Si è svolto oggi 28 novembre, all’ARAN, l’ottavo incontro dedicato alle trattative per il rinnovo del CCNL Dirigenza Area Istruzione e Ricerca.

Per l’Aran era presente il presidente Gasparrini ed il dott. Mastrogiuseppe. Il presidente ha subito chiarito che l’Aran non è ancora in grado di fornire assicurazioni circa l’entità delle risorse disponibili per gli incrementi stipendiali in grado di garantire l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze.

La discussione poi si è aperta con l’intervento del dott. Mastrogiuseppe che ha illustrato la nuova proposta in tema di responsabilità disciplinare, chiarendo che il testo è stato rielaborato recependo alcune delle proposte emerse al tavolo. In particolare sono state accolte alcune richieste dello SNALS Confsal in ordine alla possibilità di tutelare maggiormente i dirigenti scolastici in caso di procedimento disciplinare ed in particolare sul meccanismo automatico del licenziamento in caso di recidiva.

È stata recepita l’indicazione di limitare gli obblighi relativi alla sicurezza ed agli infortuni alla responsabilità gestionale ed organizzativa.

La discussione è proseguita sull’articolato dedicato agli aspetti economici, sui quali gravano ancora le incertezze sulle risorse disponibili e sulla loro esigibilità nel periodo di vigenza del prossimo contratto. Lo Snals ha proposto di rinviare alla contrattazione integrativa nazionale la determinazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato, escludendo l’obbligo del richiamo assoluto alla differenziazione sostanziale ed alla graduazione della prestazione dirigenziale. A tal proposito lo Snals Confsal ha già inviato all’ARAN una nota formale con la richiesta di riscrittura delle disposizioni comuni in materia di trattamento economico ed in particolare di quelle relative alla retribuzione di risultato.

Lo Snals Confsal ha chiesto infine la fissazione di un termine per la definizione della questione economica. Decorso tale termine si avvierà la proclamazione dello stato di agitazione della categoria non escludendo ulteriori azioni più incisive di lotta.

Il prossimo incontro ci sarà il 13 dicembre.

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione delle trattative.

Al termine dell’incontro tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo delle trattative hanno condiviso e sottoscritto il seguente comunicato:

“Al termine dell’incontro del 28/11/2018 per il rinnovo del CCNL dell’area dirigenziale istruzione e ricerca la parte sindacale esprime unanimemente il più profondo disappunto per la mancata certificazione delle risorse relative al FUN 2017/2018, indispensabili per la chiusura positiva della trattativa. Chiede pertanto che tale incertezza sia rimossa entro la data della prossima riunione fissata per il 13 dicembre”.

Come è noto la carta docente, di cui usufruiscono i docenti di ruolo della scuola statale, può essere utilizzata attraverso la piattaforma http://cartadeldocente.istruzione.it.

Per accedere alla piattaforma è necessario avere una identità digitale (SPID).

Ogni docente in possesso di identità SPID può accedere alla somma di € 500 per l’anno scolastico 2018/2019 ed alle somme non utilizzate o agli importi dei buoni non validati per l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018.

In questi giorni i docenti che utilizzano le credenziali SPID poste stanno ricevendo dalle Poste Italiane un avviso relativo alle modifiche delle modalità di accesso. Si richiede, infatti, l’utilizzo della App a cui accedere direttamente in sostituzione della password temporanea comunicata via sms. L’App può essere facilmente scaricata dallo smartphone.

Attraverso una apposita pagina, infatti, Poste spiega la modifica: “Non saranno più inviate password temporanee attraverso l’utilizzo di sms, ma si potrà accedere direttamente dall’App“.

L’accesso tramite password temporanea inviata via sms sarà disabilitato progressivamente.

La legge n. 108/2018, di conversione del decreto 25 luglio 2018, n. 91 (il cosiddetto decreto Milleproroghe), ha prorogato il termine di spesa delle somme del bonus 500 euro a.s. 2016/17.

L’articolo 6, comma 3-sexies, della succitata legge n. 108/2018 così dispone:

Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all’anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

Sono state pubblicate dal MIUR le prime FAQ sul Concorso straordinario infanzia e primaria.

E’ probabile che le stesse vengano arricchite da altre FAQ, per cui riportiamo l’indirizzo ufficiale del MIUR ove reperire le informazioni in tempo reale:  http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-infanzia-primaria/faq

Di seguito elenchiamo le attuali FAQ disponibili:

1) D: Sono una docente in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002, a seguito di provvedimento giurisdizionale, sono stata nominata in ruolo con clausola risolutiva. Usufruisco della riserva di posti di cui alla legge 68 del 1999. Sulla domanda di partecipazione al concorso straordinario posso dichiarare, ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera q), del bando, al pari dei docenti a tempo determinato, il certificato di iscrizione ai centri per l’impiego? R: Sì, in quanto nei casi in cui l’aspirante non possa produrre il certificato di disoccupazione, poichè occupato al momento della presentazione della domanda, potrà comunque dichiarare nella domanda polis, al pari del personale a tempo determinato, la data e la procedura nella quale ha presentato in precedenza, il certificato di disoccupazione.

