PER
il rispetto della professionalità dei DSGA, del personale amministrativo, ausiliario e tecnico della scuola
rivendicare organici adeguati allo svolgimento dei compiti ordinari rivendicare il diritto alla formazione e allo sviluppo professionale
CONTRO
le vessazioni a danno del personale ATA della scuola
l’introduzione forzata dell’impiego di nuova PASSWEB
l’incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità, senza incentivazione, senza formazione, senza adeguamento degli organici
Invitiamo tutto il personale ATA, i DSGA e i Dirigenti Scolastici ad unirsi al presidio col quale vogliamo rendere manifesto il nostro dissenso a iniziative unilaterali che introducono nuovi obblighi e nuovi compiti che il personale della scuola non è tenuto a svolgere
FLC CGIL PUGLIA CISL SCUOLAPUGLIA SNALS- CONFSAL PUGLIA
Ezio Falco Gianna Guido Vito Masciale
Si è tenuto nel pomeriggio l’incontro tra i rappresentanti del Ministero e le forze sindacali riguardo il bando per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici.
La riunione ha visto un’analisi dettagliata della bozza di bando e dell’avviso : 979 posti disponibili: 398 per il riservato , 587 per l’ordinario
La distribuzione di questi posti seguirà una ripartizione regionale, con una specifica tabella su cui ci sono state richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali.
I rappresentanti del ministero hanno fornito spiegazioni sul calcolo dei posti, effettuato in collaborazione con gli uffici scolastici regionali considerando gli indici di dimensionamento e di pensionamento.
Il tasso di pensionamento è più alto nel Sud rispetto al Nord, influenzando la disponibilità di posti nel triennio. I numeri definitivi tengono conto anche delle assunzioni previste dal concorso 2011 in Campania e del contenzioso risolto in favore dei candidati, oltre alle quote per la mobilità interregionale, che ha la precedenza sulle nuove assunzioni.
Per quanto riguarda la prova preselettiva, verrà determinata come è noto in base alla totalità delle domande ricevute.
i tempi di avvio delle operazioni concorsuali sono stati delineati: per il concorso ordinario, in particolare, occorre un decreto interministeriale che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Per il concorso riservato, invece, è sufficiente un avviso e potrebbe essere pubblicato entro una decina di giorni. Il Ministero ritiene, comunque, di poter avviare entrambe le procedure entro il mese di dicembre. L’Amministrazione, infine, ha confermato che la prova preselettiva si svolgerà in tutte le Regioni se il numero delle domande sarà – a livello nazionale – pari ad almeno tre volte i posti complessivamente messi a concorso.
Ricordiamo i requisiti per partecipare alle due procedure concorsuali
Concorso ordinario dirigenti scolastici
Per partecipare al concorso Dirigenti Scolastici i requisiti sono :
Far parte del personale docente di una istituzione scolastica statale o del personale educativo di un’istituzione educativa statale.
Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con le istituzioni scolastiche o educative statali.
Essere stato già confermato nel ruolo, quindi aver superato l’anno di prova.
Possedere uno dei seguenti titoli di studio: una laurea magistrale o specialistica, un diploma di laurea secondo gli ordinamenti precedenti al DM n. 509/1999, un diploma accademico di II livello dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un diploma accademico del vecchio ordinamento combinato con un diploma di scuola secondaria superiore.
Avere almeno 5 anni di servizio.
Possedere i requisiti generali per lavorare nelle amministrazioni pubbliche.
È importante notare che i titoli di studio ottenuti all’estero sono validi per l’ammissione al concorso se sono stati riconosciuti equivalenti a quelli universitari italiani secondo le leggi in vigore.
Questi requisiti devono essere soddisfatti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, la quale non è ancora stata resa nota.
Per i 5 anni di servizio richiesti, è importante sapere che:
Il servizio può essere stato prestato a tempo determinato o indeterminato.
Se il servizio è stato prestato a tempo determinato, deve essere durato almeno 180 giorni o deve essere stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale.
Solo il servizio effettivamente prestato viene considerato valido, escludendo i periodi di retrodatazione giuridica.
Il servizio deve essere stato prestato nelle scuole statali (non nelle scuole paritarie).
Concorso riservato dirigenti scolastici
Per essere ammessi alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione, questi candidati devono rispettare determinati criteri stabiliti dal regolamento.
Al 28 febbraio 2023, i potenziali partecipanti dovevano trovarsi in una delle seguenti situazioni:
I candidati che hanno presentato ricorso, nei tempi stabiliti dalla legge, e che attualmente hanno un contenzioso giuridico in corso a causa del mancato superamento della prova scritta del concorso del 2017 sono ammissibili.
Inoltre, i candidati che hanno superato sia la prova scritta che quella orale grazie a un provvedimento giurisdizionale cautelare possono partecipare, anche se tale provvedimento è successivamente decaduto o non è più in vigore.
Infine, i candidati che, nei tempi previsti dalla legge, hanno presentato ricorso e attualmente hanno un contenzioso giuridico a causa del mancato superamento della prova orale del concorso del 2017 sono anch’essi ammissibili.
