Con Nota prot. 19534 del 20 novembre 2018 vengono forniti ulteriori chiarimenti del Miur per la tempistica con la quale deve essere approvato e comunicato alle famiglie il PTOF per il triennio 2019/2022 e le modalità con cui le famiglie devono esprimere il consenso, ove ricorra, al fine della partecipazione degli alunni e studenti alle attività extracurriculari ivi previste.

Viene ribadita la necessità della predisposizione del PTOF entro un termine antecedente alle iscrizioni per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa della scuola ed effettuare una scelta consapevole in merito all’iscrizione. Per la scuola secondaria le famiglie dovranno sottoscrivere inoltre il patto educativo di corresponsabilità.

Tutte le attività extracurriculari, anche quelle aggiunte nel corso dell’anno scolastico, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie o degli studenti maggiorenni, soprattutto per quelle che prevedono l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto alle indicazioni nazionali di riferimento. Comunque sempre con l’auspicio che ciò avvenga entro il termine di scadenza delle iscrizioni.

La nota in oggetto precisa inoltre che la partecipazione alle attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’art. 9 del D.P.R. 275/99, è facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi studenti maggiorenni. In caso di non accettazione gli studenti possono astenersi dalla frequenza.

Per quanto riguarda il contributo volontario viene altresì precisato alle scuole di limitare la previsione di attività che presuppongono un contributo economico da parte delle famiglie per consentire e favorire la più ampia partecipazione possibile. Le stesse scuole sono invitate a ricorrere, nell’ambito dell’autonomia, ad attività di sponsorizzazioni o ad individuare altre forme di contribuzione a favore delle famiglie meno abbienti.

Il 16 novembre è stato pubblicato (G.U. n. 267) il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Cominciamo l’analisi del testo con alcuni   chiarimenti circa l’interpretazione da fornire all’articolo 39,rubricato come “Manutenzione degli edifici scolastici”, che sta suscitando perplessità e allarme.

Innanzi tutto , trattandosi di fonte normativa di rango secondario, il regolamento non può in alcun modo modificare le disposizioni impartite con norme primarie e, nello specifico, con la legge 23/1996 (“Masini”).

Inoltre, si fa riferimento sempre e solo a “possibilità” e non a “obblighi”, per cui sono ingiustificate le preoccupazioni che vedono in questo articolo la fonte di ulteriori responsabilità per i ds, fermo restando che queste come già detto potrebbero discendere solo da disposizioni legislative primarie.

Il primo comma dell’articolo 39 del D.I. 129/2018 riporta pedissequamente il contenuto del terzo comma dell’articolo 4 della legge 23.

Il DS ha quindi facoltà (non obbligo) di chiedere all’ente locale di essere delegato a provvedere alla sola manutenzione ordinaria, ovviamente con i fondi erogati da quest’ultimo.

Il secondo comma fa riferimento alla possibilità di disporre l’effettuazione di interventi “indifferibili ed urgenti”anticipando i relativi fondi – se  tali fondi esistano – e chiedendo poi all’ ente locale di restituirli.

Questo comma, a ben vedere, tutela l’operato dei numerosi ds  che, a fronte di ritardi ed inadempienze dell’ente, hanno deciso di intervenire per garantire il servizio e per eliminare fonti di pericolo.

L’ente locale è adesso più chiaramente tenuto a rifondere le spese anticipate.

Lo Snals è a completa disposizione per assistenza  nell’attività di recupero di tali crediti.

Il terzo comma riguarda i rarissimi casi di scuole proprietarie dei loro immobili e prevede che la relativa manutenzione sia effettuata con fondi propri, naturalmente se questi esistono.

Il quarto comma, infine, riguarda la manutenzione straordinaria e appare in contrasto con la fonte primaria (legge 23/1996, art. 4) poiché tale forma di manutenzione non risulta delegabile alla scuola neanche dietro accordo con l’ente proprietario.

In ogni caso si tratta, anche qui, di una facoltà e non di un obbligo. L’art.39 quindi  nella sostanza  specifica  norme già esistenti.

Ancora una volta si scrive  su chi possa fare le cose e non con quali mezzi le possa fare.

