Il Miur ha pubblicato il decreto n. 769 del 26/11/2018, relativo  agli esami di Maturità, come previsto dal D.lgs. 62/2017 che riforma l’esame di Maturità a partire dal corrente anno scolastico.

La prima grande novità è rappresentata dal numero delle prove: due scritti invece di tre,con l’eliminazione  quindi della terza prova, elaborata dalle commissioni, e una conseguente maggiore importanza delle  due prove predisposte a livello nazionale.

Con il decreto,inoltre, vengono adottati i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e le “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”, previsti dall’articolo 17, commi 5 e 6 del decreto 62/2017.

Al fine di illustrare le novità introdotte dal D.lgs. n. 62/2017, in tema di esami di maturità,sono state previste, dal 27 novembre al 20 dicembre 2018, conferenze di servizio su tutto il territorio nazionale rivolte ai dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie di secondo grado organizzate dalle direzioni regionali.

Ora vediamo nel  dettaglio alcune caratteristiche delle prove d’esame :

Prima prova

Durata:  6 ore

Tipologie:

  1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
  2. Analisi e produzione di un testo argomentativo
  3. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Seconda prova

La seconda prova scritta del 20 giugno potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio.

La scelta da parte del Miur  delle discipline su cui i maturandi dovranno mettersi alla prova avverrà a gennaio.

Intanto i quadri pubblicati  consentono di avere uno schema chiaro di come potrebbe essere composto lo scritto, indirizzo per indirizzo, materia per materia.

Per il Liceo classico. la prova sarà articolata in due parti.

Ci sarà una versione, un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull’opera, preceduta e seguita da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata.

Seguiranno tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano e alla sua collocazione storico-culturale.

Il Ministero, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, potrà optare anche per una prova mista, con entrambe le discipline caratterizzanti, Latino e Greco.

Per lo Scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. Anche in questo caso la prova potrà riguardare ambedue le discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica.

Per i Tecnici la struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere,seguita da una seconda parte, con una serie di quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo.

Anche in questo caso  potranno essere coinvolte più discipline.

Per i Professionali la seconda prova si comporrà di una parte definita a livello nazionale e di una seconda parte predisposta dalla Commissione, per tenere conto della specificità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.

Prova Orale

La commissione potrà proporre  ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera.

Il candidato deve esporre anche le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte, con una breve relazione o un elaborato multimediale nonché  le conoscenze e le competenze maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione.

Quadri di riferimento

I Quadri di riferimento sono stati elaborati per percorsi di studio e  forniscono indicazioni relative a:

-caratteristiche nuclei tematici fondamentali

-agli obiettivi delle prove

-criteri di valutazione delle prove

-alla struttura delle prove d’esame;

  • Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni;
  • Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni dei  settori economico e tecnologico;
  • Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato.

Per i codici d’esame di Stato che comportano prove  specifiche e differenziate (le cosiddette “curvature”), è stato  elaborato uno specifico Quadro da inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d’esame.

 

Per la prima prova scritta, le griglie presentano indicatori generali che si riferiscono a tutte le tipologie testuali e indicatori specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie.

Per quanto riguarda la seconda prova scritta,che si svolgerà il 20 giugno 2019 le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova.

DM 769

QDR prima PROVA 26 novembre

QDR_Licei_26 novembre (3)

QDR_Professionali 26 novembre

QDR_Tecnici_26 novembre

 

 

 

pensioni

Al contrario dei salari e degli stipendi, che a seguito di contrattazioni sono rivalutati periodicamente, le pensioni sono perequate annualmente nel mese di gennaio in base ad un indice Istat legato ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’inflazione media rilevata nell’anno precedente.

Praticamente nel mese di gennaio viene applicato in via provvisoria il rilevamento calcolato dopo il 30 settembre dell’anno precedente.

Infine, entro il 31 dicembre l’indice viene calcolato in via definitiva.

Se differisce da quello provvisorio sarà oggetto di conguaglio di cui si avranno gli effetti un anno dopo, cioè a gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato applicato l’indice provvisorio.

