatorie Docenti.
Al momento, per avere il riconoscimento del servizio civile che vale 6 punti anche non in costanza di nomina , così come per il servizio militare, occorre presentare ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
L’ufficio legale dello Snals è a disposizione di tutti coloro che si trovino nella situazione sopra descritta e vogliano giustamente far valer e il loro diritto al maggior punteggio come riconosciuto e sentenziato dalla corte di cassazione il che consentirebbe un notevole balzo in avanti nelle graduatorie.
Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it per richiedere un appuntamento con l’ufficio legale.

 

Presso l’ARAN,è stato siglato l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Espero è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola . Finora l’adesione al Fondo era possibile unicamente mediante un’esplicita manifestazione di volontà dell’aderente; il nuovo Accordo sottoscritto  prevede, oltre a tale modalità tradizionale, che l’adesione al Fondo possa avvenire mediante silenzio-assenso. All’atto dell’assunzione, il lavoratore riceverà un’informativa, con specifico ed espresso riferimento al fatto che, decorsi nove mesi dalla stipula del contratto individuale di lavoro senza che sia stata manifestata la propria volontà di non aderire, l’iscrizione al Fondo avvenga automaticamente, con possibilità di recesso entro i successivi trenta giorni. Ovviamente, l’adesione a Espero potrà avvenire, a domanda dell’interessato, anche prima del termine di nove mesi.

Tale nuova modalità sarà operativa per tutti i nuovi contratti individuali di adesione. In prima applicazione, l’innovazione si applicherà anche ai contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2019. In tali casi, le amministrazioni dovranno inviare la predetta informativa entro nove mesi e il lavoratore disporrà di analogo termine di nove mesi, dal ricevimento dell’informativa, per manifestare la volontà di non adesione, fermo restando l’ulteriore termine di 30 giorni per esercitare il diritto di recesso.

news

Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove un piano nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, al fine di verificare l’efficacia della progettazione di un’offerta formativa integrata in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali e degli ITS Academy, a livello nazionale e territoriale, e le Istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder.
Gli obiettivi sono:
valorizzare i talenti degli studenti al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
migliorare l’orientamento,
sviluppare competenze fondamentali per lo sviluppo dei territori e la competitività delle imprese,
favorire il trasferimento tecnologico.
La sperimentazione è finalizzata a proporre agli studenti un’offerta formativa in ambito tecnologico-professionale, integrata in rete e capace di garantire un’ampia scelta di percorsi d’istruzione e di specializzazione terziaria prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di scuole secondarie di secondo grado e ITS Academy.
Il direttore generale F.Manca ha precisato che tale sperimentazione è una parziale anticipazione del disegno di legge che sta avendo il suo percorso di approvazione parlamentare.
Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno evidenziato tutte le loro perplessità:
– la sperimentazione si inserisce in un contesto di disegno di legge ancora non approvato e di cui pertanto non si conosce il contenuto finale.
– verrebbe applicata in un momento in cui stanno partendo le riforme dei tecnici e professionali e, seppur con validi obiettivi, rischia di essere vanificata inserendosi sia nelle novità riformistiche di tali istituti che nei nuovi ITS. Se lo scopo è di potenziare e rafforzare gli Istituti tecnici e professionali, far partire la sperimentazione in questo momento potrebbe produrre il rischio di vanificare tali obiettivi producendo anche un disorientamento dell’utenza in questo contesto innovativo.
– Farla partire dal prossimo anno scolastico creerebbe un problema sull’orientamento per il prossimo anno le cui azioni sono già iniziate nelle scuole.
–infine si applicherebbe in contesti territoriali diversificati che hanno peculiarità ed attenzioni diverse per quanto riguarda i settori produttivi.
Alla luce di queste considerazioni è stato rappresentato che la scuola non è pronta ad accogliere questa filiera formativa tecnologica-professionale.
Il direttore Manca , ha evidenziato che il Ministero ha la facoltà di avviare la sperimentazione supportata normativamente dall’autonomia scolastica, ma ha preso atto delle criticità per quanto riguarda la ristrettezza dei tempi, l’orientamento, il rischio di affastellamento di iniziative innovative che potrebbe ingenerare confusione agli utenti e alle famiglie. Pertanto si farà portavoce presso l’amministrazione di tutte le osservazioni rappresentate dalla parte sindacale sia in rappresentanza dei lavoratori che dei dirigenti scolastici.