Le scuole non hanno fondi disponibili, le più fortunate ne hanno comunque molto pochi. Gli enti locali versano in situazioni altrettanto difficili.

Servirebbe inserire nella legge di bilancio più risorse per la sicurezza delle scuole.

Questa è l’unica strada da percorrere .

 

 

Mercoledì 14 novembre 2018, la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019.

Il Ministro ha illustrato gli articoli relativi al proprio dicastero, precisando alcuni temi già anticipati durante il suo intervento al convegno nazionale Snals-Confsal dello scorso 7 novembre, in particolare quello relativo alle modifiche del percorso di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria (art.58).

Un punto importante riguarda il riferimento alle risorse per il rinnovo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art.34: 1,7 miliardi annui per la ripresa della contrattazione e la stabilizzazione dell’elemento perequativo previsto dal CCNL 2016-2018 per il personale scolastico. Non è chiaro, però, per quale ragione il Ministro non abbia ricompreso anche il personale degli altri settori del Comparto Istruzione e Ricerca che usufruiscono anch’essi dell’elemento perequativo.

In ogni caso, la cifra indicata dal Ministro per il rinnovo contrattuale non è assolutamente adeguata alle necessità della categoria e basta a malapena a sopperire alle necessità di stabilizzare l’elemento perequativo. Sulla necessità di risorse consistenti per il prossimo contratto lo Snals Confsal si è espresso chiaramente anche attraverso la Mozione finale del Consiglio nazionale di Roma, 7-8 novembre 2018.

Come si evince dalla lettura della trascrizione dell’audizione, la maggior parte degli interventi normativi previsti nella legge di bilancio riguarda le problematiche della scuola (dall’imposta sostitutiva per le lezioni private all’istituzione delle équipeterritorialiformativeperl’innovazionedidatticae digitalenellescuole, dalla dotazione organica per l’insegnamento dello strumento nei licei musicali alla revisione dell’alternanza scuola-lavoro).

Il Ministro si è poi soffermato su alcuni provvedimenti che intervengono sull’Università, come il reclutamento di 1000 ricercatori di tipo B e l’abolizione delle “cattedre Natta”, cioè la chiamata diretta di professori universitari, nonché un aumento del fondo di finanziamento ordinario per gli atenei pari a 100 milioni di euro annui dal 2020.

Nulla che riguardi l’AFAM, invece, né gli Enti pubblici di ricerca, per i quali c’è solo un generico auspicio che nel corso dell’iter parlamentare si possano trovare risorse per l’aumento del fondo ordinario d’ente.

Allegato: Trascrizione intervento Bussetti (file PDF)

Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001 con tali modalità: “1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”. (art. 55 comma 1-Disposizioni transitorie e finali).

Il programma annuale delle scuole relativo all’esercizio finanziario 2020 dovrà essere redatto sulle base dei principi indicati nei primi tre articoli del Regolamento e dovrà essere in stretta connessione con il PTOF.

Il collegamento tra Piano dell’Offerta Formativa e programma annuale era già espressamente sancito all’art. 2 del DI 44/01, per il quale nella relazione con cui il dirigente propone il programma “sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.)”. Anche per il PTOF, nel decreto 129/2018, al primo comma dell’articolo 4 del Capo II dedicato al programma annuale si legge: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”.

Dunque si conferma la coerenza tra programma e piano.

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 (in considerazione della imminente pubblicazione del nuovo Regolamento) sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.

Resta la questione relativa all’esercizio provvisorio (ora gestione provvisoria art. 6) di cui all’art. 8 DI 44/01.

Se al programma si applicano le norme vigenti sino al 31 dicembre 2018, si pensa che esse possano estendersi anche alla possibilità di approvazione entro il termine perentorio di febbraio 2019 (sebbene a quella data viga il nuovo regolamento), come del resto lascerebbe intendere anche la flessibilità temporale di cui alla nota del 31 ottobre, che parla di proroga dei termini del regolamento del 2001 e non di applicazione di una nuova tempistica.

L’art. 5 del decreto 129/2018 dispone: “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. … 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma “entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina”.

Il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di “illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione”, dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera se non vuole essere commissariato per l’adempimento.

ALCUNE PRINCIPALI NOVITÀ

I principi fondanti enunciati nel nuovo Regolamento sono due: maggiore chiarezza e trasparenza; semplificazione ed efficienza della spesa.