2) D: Posso partecipare sia per i posti comuni che di sostegno? R: Sì. Fermo restando il possesso dei requisiti (diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o laurea in scienze della formazione primaria, servizio prestato in una scuola statale per due annualità anche non continuative negli ultimi otto anni e ove si concorra per il posto di sostegno, anche diploma di specializzazione), il bando offre un ventaglio di quattro possibili candidature:

  1. posto comune scuola primaria;
  2. posto comune scuola dell’infanzia;
  3. posto sostegno infanzia;
  4. posto sostegno primaria.

Il candidato può presentare domanda per uno o più dei posti su indicati.

3) D: Il Bando prevede il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Io vorrei partecipare per diverse tipologie di posto o per la stessa tipologia di posto nei due gradi di scuola considerati. Come devo effettuare il pagamento? R: Il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più tipologie di posto o ordini di scuola, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna tipologia di posto / ordine di scuola per cui si concorre. È possibile effettuare più pagamenti in un’unica soluzione.

4) D: Il servizio che ho prestato in una scuola dell’infanzia paritaria integra le due annualità, anche non continuative, previste dal bando come requisito di partecipazione? R. No. Il servizio utile ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione è esclusivamente quello svolto presso scuole primarie o dell’infanzia statali, come docente di posto comune o di sostegno, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2010/11 e l’anno scolastico 2017/18.

5) D: Come calcolo l’annualità utile ai fini della partecipazione al concorso? R. L’annualità è tale se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico o se ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia. Si considera valido ai fini del possesso dei requisiti concorsuali anche il servizio prestato in parte su posto di sostegno, in parte su posto comune, purché nello stesso ordine di scuola.

6) D: Che cosa s’intende con l’espressione ‘servizio specifico’? R. Per servizio specifico s’intende il servizio prestato nello stesso ordine di scuola. Pertanto, il candidato che abbia prestato i due anni di servizio su posto comune o su posto di sostegno, ovvero abbia prestato un anno scolastico di servizio su posto comune della scuola primaria e un altro anno scolastico su posto di sostegno sempre della scuola primaria, potrà presentare domanda di partecipazione al concorso in quanto risulta soddisfatto il requisito delle due annualità di servizio specifico. Viceversa, non assolve al requisito richiesto il candidato che abbia maturato le due annualità di servizio parte nella scuola dell’infanzia, parte nella scuola primaria.

7) D: Se invio la domanda in formato cartaceo con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico Regionale della regione dove intendo sostenere la prova o presso la sede centrale del Ministero, la domanda ha lo stesso valore di quella inviata tramite Polis? R. No. L’inoltro telematico della domanda di partecipazione attraverso il sistema informativo POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale. Come chiarito nel bando, le istanze presentate con modalità diverse non saranno procedibili.

8) D: È valido il servizio prestato in scuole diverse nello stesso anno scolastico? R. Sì, purché il servizio sia stato prestato nello stesso ordine di scuola (solo infanzia / solo primaria).

9) D:È valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08? R. Sì, certo.

10) D: Ho diversi periodi di servizio prestato nello stesso anno scolastico come docente a tempo determinato nella scuola primaria / dell’infanzia. Come devo dichiarare i servizi? R. Nel caso di servizi non di ruolo che si sovrappongono si possono presentare 3 situazioni: – i due servizi coincidono completamente: in questo caso deve essere dichiarato solo uno dei servizi; – un servizio è completamente incluso in un altro: in questo caso deve essere dichiarato il periodo di servizio più ampio; – i due servizi si sovrappongono solo per un periodo: in questo caso deve essere dichiarato un unico periodo di servizio indicando come data di inizio quella del servizio che inizia prima e come data finale quella del servizio che termina dopo.

11) D: Perché nella mail pervenuta da Istanze on line si parla di domanda “inoltrata per convalida”? R. Ferma restando la possibilità di controllo e verifica sul contenuto della domanda prodotta dal candidato da parte dell’USR responsabile della procedura (art. 3 comma 4 del bando), il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l’aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR. Se ‘sconosciuto’ al sistema, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di abilitazione/specializzazione e di servizio richiesti per partecipare al concorso. Tali dichiarazioni dovranno essere successivamente verificate per la convalida dall’USR responsabile della procedura concorsuale. Le domande trasmesse tramite le Istanze on line del MIUR, pertanto, possono avere i seguenti due stati della domanda:

  • domanda “inoltrata”, se quanto dichiarato dal candidato nell’istanza di partecipazione (titoli di abilitazione / specializzazione/ servizio) già inoltrata, coincidono con i dati del docente già acquisiti al sistema informativo e presenti nella banca dati del Miur (validazione tecnica della domanda, suscettibile di controllo successivo da parte dell’USR responsabile della procedura);
  • domanda “inoltrata per convalida”, qualora questa corrispondenza ‘tecnica’ tra quanto dichiarato dal candidato e i dati presenti a sistema non vi sia. In tal caso, il controllo sarà a cura dell’USR responsabile della procedura (validazione amministrativa da parte dell’USR)

L’ulteriore verifica e validazione da parte dell’USR competente avviene per esempio nei seguenti casi:

  • candidati per il posto di sostegno che conseguano la specializzazione entro il primo dicembre 2018 (candidati inclusi con riserva);
  • candidati per posto comune o di sostegno i cui titoli di accesso non risultano, in tutto o in parte, già acquisiti al sistema informativo e ai quali il sistema abbia chiesto di autocertificarne il possesso tramite la compilazione di sezioni dedicate sul modello di istanza presente su POLIS;
  • candidati per posto comune o di sostegno che siano in attesa del documento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero e per il quale, entro la data termine per l’inoltro della domanda, abbiano prodotto domanda alla Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (candidati inclusi con riserva).

12) D:Ho il diploma del liceo socio psicopedagogico conseguito entro l’A.S. 2001/2002. Se posseggo le due annualità di servizio specifico richieste nel bando, posso partecipare al concorso? R. Sì.

13) D:Sono un docente di ruolo in possesso dei requisiti di servizio richiesti. Posso dichiarare il servizio prestato con un’unica data di inizio e di fine? R. No, i sevizi devono essere dichiarati per singolo anno scolastico anche se il servizio di ruolo non si è interrotto.

Si ricorda ai pensionandi che l’adesione al Fondo Credito INPS è facoltativa ma deve essere chiesta entro l’ultimo giorno di servizio.

Chi, una volta valutata la convenienza o meno, desidera aderire per il resto della vita pensionistica al fondo, deve esprimere tale volontà nella domanda di pensione indirizzata all’Ente di previdenza, mettendo un segno di spunta nella casella “ di aderire a Fondo Credito”.

Si ricorda che in attività di servizio la ritenuta, come si può evincere dal cedolino, è dello 0,35% e da pensionati si riduce allo 0,15 %.

Le percentuali sono da calcolare sul lordo mensile sia dello stipendio che della pensione.

Vantaggi: aderendo al Fondo Credito, un pensionato con un lordo mensile di € 2.000 avrà una trattenuta mensile di € 3.00.

Avrà, altresì, la possibilità di continuare ad usufruire, come quando era in servizio, delle richieste:

  • per piccoli prestiti: fino a due mensilità, senza richiesta di alcuna documentazione;
  • prestiti pluriennali quinquennali: restituibili in 60 rate mensili;
  • prestiti pluriennali decennali: restituibili in 120 rate.

I prestiti pluriennali, contrariamente a quanto previsto per i piccoli prestiti, sono finalizzati per sostenere delle spese rientranti in uno specifico elenco (quinquennali o decennali).

Sono comunque previste richieste di specifiche documentazioni.

Si invitano gli interessati a valutare bene la situazione, tenendo anche in considerazione la possibilità di utilizzare queste procedure per aiutare economicamente i figli.

Si è tenuto, a Lisbona,  il Convegno  “Professionisti e sindacati dell’istruzione: orizzonte 2025” organizzato dalla CESI, la Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti, di cui la Confsal è uno dei membri italiani.

Questa mattina il Segretario generale, Elvira Serafini, in rappresentanza della Confsal e dello SNALS, ha partecipato alla tavola rotonda “Il ruolo delle parti sociali nel migliorare la percezione della professione insegnante: quale il contributo delle parti sociali in termini pratici?”.

Riportiamo, di seguito, l’intervento del Segretario generale SNALS-Confsal:

LISBONA 22-23 NOVEMBRE 2018

“Professionisti e sindacati dell’istruzione: Orizzonte 2025”

TAVOLA ROTONDA

“Il ruolo delle parti sociali nel migliorare la percezione della professione insegnante: quale contributo delle parti sociali in termini pratici?”

Intervento Elvira Serafini(CONFSAL) Italia

A nome dello SNALS, della Confsal e mio personale, porgo i miei saluti alla CESI, all’Accademia, ai relatori di questa tavola rotonda e a tutti i partecipanti.

Il tema assegnato è particolarmente impegnativo perché chiama in causa il ruolo del sindacatonella società attuale, in un momento in cui le forme di rappresentanza e di partecipazione sono messe in discussione dai mutamenti della società e del mondo del lavoro.

Trasformazioni che investono il ruolo delle istituzioni educative e dei loro operatori, in primo luogo degli insegnanti. Richiamo sinteticamente quattro punti di attenzione che caratterizzano il contesto attuale e che hanno grande influenza sulla funzione degli insegnanti e sulla loro considerazione sociale.