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N.88 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI A NORMA DELL’ART.64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133).
Il 7 novembre 2023, si era tenuto al ministero un incontro tra RAPPRESENTANTI DEL MIM E  RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.avente per oggetto l’informativa sulla bozza di Regolamento attuativo della riforma degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022, e sulla bozza di Decreto ministeriale per le modalità di funzionamento dell’osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, previsto dall’articolo 28 del medesimo decreto-legge.
L’Amministrazione, rappresentata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Dott. Fabrizio Manca, aveva  illustrato il contenuto delle bozze dei due provvedimenti, ricordando che il procedimento di emanazione di un atto di natura regolamentare è piuttosto articolato, poiché prevede il parere del CSPI, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei conti per questo si è scelta la forma del decreto ministeriale che presenta un iter più semplice.
Illustrando la bozza di Regolamento, il Dott. Manca, coadiuvato dalla Dott.ssa Flaminia Giorda, Coordinatore nazionale della segreteria tecnica del corpo ispettivo, dalla coordinatrice nazionale del SGQ dott.ssa Rosalba Bonanni., dalla dirigente dell’ufficio legale dott.ssa Lucia Taverna aveva  sottolineato che tale provvedimento incide principalmente sugli aspetti organizzativi dell’istruzione tecnica, mentre i quadri orario delle varie articolazioni degli indirizzi saranno stabiliti da un successivo Decreto ministeriale. Punti centrali della bozza di Regolamento, inoltre, sono la possibilità dei CPIA di attivare percorsi di secondo livello, la rilevanza data alla didattica per competenze e alla progettazione interdisciplinare, l’abolizione delle opzioni, compensata dall’incremento al 25% delle quote di autonomia, dalla possibilità di costruire i curricoli dando spazio anche alle aree territoriali e dalla presenza del 30% di flessibilità nell’ultimo anno, l’aumento della compresenza (estesa anche al settore economico), la revisione delle finalità del primo biennio con l’incremento delle discipline di indirizzo, la possibilità di iniziare i percorsi di PCTO già nel secondo anno, l’internazionalizzazione dei percorsi, la presenza del CLIL sin dal terzo anno e la possibilità di stipulare Patti educativi 4.0 con gli stakeholder del territorio.
Il direttore generale Manca aveva  più volte sottolineato l’importanza degli obiettivi che sono alla base di tale revisione, ossia: rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, irrobustire la connessione al tessuto socio economico favorendo le attività  laboratoriali e l’ innovazione; valorizzare la didattica per competenze; la progettazione interdisciplinare e le unità di apprendimento; aggiornare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementarne la flessibilità.
Lo Snals Confsal nel suo intervento aveva  rilevato alcune criticità del provvedimento che possono essere così sintetizzate: tempi ristretti di realizzazione(la revisione dovrebbe partire dall’anno prossimo); forti incertezze sul mantenimento degli attuali organici; formazione, ancora una volta senza una definizione chiara; incertezze delle risorse( troppe volte si fa ricorso nel provvedimento ad interventi “senza oneri a carico della finanza pubblica”); riorganizzazione didattica imposta dall’alto.
Lo Snals-Confsal aveva  comunque ribadito la propria disponibilità a un confronto costruttivo per accompagnare nei prossimi anni la crescita non solo professionale , ma anche culturale delle giovani generazioni.
Oggi 16 novembre si è tenuto il secondo incontro

Tutte le problematiche rilevate  nel precedente incontro sono state riferite al Capo di Gabinetto del Ministro che ha convenuto sulla ristrettezza dei tempi e che, un’opportuna distensione di essi, avrebbe potuto evitare rischi di un intervento non calibrato bene. Pertanto, seppure il decreto continuerà il proprio iter procedurale per l’approvazione, è stato comunicato che l’applicazione sarà rinviata all’anno scolastico 2025/26 proprio per permettere di approfondire tutti le criticità riguardanti la riforma degli istituti tecnici che sono stati sollevate dalle OO.SS.

Decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso
Si è svolto il 16 novembre il confronto tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e sindacati sul decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso. Ecco il resoconto fornito dalla delegazione Snals
L’Amministrazione ha illustrato il percorso seguito nella redazione del provvedimento motivando la scelta di tempi così limitati con gli impegni assunti con la Commissione europea per l’attuazione della riforma del reclutamento richiesta dal PNRR. A tutto ciò va aggiunto che il Dlgs 59/2017 richiede un intervento che vada nella direzione di una razionalizzazione delle classi di concorso, che ha come finalità quella di favorire l’interdisciplinarietà in vista delle prossime procedure di reclutamento.
Durante la riunione l’Amministrazione ha comunicato di aver accolto molte considerazioni e osservazioni avanzate dallE OO.SS in merito sia alle conseguenze legate all’accorpamento di classi di concorso di gradi diversi sia di modifica/correzione da apportare sulle tabelle per molte classi di concorso.
In particolare nel decreto è stato precisato, per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso, che resta ferma nelle procedure concorsuali la formulazione delle graduatorie di istituto distinte per i due ruoli di appartenenza e ugualmente si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
Inoltre è stato aggiunto che i docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore, mantengono il trattamento giuridico ed economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
Viene precisato altresì nel decreto che coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017, con particolare riferimento all’art.5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione al concorso, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno richiesto e ottenuto che tale ultima precisazione fosse inserita anche nella nota generale ad inizio della Tabella A per evitare contenzioso e fornire una più agevole lettura, non solo nel decreto, ma anche nella Tabella di consultazione relativa alle classi di concorso.
Nella logica della razionalizzazione richiesta il MIM ha provveduto ad abbinare le discipline che prevedono titoli di accesso omogenei, accorpando le seguenti classi di concorso:
• A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado); Aggiunta la laurea specialistica 54/S in pianificazione urbanistica ambientale per l’accesso alle classi A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54.
• A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
• A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
• A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
• A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Per quanto riguarda le correzioni/integrazioni relative alle classi di concorso nella tabella A allegata allo schema di decreto è stato precisato che:
– per la classe di concorso A 20 è stata eliminata nella colonna note la nota numero 5;
– per la classe di concorso A 27 è stata eliminata nella colonna titoli di accesso decreto ministeriale 39 del 1998 la parola “congiuntamente”;
– per la classe di concorso A 30 è stata eliminata nella colonna note la dicitura “classe di concorso ad esaurimento”;
– per la classe di concorso A 57 è stata inserita nella colonna indirizzi di studio la dizione ad esaurimento accanto alla voce Storia della danza 2° biennio e 5° anno;
– per la classe di concorso A058 è stato inserito tra gli indirizzi di studio la dizione “ad esaurimento” accanto alla voce Storia della danza 2° biennio e 5° anno.

Inoltre, ove il titolo di accesso richieda la laurea più il titolo congiunto, sono stati previsti SSD o SSA che possano sostituire il titolo congiunto.
Grande semplificazione è stata fatta sull’insegnamento dello strumento musicale.
Ulteriori interventi hanno riguardato classi come la A028, dove sono stati abbassati i requisiti di CFU necessari.
Per la A061 è stata abolita la valutazione di titoli professionali.
Sono state inoltre accolte alcune correzioni proposte su molte altre classi di concorso tra cui A001, A028, Novità anche per la Laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) che darà accesso anche alla classe A-23 se accompagnata dalla specifica abilitazione per Italiano L-2 e da tre anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri .
Da segnalare anche significative integrazioni sulla validità della laurea in Conservazione dei Beni Culturali e il chiarimento – necessario alla luce dell’accorpamento – che solo la classe A-29 (Musica II grado) sia ad esaurimento e non la A-30 che le riunirà entrambe.A055 ecc.
Per la Tab. B è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.
Resta ferma la nostra critica per non aver coinvolto per la modifica di un aspetto importante del mondo della scuola fin dal primo momento chi ogni giorno affronta le problematiche legate alle classi di concorso.