Nell’articolo relativo alla predisposizione del programma annuale va precisato che la relazione deve evidenziare in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Quindi le istituzioni scolastiche, che ogni anno, tra mille polemiche, raccolgono i contributi dei genitori per assicurare agli alunni attività aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, dovranno rendicontare come intendono spendere questi fondi in fase di programmazione e, a consuntivo, come queste cifre sono state effettivamente spese.

Si riducono i tempi di avvio della gestione provvisoria: con il regolamento attuale si parla di gestione provvisoria solo se il Programma Annuale non viene approvato entro 45 giorni dalla scadenza del 31 dicembre; d’ora in avanti, invece, il dirigente scolastico sarà tenuto ad informare l’Ufficio Regionale già nei primissimi giorni di gennaio (e precisamente nel primo giorno lavorativo successivo al 31 dicembre).

Le scuole potranno occuparsi in proprio di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici, su delega dell’ente proprietario; sarà possibile effettuare lavori urgenti salvo richiedere all’ente proprietario il rimborso delle spese sostenute.

Sparisce il vecchio tetto dei 2 mila euro per gli acquisti da farsi senza gara e viene introdotto il limite di 10 mila euro entro il quale le scuole potranno ricorrere all’affidamento diretto.

Sarà invece necessario aprire una gara ad almeno 5 diversi soggetti per le forniture di beni e servizi di importo compreso fra 10 mila e 135 mila euro.

Allegato: Miur_DM_129-18_Regolamento_Amm-contabile

pensioni

Il Miur ha dato inizio alla procedura per la collocazione in pensione  dal 1 settembre 2109 pubblicando gli atti di seguito consultabili:

 

Allegati:

ecreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

tabella-riepilogativa-requisiti-1decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

Riepilogando :

Pensione di vecchiaia

A poter presentare domanda solo coloro che hanno almeno 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermo restando il requisito contributivo, l’età anagrafica richiesta per accedere alla prestazione sarà di 67 anni.

Pensionamento d’ufficio

Se il requisito anagrafico viene raggiunto entro il 31 agosto 2019, è previsto il pensionamento di ufficio.

Se il requisito viene raggiunto al 31 dicembre 2019 si può presentare domanda per accedere dal 1 settembre 2019.

Pensione anticipata

Sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Dal 1 gennaio 2019, con l’aumento dell’età pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne

e 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini.

Pensione di vecchiaia contributiva

Sono necessari almeno 20 anni di contributi (esclusi i figurativi), non possedere contributi versati prima del 1 gennaio 1996, l’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, bisogna avere 63 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermi restando i primi tre punti, l’età anagrafica per accedere alla prestazione sarà aumentata a 71 anni.

Le segreterie territoriali sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario nei singoli casi specifici.

 

 

La sentenza n. 29370 della Sezione Lavoro della Cassazione depositata ieri stabilisce il principio in base al quale l’attività di predisposizione di progetti Pon da parte del docente non prevede alcun compenso, in quanto manca una previsione normativa o contrattuale che lo giustifichi.

Pertanto, se il progetto viene poi approvato e l’incarico viene affidato ad altro docente, non è possibile ottenere alcun compenso per l’attività di progettazione svolta a monte.

Non essendoci alcun riferimento nelle Linee Guida e nella normativa di specie studiare e progettare l’attività dei PON, quindi, non prevede alcun compenso per il docente che svolge tali compiti.

Da questa sentenza si evince la dimensione farraginosa e poco chiara della gestione dei fondi PON a livello normativo e viene messo in evidenza il ruolo fondamentale delle RSU che devono condividere con il Dirigente Scolastico i criteri di assegnazione dei docenti alle attività dei PON in quanto non vi possono essere né automatismi rispetto alla paternità dei progetti né scelte arbitrarie del Dirigente.

Si è svolta nel pomeriggio del 15 novembre 2018 la riunione sui criteri generali di ripartizione per la formazione del personale docente. Per la parte pubblica erano presenti la dott.ssa Novelli e il dott. D’amico.