Il primo punto: il cambiamentoprofondo nel modo di apprendere e di studiare degli studenti, di trattare le conoscenze e di rivolgersi alle fonti di informazioni. Cambia però anche il loro sistema di relazionarsi con gli adulti che educano e insegnano. Da ciò deriva la necessità di un ripensamento sugli ambienti di apprendimento, sul profilo professionale dei docenti e sulle loro competenze: tutto ciò però non deve tradire la loro funzione di costruttori di sapere e di pensiero critico e libero.

Il secondo punto: la mancanzadi una condivisione dei valori in campo educativo, in una società che va verso una concezione troppo utilitaristica dell’istruzione, dove non trova spazio, accanto alla costruzione delle competenze, l’indicazione dell’orizzonte di senso e di significato della conoscenza e della cultura nella vita delle persone, nella società e nell’economia.

Il terzo punto: la presenza di un quadro generaledi frammentazione, di isolamento, di solitudine, anche tra i giovani, mentre non è chiarociò che va chiesto alla scuola, che non può essere un “contenitore” di tutte le emergenze educative e sociali. Ciò è dovuto anche alla famiglia e alla società che hanno ceduto gran parte delle loro funzioni alla scuola, a cui delegano molti compiti educativi, l’orientamento ai valori e ai comportamenti socialmente accettabili, il sostegno alle molte fragilità dei giovani di oggi, il contrasto ai fenomeni di marginalizzazione e prevaricazione.

Il quarto punto: la diffusione di fenomeni complessiCi troviamo ad affrontare nuovi processi, alcuni dei quali rappresentano sfide ai nostri strumenti di interpretazione e di intervento: la globalizzazione, i flussi migratori, gli squilibri sociali, l’innovazione tecnologica, le disuguaglianze nelle condizioni economiche, nelle opportunità di vita e, soprattutto, nei livelli d’istruzione.

Sono tutti fenomeni presenti nei processi nazionali e sovra-nazionali che stimolano a interrogarci sull’assetto della società e a riflettere sugli obiettivi formativi della scuola, sui diritti e sulla dignità di ciascuna persona che la scuola deve tutelare e sul ruolo degli insegnanti.

Quale contributo può dare il sindacato?Ritengo che l’azione delle parti sociali possa e debba essere fondamentale perchépossono operare a livello di politiche generali e settoriali, all’interno dei singoli Paesi e a livello europeo, affinché si possano affermare alcuni fondamentali principi e ottenere le conseguenti misure.

Indico, in sintesi, cinque priorità e piste di intervento.

La prima priorità: mettere l’educazione al centro delle politiche.L’educazione deve rappresentare la questione centrale della discussione pubblica, al pari dell’economia di cui si discute tutti i giorni, ma dove non trova spazio la riflessione sulla povertà educativa. La serietà degli studi, la conoscenza e la cultura sono strumenti per il riconoscimento del merito e per la mobilità sociale, sono un fattore di contrasto delle discriminazioni sociali ed economiche, sono indispensabili presupposti per una società democratica che fa propri i valori dell’integrazione, dell’inclusione e della promozione delle eccellenze.

Il sindacatodeve mettere al centro della sua azione e delle sue rivendicazioni la centralità della persona e deve porsi l’obiettivo dell’accesso universale all’istruzione sia dei giovani che degli adulti a partire dal diritto al continuo incremento delle conoscenze e abilità. In tal modo sirispondealle sfide dei nuovi processi di organizzazione, di produzione e di digitalizzazione, che richiedono competenzepiù elevate e l’attivo coinvolgimento delle persone.

La rivendicazione di questo dirittoper le persone e per i lavoratori contribuisce a dare un ruolo strategico agli insegnanti, a ogni livello e in ogni istituzione dove si esercita la loro professione.

La seconda priorità:riconoscere il ruolo sociale della scuola e degli insegnantie adottare misure a sostegno della professionalità.Le scuolesono un presidio di legalità, di convivenza civile, di integrazione e di accoglienza, di vera resistenza verso una “cultura” che non ha certo l’obiettivo della scuola: quello di formare persone libere.

Mi riferisco alla capacità della scuola di promuovere la formazione di tutti e di ognuno, di accogliere anche gli alunni con cittadinanza non italiana, i minori non accompagnati, i giovani negli istituti carcerari e negli ospedali.

Mi riferisco, in particolare, all’esperienza italiana di garantire nelle classi comuni il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità. Quando parliamo di scuola ci riferiamo a un mondo complesso dove sono in gioco bisogni formativi differenziati che hanno bisogno di concrete misure.

Il sindacatoin Italia sta ancora conducendo una dura battaglia affinché ciò che la legge previde si traduca in effettivecondizioni per la scuola e per la sua “missione istituzionale” rivolta a tutti i giovani.