 

PUGLIA
Posti Comuni Infanzia: 147
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 44
Posti Comuni Primaria: 83
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 24
Posti di Sostegno Infanzia: 9
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 2
Posti di Sostegno Primaria: 124
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 36

 

Si è svolto ieri  presso la Direzione generale per il personale scolastico del MIM l’incontro di informativa sulle due bozze dei bandi dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado (20.575 posti) e dell’infanzia e primaria (9.641 posti), su posto comune e di sostegno.

Il testo riprende il decreto interministeriale già illustrato alle organizzazioni sindacali. Restano ancora fuori 14mila posti per i quali si attende la registrazione della Funzione Pubblica. Questi posti, non appena disponibili, integreranno quelli già banditi senza la riapertura delle eventuali domande di partecipazione al concorso già presentate.

La pubblicazione dovrebbe arrivare entro la fine del corrente mese, ma per il momento non vi è alcuna certezza al riguardo.

Durante l’incontro lo Snals   ha evidenziato i seguenti punti di criticità:

–              TFA Sostegno: serve  permettere la partecipazione con riserva dei docenti che stanno conseguendo il TFA sostegno, anche alla luce della carenza dei docenti specializzati e del fatto che la procedura con riserva viene comunque concessa a chi ha conseguito il titolo all’estero in attesa di riconoscimento;

–              numero dei posti ancora vacanti: manca  una tabella analitica riepilogativa aggiornata;

–              parità di genere: abbiamo chiesto di chiarire come viene collocata all’interno delle preferenze.Il MIM  ha reso noto che viene considerata per ogni classe di concorso e Regione per Regione ed applicata prima di quella relativa alla minore età anagrafica;

–              DPCM corsi abilitanti: sono necessarie specifiche note di chiarimento sulle varie procedure di acquisizione dei CFU;

–              partecipazione al secondo concorso PNRR:  bisogna dare  la possibilità dei partecipanti al primo concorso PNRR di partecipare anche al secondo concorso da bandire entro il 2024;

–              Commissari d’esame:  aumentarne i compensi dei commissari  per evitare le difficoltà  a costituire le commissioni manifestatesi nei passati concorsi.

Ricordiamo i requisiti di accesso al primo concorso PNRR:

  • Laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione;
  • diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 (o abilitazione). Il requisito è valido fino al 31 dicembre 2024;
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale anche non continuativi di cui uno specifico per la classe di concorso;
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

I vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale.

 

 

Requisiti di ammissione al concorso per l’infanzia e la primaria

 

Per i posti comuni

I candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

 

Per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria

I candidati in possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui sopra – dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui sopra, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

 

 

 

Il MIM ha emesso un decreto  adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata a tutti coloro che, avendo partecipato al concorso di cui al DDGMn. 1259/2017, non abbiano superato una delle prove concorsuali e abbiano un ricorso pendente avverso tali esiti alla data di entrata in vigore della legge n.4/2023 ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate superandole e ottenendo l’inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito.  Coloro che  superano la prova di ammissione,frequentano il corso di formazione  e sostengono la prova finale sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017,n. 1259. . Per l’espletamento di questa  procedura  concorsuale  il Ministero dell’istruzione e del merito si avvale della collaborazione di Formez PA.

CHI RIGUARDA:

Tutti coloro che, avendo partecipato al concorso di cui al DDGMn. 1259/2017, non abbiano superato una delle prove concorsuali e abbiano un ricorso pendente avverso tali esiti alla data di entrata in vigore della legge n.4/2023 ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate superandole e ottenendo l’inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito;

QUANTO COSTA la partecipazione a questa procedura concorsuale riservata:

Il MIM PRESO ATTO dei costi per l’espletamento della procedura selettiva ha  determinato la quota del contributo individuale da porre a carico di ciascun candidato  che viene ammesso a partecipare al corso intensivo di formazione in maniera tale da coprire integralmente  i costi della procedura selettiva e dell’attività di formazione che  sono integralmente a carico dei partecipanti  Non sono previsti rimborsi delle quote versate per la partecipazione alla procedura  ma  eventuale  conguaglio a carico dei candidati in caso di mancata copertura integrale dei costi.