All’inizio seduta l’amministrazione ha fatto presente che nel corso dell’a.s. 2018-19 il Piano nazionale di formazione, previsto dalla legge 107/2015 e normato nel DM 797/2016 è giunto all’ultima annualità del primo triennio.

Pertanto la dott.ssa Novelli ha rappresentato che occorre entro il 2018 predisporre tutte le procedure necessarie al fine di attribuzione alle scuole i finanziamenti. D’altronde secondo l’Amministrazione c’è obbligo all’osservanza del DM 797/2016.

La parte Pubblica ha affermato che poiché la materia della formazione, con il nuovo contratto è diventata materia di contrattazione, ha proposto un’intesa ove venivano confermati i criteri di ripartizione dei fondi già previsti ed oggetto già di informativa alle OO.SS.

Lo Snals e le altre OO.SS. hanno contestato all’amministrazione che proprio perchè la formazione è diventata materia di contrattazione, non si poteva firmare l’intesa così come proposto in quanto veniva svilito il ruolo dei sindacati che non avrebbero avuto spazio per la contrattazione non potendo modificare o cambiare i criteri.

La parte sindacale ha inoltre contestato l’obbligatorietà dell’osservanza del D.M. del 2016 in quanto oggi è vigente il nuovo contratto.

Dopo ampia discussione, le OO.SS. hanno espresso all’amministrazione la volontà di voler accogliere la proposta per attivare tutte le procedure per l’attribuzione dei fondi alle scuole ma a condizione che venga aperto una sessione sulle relazioni sindacali per stabilire le fasi riguardanti tutte le materie di contrattazione, tra le quali anche la formazione e la ricognizione di tutte le risorse ad esse destinate.

La parte sindacale si è resa disponibile a visionare nell’immediato la bozza di circolare, presentata dall’amministrazione in corso di seduta, da emanarsi ai sensi del DM 797/2016 per consentire l’assegnazione tempestiva delle risorse finanziarie per la terza ed ultima annualità del piano di formazione docenti a.s. 2016/2019, apportando le modifiche necessarie su alcuni punti della stessa affinché possa essere svolto in pieno il ruolo dei sindacati su tale materia.

L’amministrazione si impegna a convocare a breve le OO.SS. per sottoscrivere un’intesa finalizzata a:

a) effettuare una ricognizione delle risorse disponibili destinate alla formazione del personale scolastico con particolare riferimento anche a quelle eventualmente disponibili per la formazione delle posizioni economiche ATA;

b) avviare entro il 31 dicembre 2018 la contrattazione sui criteri di ripartizione delle risorse per la formazione dei docenti (art.22 co.4 lettera c7 del CCNL 2018), nonché del personale educativo ed ATA.

Le parti si danno appuntamento per il 28 novembre 2018 per avviare la discussione sui punti di cui sopra.

In data 15 novembre 2018 si è svolto il secondo incontro relativo al contratto triennale sulla mobilità.

Lo SNALS-Confsal e le altre OO.SS. presenti all’incontro avevano già chiesto la possibilità di esprimere come preferenze sino a 15 scuole o i codici sintetici dei comuni e dei distretti ed il ripristino della fase comunale, seguita da quella distrettuale e provinciale.

L’amministrazione si è dimostrata aperta alla possibilità di rimodulare il contratto e, conseguentemente, di riadeguare il sistema informatico in base alle richieste sopra evidenziate. Si potrebbe prevedere la possibilità di assegnare la titolarità di sede nella scuola dell’incarico triennale. La grossa novità potrebbe riguardare anche  la contestualità delle operazioni legate agli organici ed ai trasferimenti, in quanto si avrebbero i seguenti vantaggi:

1) una programmazione più aderente alla realtà;

2) un’ottimizzazione dei posti ai fini dei trasferimenti, in quanto i passaggi di ruolo e di cattedra avverrebbero contestualmente;

3) data unica di pubblicazione dei movimenti;

4) i movimenti nei licei musicali avverrebbero insieme agli altri.

Rimangono separati i movimenti del personale ATA, educativo e dei Co Co Co.