Ancora oggi stiamo conducendo la nostra battaglia contro la carenza di insegnanti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità, l’insufficienza di fondi per una formazione in servizio mirata, la realtà di scuole con troppi studenti e di classi troppo numerose, il fenomeno del precariato. Tutto ciò impedisce efficacia educativa, relazioni costruttive e controllo sui comportamenti.

Queste condizioni influiscono direttamente sull’esercizio della funzione docente, creano demotivazione e stress e generano nell’opinione pubblica una percezione di non qualità sia rispetto alle scuole sia ai singoli professionisti dell’istruzione.

Attraverso gli strumenti della partecipazione sindacale e la contrattazione stiamo mantenendo un forte presidio su tutti questi fenomeni con proposte concrete su investimenti finanziari e processi organizzativi.

La terza prioritàcostruire un’alleanza tra istituzioni.Le politiche educative e formative hanno bisogno di una svolta culturale e di una  responsabilità collettiva. Non è questione di individuare soggetti che devono assumersi responsabilità singole, ma piuttosto quella della messa in campo di intelligenza, creatività e cultura che tutti siamo chiamati a mobilitare per interpretare scenari nazionali e mondiali e bisogni diffusi.

Occorre creare un nuovo contesto di alleanze tra istituzioni nazionali e locali che operano a garanzia dell’interesse pubblico; serve anche re-interpretare l’alleanza scuola-famiglia e a darle nuove pratiche, soprattutto rispetto agli episodi di violenza e prevaricazione verso gli insegnanti che sono sempre più frequenti.

La scuola non può essere lasciata solae non basta che l’amministrazione si costituisca parte civile nelle aule dei tribunali, anche se è un atto importante. Serve piuttosto una presa di coscienza dell’intera società.

Il sindacato, corpo intermedio e presente ai tavoli di confronto di tutti i livelli territoriali e istituzionali, deve dare il suo contributo perché le scelte siano indirizzate verso l’istruzione e la ricerca, che hanno effetti significativi anche in campo economico.

I dati confermano che aziende con imprenditori e lavoratori più istruiti si posizionano meglio sul mercato, hanno tenuto meglio la crisi economica, sono più produttive, aumentano l’uso delle tecnologie e attivano processi innovativi.

Tutto ciò ha impatti rilevanti: sull’aumento dei posti di lavoro, sulla crescita economica, sull’occupabilità delle persone e sulla loro soddisfazione lavorativa.

La quarta priorità: valorizzare gli insegnanti attraverso icontratti collettivi. Il Contratto di lavoro deve rimanere la strumento principale per valorizzare tutte le professionalità all’interno della scuola e principalmente quella dei docenti e per tutelare l’autonomia e la libertà d’insegnamento e di ricerca.

In questo momento in cui in Italia si sta discutendo la manovra finanziaria dove devono essere inserite le risorse per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoroper il personale dell’Istruzione e della Ricerca.

Lo Snals – la federazione che rappresenta scuola, università, alta formazione artistica e musicale e enti pubblici di ricerca – insieme alla Confsal -la confederazione generale dei lavoratori autonomi – stanno seguendo, con grande attenzione e determinazione, l’intero iter parlamentare della legge di bilancio.

Vogliamo valutare il Governo nella sua volontà di considerare la scuola settore di investimento e non di spesa e di riconoscere agli insegnanti italiani il diritto ad avere retribuzioni almeno pari alla media dei Paesi dell’eurozona.

Il prestigio sociale passa anche attraverso stipendi che riconoscano finalmente il loro impegno e il loro ruolo nella società.

Il sindacatonon solo deve dare voce al diffuso disagio e difendere diritti, ma deve anche raccogliere la volontà dei lavoratori della scuola di riconquistare credibilità e autorevolezza.

Obiettivi del nostro sindacato sono, dunque, retribuzioni europee e il riconoscimento di un ruolo che non deve essere appiattito su logiche impiegatizie e burocratiche, ma che deve riprendersi lo spazio di decisione sull’organizzazione del lavoro. Per questo siamo impegnati a riportare importanti materie del rapporto di lavoro nella contrattazione sindacale, sottraendole all’esclusivo potere della parte datoriale, che nel caso italiano è lo Stato.

La quintapriorità: considerare gli insegnanti costruttori di una nuova EuropaL’orizzonte europeo, al quale occorre dare una diversa prospettiva, deve trovare nell’istruzione e nella cultura il suo pilastroper politiche di maggiore attenzione ai diritti, alla coesione sociale e alle istanze dei cittadini e dei lavoratori, rispetto alle esigenze dell’economia e della finanza.

È indispensabile un’Unione Europea che riprenda in mano la sua vocazione culturale coniugandola con l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo sostenibile.

Il sindacatodeve porre con forza la questione degli investimenti nel settore dell’istruzione e della ricerca, nella promozione della professionalità degli insegnanti e nell’interazione con le politiche attive per il lavoro.

Il futuro è l’innovazione, la formazione e la professionalizzazione dei lavoratori per creare nuovi posti di lavoro e migliore occupazione.