Di seguito i punti salienti del regolamento

Art. 2

Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

  1. a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
  1. b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
  1. c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:

  1. a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
  1. b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
  1. c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
  1. d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, contenuto e termini)

Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente decreto devono produrre istanza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma appositamente dedicata, il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Dalla data di pubblicazione del medesimo avviso decorreranno trenta giorni per presentare l’istanza.

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso.

Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del primo versamento di cui al successivo articolo 4, comma 1.

Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità,consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare deve:

– confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017 entro la data del 9 dicembre 2017 e anche la lingua straniera scelta già indicata, senza possibilità di modificare le dichiarazioni rese nella originaria domanda di partecipazione;

-dichiarare, con possibilità di modificare quanto precedentemente reso nella originaria domanda di partecipazione:

  1. a) il cognome, il nome;
  2. b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
  1. c) il possesso della cittadinanza italiana;
  2. d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nellecui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalleliste medesime;
  1. e) l’idoneità fisica alla partecipazione alla procedura e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
  1. f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
  1. g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
  1. h) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente decreto;
  1. i) il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e l’eventuale numero telefonico. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le ulteriori variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
  1. j) se abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC

corsoconcorsods@postacert.istruzione.it

o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a “Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma”.

Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con la competente amministrazione o soggetto da essa delegato. Dell’accordo raggiunto viene redatto un sintetico verbale che viene inviato tramite email all’interessato per la formale accettazione. I tempi aggiuntivi eventualmente concessi saranno determinati ad insindacabile giudizio della commissione sulla scorta della documentazione prodotta per ogni specifico caso. Il mancato

inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il limite previsto dalla normativa vigente in materia;

  1. k) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
  1. l) la eventuale conferma dell’incarico di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 1 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 4
  2. m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 497 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto.

– Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:

  1. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;
  2. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;
  3. gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);

  1. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c).

Il candidato deve prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese fino alla conclusione della procedura di cui al presente decreto. In caso di accertamento negativo, l’amministrazione dispone l’esclusione immediata del candidato in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4

(Contributo di segreteria)

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare integralmente prima dell’avvio del corso intensivo di formazione. Il predetto contributo è determinato in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura selettiva di cui all’articolo 6 e dell’attività di formazione di cui agli articoli 7 e 8. Il pagamento del contributo di cui al presente comma è distinto in due versamenti come di seguito specificati.

Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui all’articolo 3.

Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.

Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione di cui ai successivi articoli 7 e 8 e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che comunque deve avvenire prima dell’avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso e chiedano l’ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento, non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.

Articolo 5

(Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice dei candidati ammessi a sostenere la prova, in modalità scritta ovvero in modalità orale, di ammissione al corso intensivo di formazione è nominata con decreto del Direttore generale del personale scolastico, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del decreto del Miur 3 agosto 2017, n. 138.

Articolo 6

(Prova di accesso al corso intensivo di formazione)

I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corsointensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente:

  1. a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0;

  1. b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), sostengono una prova orale della durata minima di 60 minuti. La prova orale consiste in un colloquio su quesiti predisposti dalla Commissione prima dell’inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a sorte. I quesiti sono predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Perciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti, esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.

Con successivo avviso del Direttore generale per il personale scolastico da pubblicarsi sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito almeno venti giorni prima dell’inizio della prova di cui al presente articolo, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. Nello stesso avviso sono indicate le modalità di identificazione previste per la partecipazione alla prova. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 7

(Corso intensivo di formazione)

All’esito della prova di accesso di cui al precedente articolo 6 i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, previo versamento del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 3, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

Il corso intensivo di formazione dirigenziale è organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, a seconda del numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza.

Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.