Il D.M. 16.11.2018 del MEF ha disposto:

–    la conferma dell’aumento percentuale, dell’1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017, a partire dall’1 gennaio 2018;

–    la nuova percentuale di variazione dell’1,1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018, a partire quindi dall’1 gennaio 2019 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo).

L’indice definitivo dall’1/1/2018 non ha subito variazione rispetto a quello provvisorio dell’1,10% e pertanto non ci sarà alcun conguaglio e per il nuovo anno la perequazione comporterà un aumento di +1.10%.

Dal 2019 si tornerà alla procedura del calcolo in vigore fino al 2011 e quindi i pensionati avranno la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in misura totale senza riduzioni o penalizzazioni.

Negli anni dal 2012 al 2018 per varie disposizioni (Fornero, Letta e Renzi) tale procedura era stata applicata solo per le pensioni che non superavano tre volte il trattamento minimo dell’INPS.

Verrà quindi ripristinato il sistema che prevede la rivalutazione su fasce di importo che si riassumono nella tabella che segue (elaborata secondo i dati pubblicati dal prof. Renzo Boninsegna della Segreteria Provinciale dello SNALS di Verona del 19.10.2018):

Fascia Importo

Indice perequazione

Rivalutazione provvisoria

Fino a tre volte il trattamento minimo

€ 1.522,26 (507,42×3)

100%

1,10 %

Fino 5 volte il trattamento minimo € 2.537

90%

0,990%

Oltre 5 volte il trattamento minimo

75%

0,825%

 

Aumento perequazione pensioni dall’1 gennaio 2019

            Importo mensile lordo 2018             (euro) Aumento lordo mensile 2019 (euro)

Importo mensile lordo con perequazione (euro)

1.000

11,00 1.011,00

1.100

12,10 1.112,10
1.200 13,20

1.213,20

1.300

14,30

1.314,30

1.400

15,40

1.415,40

1.500

16,50

1.516,50

1.600

17,51

1.617,51

1.700

18,50

1.718,50

1.800

19,49

1.819,49

1.900

20,48

1.920,48

2.000

21,47

2.021,47

2.100

22,46

2.122,46

2.200

23,45

2.223,45

2.300

24,44

2.324,44

2.400

25,43

2.425,43

2.500

26,42 2.526,42
2.600 27,31

2.627,31

2.700

28,14 2.728,14
2.800 28,96

2.828,96

2.900

29,79 2.929,79

3.000

30,61

3.030,61

3.100 31,44

3.131,44

3.200

32,26 3.232,26
3.300 33,09

3.333,09

3.400

33,91 3.433,91
3.500 34,74

3.534,74

3.600

35,56

3.635,56

3.700

36,39

3.736,39

3.800

37,21 3.837,21
3.900 38,04

3.938,04

4.000 38,86

4.038,86

Ieri, 29 novembre 2018, alle ore 15,00 si è svolto presso il MIUR il previsto incontro di approfondimento tecnico sugli aspetti applicativi dell’art 39 del Decreto 129/2018.

L’Amministrazione ritiene tale articolo migliorativo rispetto al corrispondente art. 46 del DI 44/2001, perché perimetra in modo preciso e attento l’ambito e le responsabilità del Dirigente rispetto agli interventi di manutenzione degli edifici scolastici.

Lo SNALS ha sottolineato come, invece, il comma 2 non sia sufficientemente esaustivo nel dettagliare responsabilità e fondi da utilizzare.

Lo SNALS ha inoltre reiterato la richiesta di rinviare l’applicazione del DI 129/2018 all’anno scolastico 2020/21 ritenendo il testo di difficile interpretazione e applicabilità, considerate le ristrettezze dei tempi e la mancata formazione del personale.

La proposta della Commissione Europea per il bilancio pluriennale 2021-2017 dell’UE è uno stanziamento di 100 miliardi di euro per ricerca ed innovazione nel nuovo programma europeo ribattezzato “Orizzonte Europa”.

L’attuale programma in scadenza Orizzonte 2020 ha rappresentato un successo per l’Europa ma l’Italia non ha saputo utilizzare i fondi assegnati e la spesa , a livello nazionale, è stata di gran lunga al di sotto in termini percentuali, delle risorse finanziarie messe a disposizione, nonostante la presenza dell’’Agenzia per la coesione territoriale, agenzia pubblica italiana, vigilata direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione territoriale.