Sono convinta che la CESI e tutti i Sindacati Indipendenti possono essere determinanti nella costruzione di una vera Unione europea tra istituzioni e popoli, dove gli insegnanti giocano un ruolo veramente cruciale.

news

La nota Miur n. 50912 del 19 novembre 2018 fornisce indicazioni e ripartizioni dei fondi per le iniziative formative, per l’anno scolastico in corso, rivolte ai docenti, ai docenti neoassunti e all’inclusione.

Il Piano nazionale di formazione, previsto dalla Legge 107/2015 e normato nel DM 797/2016 , quest’anno scolastico 2018/2019  arriva all’ultima annualità del primo triennio.

La legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, previsione normativa che va letta in relazione con le disposizioni dello Stato Giuridico del personale (T.U.297/1994) e del CCNL 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018. Il contratto sottoscritto con le organizzazioni sindacali non ha mutato il quadro previgente, che riporta la formazione in servizio al concetto di diritto-dovere del singolo operatore ma ha definito con chiarezza il ruolo del Collegio dei Docenti di ogni istituzione scolastica che ha il compito di individuare i bisogni e gli impegni per la cura della professionalità dei docenti. Infatti Le modalità di svolgimento della formazione in servizio vengono deliberate dal Collegio dei docenti, sulla base del PTOF, al cui interno un adeguato spazio dovrà essere riservato al Piano delle azioni formative. L’obiettivo del Piano è quello di rispondere alle esigenze di formazione dei singoli docenti da inserire nel quadro di sviluppo e miglioramento propri di ogni scuola (con riferimento a PTOF, RAV e PdM).

Il D.M. 797 /2016 individua 9 priorità nazionali a cui ricondurre i contenuti delle diverse azioni, i vari livelli e sottolinea l’esigenza di qualificare le metodologie formative, evitando di ridurre i percorsi formativi a meri corsi di aggiornamento, di carattere prevalentemente trasmissivo.

Le attività formative dovranno essere svolte e rendicontate entro l’a.s.2018-2019 e comunque non oltre il 30 novembre 2019.

La presente nota precisa che,in attesa della definizione del CCNI relativo ai criteri generali di ripartizione delle  risorse per il personale docente ed il personale ATA, queste vengono allocate su 319 scuole polo. Inoltre indica l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche, unitamente a quelle dedicate alla formazione dei docenti neo-assunti e alla formazione sull’inclusione. Le risorse ammontano per quest’anno ad euro  29.678.555,00, a cui vanno aggiunti altri fondi di minore entità disponibili in attuazione di altri dispositivi normativi, quali quelli per l’inclusione e per l’anno di prova e formazione dei neo-assunti. Si aggiungono poi, le risorse previste con la Carta del docente di 500 euro annui che costituiscono una ulteriore opportunità di sostegno indiretto alla formazione dei docenti.

Avvicinandosi la conclusione del primo Piano triennale della formazione il Miur, di intesa con INDIRE, intende procedere ad un’azione di monitoraggio sugli standard di qualità per esso previsti. Già la piattaforma SOFIA consente di disporre ai vari livelli di un quadro ampio di informazioni, utili a cogliere le tendenze in atto, i bisogni formativi ricorrenti, l’apporto dei diversi soggetti alla governance dell’offerta. Per tale ragione, le scuole sono invitate ad inserire nella piattaforma SOFIA le iniziative formative del suddetto Piano, in modo da rendere più organica ed esaustiva la conoscenza delle iniziative in atto. L’iscrizione alla piattaforma SOFIA di tutti i docenti in servizio rappresenta un obiettivo che tutte le scuole dovrebbero perseguire nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di qualità esposti nel D.M. 797/2016 la nota richiama alcuni punti di attenzione:

–    operare perché i bisogni formativi espressi dalle scuole (singole o associate in reti di scopo) trovino la giusta considerazione nei piani costruiti a livello territoriale;

–    fare in modo che i piani delle scuole diano rilievo ai bisogni formativi dei singoli docenti, con particolare riferimento alle specificità disciplinari;

–    favorire il ricorso ad attività di ricerca didattica e formazione sul campo incentrate sull’osservazione, la riflessione, il confronto sulle pratiche didattiche e i loro risultati, evitando trattazioni astratte e accademiche;

–    valorizzare le scuole e le esperienze di carattere innovativo, promuovendo forme di gemellaggio, scambio di docenti, visiting;

–    coinvolgere, in modo più incisivo, le strutture universitarie, le associazioni professionali, gli enti e i soggetti qualificati/accreditati, per arricchire la qualità culturale, scientifica, metodologica delle attività formative.

Nota DGPER prot 50912 del 19 novembre 2018.pdf SITO (1) ripartizione fondi attività formative docenti

Con Nota prot. 19534 del 20 novembre 2018 vengono forniti ulteriori chiarimenti del Miur per la tempistica con la quale deve essere approvato e comunicato alle famiglie il PTOF per il triennio 2019/2022 e le modalità con cui le famiglie devono esprimere il consenso, ove ricorra, al fine della partecipazione degli alunni e studenti alle attività extracurriculari ivi previste.