Sono state prese in considerazione le due proposte di legge contenute nei DDL nn. 753 e 763 relativi all’abolizione della chiamata diretta e della titolarità su ambito in discussione alla VII Commissione Istruzione del Senato, il giorno 13 novembre 2018

DISEGNO DI LEGGE n. 753
d’iniziativa dei senatori PITTONI, ROMEO, BARBARO, NISINI, RUFAe VALLARDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018
Modifiche all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107,per l’abolizione della chiamata diretta dei docenti

DISEGNO DI LEGGE n. 763
d’iniziativa dei senatori GRANATO, PATUANELLI, MONTEVECCHI,CORRADO, VANIN, ABATE, ANGRISANI, BOTTICI, CASTELLONE, DONNO,L’ABBATE, LANZI, LEONE, LUCIDI, PACIFICO, PIARULLI, ROMANO,TRENTACOSTE, VONO e FLORIDIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambititerritoriali e chiamata diretta dei docenti

Alla VII Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) é in atto, in sede redigente, la discussione sulle proposte di legge contenute nei DDL 753, 763, ed 880 (quest’ultimo non ancora in esame) relative alle modifiche dell’art. 1 della legge 107/2015 per l’abolizione della chiamata diretta e le modifiche degli ambiti territoriali.

L’evidenza del fallimento della riforma contenuta nella c.d. legge della “Buona Scuola” è stata già palesata nell’accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Miur e le OO.SS., con il quale è stato deciso di non effettuare la chiamata diretta in attesa della revisione normativa della materia. E’, dunque, assolutamente necessario che la cancellazione di tale istituto avvenga anche attraverso intervento normativo e per questo motivo poniamo l’accento sull’ iter parlamentare in corso.

Nella relazione preliminare alla presentazione del testo di legge del DDL 753, a cura del senatore Barbaro,  vengono evidenziati gli aspetti critici dell’attribuzione dell’incarico triennale (detta comunemente “chiamata diretta”),  da parte del Dirigente Scolastico, ai docenti titolari sull’ambito territoriale,  dopo l’esame del curriculum del docente neoassunto.

Gli elementi di maggiore criticità indicati nella relazione parlamentare sono i seguenti:

1. – La coesistenza irrazionale, nell’ambito della stessa scuola, di docenti con status giuridico diverso: docenti titolari di scuola e per questo inamovibili fino al pensionamento, e docenti titolari di ambito, con contratto a termine;

2. – La creazione di una fittizia “titolarità di ambito”, in quanto si tratta dell’unica istituzione a cui possono approdare tutti i nuovi docenti di ruolo, senza che vi sia però un gestore del personale munito di  potere organizzatorio  in merito all’utilizzo del medesimo personale;

3. – La presenza di un istituto giuridico non applicabile in misura uguale alla totalità dei soggetti interessati: ne sono esclusi (giustamente) coloro che godono della tutela della legge 104/92 ed i docenti che non vengono prescelti da nessuna scuola e quindi assegnati in seguito ed in surroga dagli uffici territoriali del MIUR;

4. – La durata della procedura di espletamento della c.d. “chiamata diretta” che occupa un arco temporale troppo lungo che comprime inevitabilmente le altre procedure connesse all’apertura dell’anno scolastico, causando così inevitabili rallentamenti e disfunzioni;

5. – Il dato statistico delle percentuali di “chiamata diretta” nei due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 che è talmente basso da far intendere il non gradimento del ricorso a tale istituto dalla maggior parte delle scuole.

Nel DDL 753, tra le modifiche proposte all’art. 1 della L. 107/2015, riportiamo l’inserimento dell’art. 73 bis che recita:

“ Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola, appartenente all’ambito territoriale medesimo , in cui presta servizio su posto dell’organico dell’autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d’ufficio la titolarità presso l’ultima sede in cui ha prestato servizio su posto dell’organico o per il quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale docente assegnato in esubero sugli ambiti territoriali resta assegnato in esubero sulla provincia che comprende i suddetti ambiti. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 tutto i8l personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assume la titolarità nella istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o di mobilità territoriale e professionale.”

Nella relazione preliminare alla presentazione della proposta di legge contenuta nel DDL 763, a cura del senatore Barbaro, viene illustrato l’intervento normativo ,in stretta ed inscindibile connessione con l’abolizione della chiamata diretta, relativo alla revisione degli “ambiti territoriali” anche essi introdotti dalla “Buona Scuola”.