I docenti del corso sono individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di II fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici, ovvero tra professori universitari di I o II fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato, in servizio ovvero in quiescenza, oltre che tra esperti in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza sulle materie oggetto dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.

La frequenza del corso intensivo di formazione non comporta per i partecipanti alcun esonero dal servizio. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Articolo 8

(Prova finale del corso intensivo di formazione)

Sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo di formazione di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138. A tal fine il soggetto individuato come Direttore del corso certifica la frequenza da parte del candidato.

La prova finale si svolge dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato e consiste in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, consegnati alla Commissione.

 

Articolo 9

(Graduatoria finale)

I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 38/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.

I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.

Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cuial decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento.

L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale.

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria di cui al presente articolo. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento ordinaria non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamentodi cui al presente decreto non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria da completare.

Articolo 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della medesima procedura ed avverrà con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Ministero.

Art. 11

(Norme di salvaguardia)

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

  1. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica

Allegato – Quadri di riferimento e aree tematiche

Area tematica A – NORMATIVA RIFERITA AL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE E

AGLI ORDINAMENTI DEGLI STUDI IN ITALIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCESSI DI RIFORMA

IN ATTO

Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione

L’ordinamento degli studi in Italia: scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione

L’ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione

L’istruzione per gli adulti e l’apprendimento permanente

La valutazione degli apprendimenti nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, le indagini nazionali ed internazionali sui livelli di apprendimento

I processi di riforma in atto

Cenni sulle competenze dell’Unione Europea e sui principi generali in materia di istruzione e formazione contenuti nel Trattato istitutivo dell’Unione europea

Area tematica C – PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIANO

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, ALL’ELABORAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

E IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE FORMATIVE DEL TERRITORIO

Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche

Processi di gestione delle istituzioni scolastiche

Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche

Processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche

Organizzazioni complesse e leadership

Comunicazione interpersonale, pubblica e istituzionale, stakeholder e relazioni Scuola-Famiglia

Area tematica D – ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA, ALL’INNOVAZIONE DIGITALE E AI PROCESSI DI

INNOVAZIONE NELLA DIDATTICA

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro teorico di riferimento

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: inclusione scolastica

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: innovazione digitale

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: processi di innovazione nella didattica

Area tematica E – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALLA REALTÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

La disciplina giuridica del personale scolastico

Dirigente pubblico e dirigente scolastico. Profili generali delle competenze dirigenziali. Funzioni, competenze e valutazione del

dirigente scolastico.

Area tematica G – ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E ALLE RESPONSABILITÀ TIPICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO,

NONCHÉ DI DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E IN DANNO DI MINORENNI

 

Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico

Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni

Area tematica H – CONTABILITÀ DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE

E GESTIONE FINANZIARIA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI E RELATIVE

AZIENDE SPECIALI

Il sistema della contabilità pubblica

La gestione finanziaria e contabile delle Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione

I contratti

 

L’Assemblea regionale dello Snals-Confsal, che si è svolta venerdì 3 novembre a Bari ha visto la presenza oltre al segretario regionale Vito Masciale, che ha fatto gli onori di casa, aprendo e chiudendo i lavori, anche del segretario nazionale  Elvira Serafini, e dei segretari provinciali: Maria Rosaria Valentino (lecce), Angela De Santis (Foggia) e Antonio Perugino (Brindisi). Ospite gradito, il consigliere del Comune di Bari, Marco Bronzini, che, nel suo saluto iniziale , ha fornito alcune informazioni ai presenti in sala e agli iscritti collegati in video conferenza, sul tema del dimensionamento scolastico, comunicando, fra l’altro l’eliminazione  della “soglia 961” (portata a 1000).