Viene ribadita la necessità della predisposizione del PTOF entro un termine antecedente alle iscrizioni per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa della scuola ed effettuare una scelta consapevole in merito all’iscrizione. Per la scuola secondaria le famiglie dovranno sottoscrivere inoltre il patto educativo di corresponsabilità.

Tutte le attività extracurriculari, anche quelle aggiunte nel corso dell’anno scolastico, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie o degli studenti maggiorenni, soprattutto per quelle che prevedono l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto alle indicazioni nazionali di riferimento. Comunque sempre con l’auspicio che ciò avvenga entro il termine di scadenza delle iscrizioni.

La nota in oggetto precisa inoltre che la partecipazione alle attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’art. 9 del D.P.R. 275/99, è facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi studenti maggiorenni. In caso di non accettazione gli studenti possono astenersi dalla frequenza.

Per quanto riguarda il contributo volontario viene altresì precisato alle scuole di limitare la previsione di attività che presuppongono un contributo economico da parte delle famiglie per consentire e favorire la più ampia partecipazione possibile. Le stesse scuole sono invitate a ricorrere, nell’ambito dell’autonomia, ad attività di sponsorizzazioni o ad individuare altre forme di contribuzione a favore delle famiglie meno abbienti.

Il 16 novembre è stato pubblicato (G.U. n. 267) il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Cominciamo l’analisi del testo con alcuni   chiarimenti circa l’interpretazione da fornire all’articolo 39,rubricato come “Manutenzione degli edifici scolastici”, che sta suscitando perplessità e allarme.

Innanzi tutto , trattandosi di fonte normativa di rango secondario, il regolamento non può in alcun modo modificare le disposizioni impartite con norme primarie e, nello specifico, con la legge 23/1996 (“Masini”).

Inoltre, si fa riferimento sempre e solo a “possibilità” e non a “obblighi”, per cui sono ingiustificate le preoccupazioni che vedono in questo articolo la fonte di ulteriori responsabilità per i ds, fermo restando che queste come già detto potrebbero discendere solo da disposizioni legislative primarie.

Il primo comma dell’articolo 39 del D.I. 129/2018 riporta pedissequamente il contenuto del terzo comma dell’articolo 4 della legge 23.

Il DS ha quindi facoltà (non obbligo) di chiedere all’ente locale di essere delegato a provvedere alla sola manutenzione ordinaria, ovviamente con i fondi erogati da quest’ultimo.

Il secondo comma fa riferimento alla possibilità di disporre l’effettuazione di interventi “indifferibili ed urgenti”anticipando i relativi fondi – se  tali fondi esistano – e chiedendo poi all’ ente locale di restituirli.

Questo comma, a ben vedere, tutela l’operato dei numerosi ds  che, a fronte di ritardi ed inadempienze dell’ente, hanno deciso di intervenire per garantire il servizio e per eliminare fonti di pericolo.

L’ente locale è adesso più chiaramente tenuto a rifondere le spese anticipate.

Lo Snals è a completa disposizione per assistenza  nell’attività di recupero di tali crediti.

Il terzo comma riguarda i rarissimi casi di scuole proprietarie dei loro immobili e prevede che la relativa manutenzione sia effettuata con fondi propri, naturalmente se questi esistono.

Il quarto comma, infine, riguarda la manutenzione straordinaria e appare in contrasto con la fonte primaria (legge 23/1996, art. 4) poiché tale forma di manutenzione non risulta delegabile alla scuola neanche dietro accordo con l’ente proprietario.

In ogni caso si tratta, anche qui, di una facoltà e non di un obbligo. L’art.39 quindi  nella sostanza  specifica  norme già esistenti.

Ancora una volta si scrive  su chi possa fare le cose e non con quali mezzi le possa fare.

Le scuole non hanno fondi disponibili, le più fortunate ne hanno comunque molto pochi. Gli enti locali versano in situazioni altrettanto difficili.

Servirebbe inserire nella legge di bilancio più risorse per la sicurezza delle scuole.

Questa è l’unica strada da percorrere .

 

 

Mercoledì 14 novembre 2018, la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019.

Il Ministro ha illustrato gli articoli relativi al proprio dicastero, precisando alcuni temi già anticipati durante il suo intervento al convegno nazionale Snals-Confsal dello scorso 7 novembre, in particolare quello relativo alle modifiche del percorso di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria (art.58).

Un punto importante riguarda il riferimento alle risorse per il rinnovo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art.34: 1,7 miliardi annui per la ripresa della contrattazione e la stabilizzazione dell’elemento perequativo previsto dal CCNL 2016-2018 per il personale scolastico. Non è chiaro, però, per quale ragione il Ministro non abbia ricompreso anche il personale degli altri settori del Comparto Istruzione e Ricerca che usufruiscono anch’essi dell’elemento perequativo.