Vengono evidenziate le diffuse criticità presenti nel sistema rappresentato dai due istituti e la necessità di cancellarli dalla normativa di rango primario. In particolare : l’introduzione della titolarità su ambito ha consentito la costituzione di posti “ulteriori” in scuole situate in comuni spesso distanti , ma ha costretto molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale. Inoltre, accompagnata alla chiamata diretta, ha prodotto un forte svilimento della professione docente, costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall’altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto a un altro.

Si riportano i testi di alcuni articoli proposti a modifica totale o parziale dei commi della legge 107/2015 dall’indicato DDL 763; restano comunque in vigore le norme (art. 25 D.Leg.vo 165/2001) già presenti prima dell’entrata in vigore della L. 107/2015, con cui si dispone che il dirigente scolastico assicuri il buon andamento dell’istituzione scolastica e svolga compiti di gestione, valorizzando le risorse umane ed il merito dei docenti.

Il primo periodo del comma 68 dell’art. 1 della legge 107/2015 è così sostituito:

“A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 , con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell’assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino ad esaurimento delle assegnazioni stesse.”

Omissis………

L’art. 70 recita: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell’utilizzo del personale docente e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.”

Omissis……………

L’art. 73 -ter inserito ex novo recita :“ Il personale docente già titolare su cattedra alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.”

N.B. La Commissione Istruzione, mercoledì 14 novembre, ha proseguito l’esame congiunto degli Atti Senato nn. 753, 763 e 880, recanti modifiche alla legge n. 107 del 2015, per l’abolizione della chiamata diretta dei docenti. Il termine per la presentazione di emendamenti, da riferirsi al ddl n. 763, adottato come testo base, scade alle 12 di lunedì 26 novembre.

La delegazione Snals-Confsal, il 14/11/2018 ha partecipato, insieme agli altri sindacati, all’incontro con il Ministro Giulia Bongiorno sui rinnovi contrattuali in scadenza a fine 2018. Pur prendendo atto della presenza di risorse in Legge di Bilancio che permetterebbero l’apertura dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego per il triennio 2019-2021 e dello sforzo profuso dal Governo, lo Snals-Confsal ritiene che le risorse indicate siano, comunque, al momento, insufficienti a garantire un’adeguata rivalutazione stipendiale per l’anno 2019.

E’ necessario individuare ulteriori risorse per garantire la sostenibilità della nuova fase contrattuale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla stabilizzazione dell’elemento perequativo previsto nel CCNL 2016-2018 per il personale del comparto e al finanziamento del trattamento economico accessorio.

Per quanto attiene il Decreto Concretezza, che prevede interventi concreti della P.A. per la prevenzione dell’assenteismo, collegato con la legge di bilancio 2019, oltre a nuove assunzioni, il Ministro Bongiorno ha ribadito la volontà di procedere all’assunzione di 450 mila unità attraverso concorsi unici e semplificati.

La delegazione dello Snals-Confsal, condividendo lo sblocco del turn over, ha chiesto l’apertura di tavoli specifici relativi ai vari comparti per seguire l’iter del disegno di legge e segnalare le diverse specificità necessarie in ogni settore del pubblico impiego, tenendo conto che la P.A. è stata oggetto sistematico di tagli lineari negli ultimi decenni.

Snals-Confsal ha chiesto altresì l’abrogazione dell’art. 23, comma 2 del D. Lsg. 75/17 (Salario accessorio e sperimentazione) nella parte in cui blocca i fondi per la contrattazione integrativa e precisamente la frase contenuta nel secondo comma: omissis……”a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento  accessorio del personale anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 , comma 2 del D. Leg.vo 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”

Lo Snals-Confsal, pur apprezzando gli impegni del Ministro Bongiorno, chiede fermamente che il Governo non solo incrementi le risorse per i rinnovi contrattuali, ma metta al centro della discussione politica la pubblica amministrazione, per la sua efficienza e per la valorizzazione dei suoi dipendenti prendendo in considerazione la situazione emergenziale dal punto di vista dell’occupazione e delle risorse economiche da utilizzare; tutto questo con il fine di fornire migliori servizi alla collettività e costruire un nuovo clima di fiducia fra pubblica amministrazione e cittadini.