La procedura di selezione in questione è sopratutto rivolta ai candidati del concorso ordinario del 2017. Per essere ammessi alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione, questi candidati devono rispettare determinati criteri stabiliti dal regolamento.
L’ 11 agosto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto che disciplina il concorso riservato per i dirigenti scolastici.
In accordo con il DM n. 107/2023, la procedura di selezione sarà strutturata in varie fasi.
Prova di accesso: Si tratta della fase iniziale dove i candidati vengono valutati attraverso un test.
Corso intensivo di formazione: Dopo aver superato la prova di accesso, i candidati devono partecipare a un corso formativo.
Prova finale del corso intensivo: Al termine del corso, i candidati devono affrontare una prova finale.
Elenco graduato: Basato sui risultati delle prove e altri criteri, viene stilato un elenco graduato. I candidati vengono poi collocati in coda alle graduatorie di merito del concorso ordinario 2017.
Dettagli sulla Prova d’accesso
Materie e aree tematiche: La prova si concentra su diverse materie come normative, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, organizzazione degli ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, tra gli altri. Queste materie sono ulteriormente suddivise in specifiche aree tematiche.
Modalità di svolgimento: La modalità di svolgimento della prova varia a seconda della situazione giuridica dei candidati. Alcuni sosterranno una prova scritta mentre altri un colloquio orale.
Prova scritta: Questa prova dura 120 minuti e consiste in 100 quesiti a risposta chiusa. La valutazione tiene conto della correttezza delle risposte, con un punteggio massimo di 100.
Prova orale: Durante questa prova, che ha una durata minima di 60 minuti, i candidati devono rispondere a una serie di domande predisposte dalla commissione.
Valutazione
La valutazione delle prove, sia orali che scritte, viene effettuata considerando diversi criteri. Il punteggio massimo ottenibile è 100, e per superare la prova i candidati devono ottenere almeno 60 punti. Questo punteggio viene poi convertito su base decimale.
Informazioni logistiche
Le informazioni specifiche riguardo la data, il luogo e l’orario della prova saranno fornite in un avviso successivo del MIM, che verrà pubblicato almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove.
Col D.M. 1980 del 10 ottobre il MIM ha disposto l’assegnazione e la distribuzione tra gli Uffici scolastici regionali di dieci milioni di euro destinati alle scuole dell’infanzia paritarie. Il decreto 1981 del 10 ottobre autorizza il pagamento di 10mila euro alla Valle d’Aosta a favore dei contributi delle scuole paritarie dell’infanzia.
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali provvederanno al riparto dei contributi alle scuole paritarie secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 14 febbraio 2023, n. 21.
Ogni scuola istituisce la propria commissione elettorale . Il Ds deve nominarla entro il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni: è composta di cinque membri designati dal consiglio d’Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo , uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo tutti in servizio nella sede; due tra i genitori degli alunni iscritti . Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le commissioni elettorali d’istituto scadute possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali. I dirigenti scolastici, a seconda delle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I componenti delle commissioni elettorali, non possono candidarsi .
Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni. La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all’Albo della sede a all’Albo legale del sito web della scuola. Gli elenchi degli elettori devono recare i dati anagrafici degli elettori. Avverso l’errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede e all’albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna categoria di elettori : genitori; personale docente; personale A.T.A. ,alunni e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati mediante i dati anagrafici . Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si dichiari la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico o dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, se non sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale
Da 1.600 a 2.000 euro (lordi), più gettone. Ma lavori devono concludersi entro 120 giorni
Il Ministero dell’Istruzione e Merito ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere i compensi destinati ai membri delle commissioni esaminatrici dei prossimi concorsi pubblici che riguardano i futuri Dirigenti Scolastici, i futuri docenti, nonché personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado .
Si è discusso anche del compenso per il personale addetto alla vigilanza delle prove concorsuali e per il referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate.
I compensi ovviamente variano in base al ruolo e al livello di istruzione del personale reclutato. Ecco i distinguo:
Compensi base (lordo dipendente)
- a) euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il personale: docente della scuola dell’infanzia e primaria; docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado; personale ATA appartenente al profilo di area B o categorie equiparate;
- b) euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per il personale: docente laureato degli istituti secondari di secondo grado; docente di istituti secondari di primo grado; personale ATA appartenente ai profili di area C e D o categorie equiparate;
- c) euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al reclutamento dei dirigenti scolastici.
E’ stata prevista una variazione del 10% nel compenso per i presidenti delle commissioni esaminatrici (un aumento) e per i segretari delle commissioni stesse (una diminuzione). I membri aggiunti alle commissioni percepiranno il 50% del compenso base.
In aggiunta al compenso base, ci sarà un compenso integrativo legato alle prove scritte e orali . Per ogni elaborato esaminato o candidato intervistato, il compenso varia da 0,80 a 1,00 a seconda della categoria del concorso. Questi compensi vedono un incremento dell’80% qualora sia prevista una prova pratica nell’ambito della prova orale. Per i concorsi con correzione automatizzata, il compenso base viene ridotto al 60%, mantenendo inalterato il compenso integrativo per la prova orale e la prova pratica.