In ogni caso, la cifra indicata dal Ministro per il rinnovo contrattuale non è assolutamente adeguata alle necessità della categoria e basta a malapena a sopperire alle necessità di stabilizzare l’elemento perequativo. Sulla necessità di risorse consistenti per il prossimo contratto lo Snals Confsal si è espresso chiaramente anche attraverso la Mozione finale del Consiglio nazionale di Roma, 7-8 novembre 2018.

Come si evince dalla lettura della trascrizione dell’audizione, la maggior parte degli interventi normativi previsti nella legge di bilancio riguarda le problematiche della scuola (dall’imposta sostitutiva per le lezioni private all’istituzione delle équipeterritorialiformativeperl’innovazionedidatticae digitalenellescuole, dalla dotazione organica per l’insegnamento dello strumento nei licei musicali alla revisione dell’alternanza scuola-lavoro).

Il Ministro si è poi soffermato su alcuni provvedimenti che intervengono sull’Università, come il reclutamento di 1000 ricercatori di tipo B e l’abolizione delle “cattedre Natta”, cioè la chiamata diretta di professori universitari, nonché un aumento del fondo di finanziamento ordinario per gli atenei pari a 100 milioni di euro annui dal 2020.

Nulla che riguardi l’AFAM, invece, né gli Enti pubblici di ricerca, per i quali c’è solo un generico auspicio che nel corso dell’iter parlamentare si possano trovare risorse per l’aumento del fondo ordinario d’ente.

Allegato: Trascrizione intervento Bussetti (file PDF)

Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001 con tali modalità: “1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”. (art. 55 comma 1-Disposizioni transitorie e finali).

Il programma annuale delle scuole relativo all’esercizio finanziario 2020 dovrà essere redatto sulle base dei principi indicati nei primi tre articoli del Regolamento e dovrà essere in stretta connessione con il PTOF.

Il collegamento tra Piano dell’Offerta Formativa e programma annuale era già espressamente sancito all’art. 2 del DI 44/01, per il quale nella relazione con cui il dirigente propone il programma “sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.)”. Anche per il PTOF, nel decreto 129/2018, al primo comma dell’articolo 4 del Capo II dedicato al programma annuale si legge: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”.

Dunque si conferma la coerenza tra programma e piano.

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 (in considerazione della imminente pubblicazione del nuovo Regolamento) sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.

Resta la questione relativa all’esercizio provvisorio (ora gestione provvisoria art. 6) di cui all’art. 8 DI 44/01.

Se al programma si applicano le norme vigenti sino al 31 dicembre 2018, si pensa che esse possano estendersi anche alla possibilità di approvazione entro il termine perentorio di febbraio 2019 (sebbene a quella data viga il nuovo regolamento), come del resto lascerebbe intendere anche la flessibilità temporale di cui alla nota del 31 ottobre, che parla di proroga dei termini del regolamento del 2001 e non di applicazione di una nuova tempistica.

L’art. 5 del decreto 129/2018 dispone: “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. … 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma “entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina”.

Il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di “illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione”, dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera se non vuole essere commissariato per l’adempimento.

ALCUNE PRINCIPALI NOVITÀ

I principi fondanti enunciati nel nuovo Regolamento sono due: maggiore chiarezza e trasparenza; semplificazione ed efficienza della spesa.

Nell’articolo relativo alla predisposizione del programma annuale va precisato che la relazione deve evidenziare in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Quindi le istituzioni scolastiche, che ogni anno, tra mille polemiche, raccolgono i contributi dei genitori per assicurare agli alunni attività aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, dovranno rendicontare come intendono spendere questi fondi in fase di programmazione e, a consuntivo, come queste cifre sono state effettivamente spese.

Si riducono i tempi di avvio della gestione provvisoria: con il regolamento attuale si parla di gestione provvisoria solo se il Programma Annuale non viene approvato entro 45 giorni dalla scadenza del 31 dicembre; d’ora in avanti, invece, il dirigente scolastico sarà tenuto ad informare l’Ufficio Regionale già nei primissimi giorni di gennaio (e precisamente nel primo giorno lavorativo successivo al 31 dicembre).

Le scuole potranno occuparsi in proprio di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici, su delega dell’ente proprietario; sarà possibile effettuare lavori urgenti salvo richiedere all’ente proprietario il rimborso delle spese sostenute.

Sparisce il vecchio tetto dei 2 mila euro per gli acquisti da farsi senza gara e viene introdotto il limite di 10 mila euro entro il quale le scuole potranno ricorrere all’affidamento diretto.

Sarà invece necessario aprire una gara ad almeno 5 diversi soggetti per le forniture di beni e servizi di importo compreso fra 10 mila e 135 mila euro.

Allegato: Miur_DM_129-18_Regolamento_Amm-contabile