Vito Masciale, prima di dare la parola ai suoi ospiti,  ha ricordato le caratteristiche di un sindacato autonomo come lo Snals, sempre pronto a dialogare “con l’amministrazione senza sudditanza o pregiudizi” e che pone in cima alla lista  degli obiettivi “i diritti dei lavoratori che  nelle scuole vivono quotidianamente situazioni di disagio a causa di norme che a volte  sono complesse da applicare o lasciano spazio ad interpretazioni troppo fantasiose delle stesse. .Lo SNALS  privilegia la strada della contrattazione, senza escludere la possibilità di “scendere in piazza per esprimere democraticamente il dissenso”. Ha ricordato, inoltre,  come oggi la scuola italiana abbia di fronte due grosse minacce :l’autonomia diversificata e il dimensionamento scolastico, pericoli che si possono allontanare “con la partecipazione non solo ideologica o emotiva  di tutti gli interessati e con l’appoggio di un sindacato che abbia chiare le vie da percorrere per concretizzare la propria azione”.

Elvira Serafini ha riepilogato la lunga trattativa per il rinnovo del contratto che non si è ancora conclusa e dura ormai da  diciotto mesi. Il contratto che si spera di firmare al più presto si può definire  un contratto “ponte” che permetterà il transito dal quello vecchio, del 2018, ormai obsoleto, ad uno futuro, che si renderà necessario redigere al più presto poichè  la situazione lavorativa nel mondo della scuola vive un periodo magmatico ricco di cambiamenti .Siglata la parte economica del contratto , si sta ora lavorando alla parte normativa. Fra le numerose novità spiccano : i 3 giorni di permesso retribuito anche per tutti i precari (personale docente e ATA) e l’introduzione della differenza fra Lavoro agile e Smart-working.

Maria Rosaria Valentini, Angela De Santis, Antonio  Perugini si sono soffermati sulle tematiche indicate nell’ordine del giorno dell’assemblea :le criticità dell’algoritmo delle GPS, i nuovi concorsi ordinari e straordinari, il nuovo sistema di crediti formativi abilitanti, rispondendo in diretta  anche  ai  vari quesiti che via via venivano posti  dai partecipanti in sala e via chat .

Al termine dei lavori, sempre il segretario Masciale  ha  sintetizzato   gli obiettivi immediati futuri dell’azione del sindacato Snals , che  ha riassunto  in 4 punti:

“risolvere la piaga del precariato del personale docente e ATA (senza dimenticare gli assistenti amministrativi che svolgono da anni la funzione dei DSGA) attraverso un reclutamento snello, facilitando il percorso per l’immissione in ruolo che consideri anche l’esperienza sul campo di tutto il personale in modo da valorizzare e non disperdere le esperienze acquisite;

“abolire il numero chiuso dai percorsi universitari che specializzano sul sostegno, in modo da non incrementare il turismo oltre frontiera finalizzato all’acquisizione di titoli che, poi puntualmente, vengono riconosciuti equipollenti in Italia”;

“realizzare una scuola sicura sotto ogni punto di vista”. Per questo –ha ricordato-  il PNRR prevede un investimento pari a 3,9 milioni di euro sugli oltre 40.000 edifici scolastici, tra sedi, plessi, succursali, edifici distaccati frequentati da circa dieci milioni di persone, il 23% non è stato originariamente costruito per uso scolastico, ma successivamente riadattato anche l’età degli stessi edifici indica che solo poco più di 1/3 di essi risale a dopo il 1980 mentre la parte maggiore risale al periodo 1946-1975, quasi il 40% degli edifici non possiede il collaudo statico e meno del 50% possiede il certificato di agibilità e/o quello di prevenzione incendi, questo è un settore nel quale si intrecciano competenze diversificate;

“ aumentare  l’organico del personale docente e ATA, con la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto . In particolare per il personale ATA, va reso strutturale quello che era l’organico Covid, il cui mancato rinnovo incide, soprattutto, sulle segreterie scolastiche il cui personale è chiamato a svolgere  compiti   sempre  nuovi  ed impegnativi.”

“ Senza investimenti “–ha concluso il segretario Masciale –“ la scuola non può ripartire.  Fare sindacato significa fare delle scelte e lo Snals ha scelto un progetto di scuola moderna, laica, statale, nazionale, contro ogni forma di regionalizzazione che salvaguardi il diritto all’istruzione, la libertà di insegnamento e valorizzi il lavoro delle persone”.