Per garantire la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti, il compenso scatta se la commissione conclude i lavori entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova scritta ed esamini almeno 125 candidati al mese o la totalità degli ammessi alla prova orale ove il numero sia inferiore.
In più occasioni recentemente il Ministro dell’Istruzione e del Merito si è soffermato particolarmente sulla valorizzazione della funzione docente e, considerata l’importanza della formazione in servizio degli insegnanti, ha riconfermato il proposito di introdurre un incentivo economico per chi si aggiorna cercando una soluzione d’intesa con i sindacati per un riconoscimento economico nei confronti dei docenti che partecipano a iniziative formative in servizio.
Secondo il ministro , un beneficio economico può costituire un elemento di maggiore motivazione per i docenti, con una ricaduta positiva sulla qualità dell’insegnamento, a tutto vantaggio degli alunni.
Il proposito del ministro probabilmente è conseguente anche alla modifica significativa introdotta recentemente nel CCNL 2019-21, in base alla quale l’aggiornamento è stato inserito all’interno dell’orario di servizio dei docenti.
Il CCNL 2016-2018 non aveva formalmente recepito il dettato della legge 107/2015, Buona Scuola, che al comma 124 dispone che “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Era in vigore , quindi, l’art. 64 del CCNL 2006-2009 che prevedeva: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento”.
Il nuovo CCNL 2019-21, all’art. 36, nel disporre l’abrogazione di quella vecchia disposizione, prevede che :(comma 4) “La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico” (comma 5) “al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento”.
Per il personale docente, (comma 7) “Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa.
” Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.
Le ore di cui alla lettera a) sono le 40 annue per riunioni dei collegi dei docenti, compresa la programmazione di inizio anno e la verifica finale, e per incontri con i genitori sulle risultanze degli scrutini intermedi e finali; le ore di cui alla lettera b) sono quelle riservate ai consigli di classe fino ad un massimo di 40 ore annue.
Evidentemente, dopo quegli obblighi di servizio per le attività funzionali all’insegnamento, di ore per una formazione ne potrebbero rimanere poche. E tutte le altre ore di formazione necessarie, tra cui le tantissime previste dal PNRR, piuttosto che quelle che verranno concertate dalla nuova Scuola di Alta formazione del MIM, e così via? A quali condizioni verranno svolte?
Il contratto prevede che siano remunerate e gli annunci del ministro Valditara sono in tal senso . Ma ci saranno risorse finanziarie adeguate? Altrimenti il principio previsto dalla legge (la formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e strutturale”) verrebbe disatteso.
Con uno stanziamento di 50 milioni di euro il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato le scuole a stipulare nuovi contratti a partire dal 16 ottobre fino a fine anno. Ogni scuola italiana potrà disporre di un’unità aggiuntiva di personale Ata, per un totale di 2.948 assistenti tecnici e amministrativi e 4.235 collaboratori scolastici
Per le scuole del Sud Italia, il Ministro Valditara ha firmato un ulteriore decreto che prevede la ripartizione di 12 milioni di euro a 1.828 scuole del Mezzogiorno ricomprese nell’Agenda Sud. I fondi consentiranno di attivare incarichi temporanei aggiuntivi dal 1 novembre fino alla fine del 2023 per l’assunzione di 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1.473 collaboratori scolastici.
Con una nota alle segreterie scolastiche, il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato l’assegnazione delle risorse per i docenti tutor e orientatori, le nuove figure che debuttano da questo anno scolastico.
“Ad integrazione delle risorse assegnate con la circolare del Programma annuale, prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 – il Ministero comunica – l’assegnazione, sul capitolo 2549 – piano gestionale 5, del Punto Ordinante di Spesa (POS) di codesta istituzione scolastica, della risorsa finanziaria pari a euro 000,00”.
L’importo assegnato è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri riflessi, infatti, saranno liquidati direttamente dal MEF- NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del Ministero dell’Istruzione e del merito.
Nella nota si ricorda che l’emolumento riconosciuto ai docenti tutor/orientatore ha natura accessoria e che, come indicato nella nota prot. 958 del 5 aprile 2023, “l’istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa, definisce i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei tutor e degli orientatori nell’anno scolastico 2023/2024. In particolare, dovrà essere garantita la presenza di un orientatore in ciascuna istituzione scolastica, a cui riconoscere un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato e di un tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato. Al fine di favorire un’applicazione efficace della misura, si ritiene che ciascuna Istituzione scolastica possa, orientativamente, individuare un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti”.
Le risorse assegnate sul POS sono da considerarsi lordo dipendente, in quanto, come previsto dall’art.4 del DM n. 63 del 5 aprile 2023, l’emolumento riconosciuto ai docenti tutor e orientatori ha natura accessoria, e in quanto tale esso andrà corrisposto nel cosiddetto “Cedolino Unico”, in base a quanto predisposto dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.