L’Agenzia è stata istituita ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 101/2013, acquisendo parte delle funzioni del soppresso Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ed ha il compito di fornire supporto all’attuazione della programmazione comunitaria e nazionale (cicli 2007-2013 e 2014-2020), attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi operativi e agli enti beneficiari degli stessi, oltre ad attività di monitoraggio e verifica degli investimenti e di supporto alla promozione e al miglioramento della progettualità e della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.

Essa promuove lo sviluppo economico e la coesione al fine di eliminare il divario territoriale all’interno del Paese e rafforzare la capacità amministrativa della PA e deve rispondere ai fabbisogni di sviluppo dei territori per creare condizioni strutturali utili al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La sua funzione principale , in sintesi, è quella di declinare con chiarezza attraverso bandi i programmi operativi (PO).

Per la programmazione 2014 – 2020 l’Unione Europea ha assegnato all’Italia oltre 46,4 miliardi distribuiti in 75 programmi tra nazionali e regionali attraverso tre fondi: fondo sviluppo regionale, fondo sociale, fondo di coesione. La spesa effettuata a ridosso della penultimo anno della programmazione Europa 2020 si attesta intorno all’8% dell ‘ammontare complessivo. Quindi è decisamente inadeguata ed insufficiente.

Tra le principali novità del nuovo programma “Orizzonte Europa”, c’è la creazione di un Consiglio europeo dell’innovazione (CEI), che dovrebbe servire da referente unico per portare dal laboratorio al mercato le più promettenti tecnologie ad alto potenziale e rivoluzionarie e aiutare le start-up e le imprese più innovative a sviluppare le loro idee. Il nuovo CEI contribuirà a individuare e finanziare le innovazioni ad alto rischio e in rapida evoluzione che hanno forti potenzialità di creare nuovi mercati.

“Orizzonte Europa” prevede inoltre nuove missioni Ue per la ricerca e l’innovazione incentrate sulle sfide per la società e la competitività industriale (dalla lotta contro il cancro ai trasporti puliti o alla rimozione della plastica dagli oceani). Il programma intende anche massimizzare il potenziale di innovazione in tutta l’Ue, raddoppiando il sostegno fornito agli Stati membri in ritardo con gli sforzi per mettere a frutto il loro potenziale nazionale di ricerca e innovazione.

Dinanzi al nuovo scenario prospettato è auspicabile per l’Italia che l’Agenzia preposta per la gestione e la fruizione dei fondi messi a disposizioni cambi la governance per ottenere migliori e più efficaci risultati in termini di fruizione e spesa dei finanziamenti ricevuti dall’UE su tutto il territorio nazionale.

Si è tenuto, nel pomeriggio del 29 novembre 2018, l’atteso incontro al Miur sul prossimo concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. In particolare, il Miur ha presentato alle OO.SS. le seguenti tre bozze di decreti ministeriali:

1)  bozza del DM concernente le disposizioni sul concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame ed i relativi programmi;

2)  bozza del DM concernente la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

3)  bozza del DM concernente i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Nei prossimi giorni i testi saranno trasmessi al CSPI per i prescritti pareri.

Il concorso avrà validità biennale (2020/2021 e 2021/2022) e sarà bandito a livello regionale per un totale di 10.183 posti solo nelle Regioni che presentano una effettiva vacanza e disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia e nelle quali le graduatorie di merito del 2016 siano esaurite o non sufficientemente capienti.

Per accedere al concorso sarà necessario il diploma magistrale ed il diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguiti entro l’a.s. 2001/02, ovvero la laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo estero equipollente. Per i posti di insegnamento sul sostegno sarà necessaria la relativa specializzazione.

La bozza di Decreto ministeriale concernente le disposizioni sul concorso prevede che, nel caso in cui il numero dei candidati a livello regionale sia superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, possa esserci una prova preselettiva. A tal riguardo lo Snals ha chiesto di non prevedere prove pre-selettive di accesso. La procedura concorsuale si articolerà in una prova scritta (di 180 minuti e composta da tre quesiti) ed una prova orale.

Per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli lo Snals ha chiesto un adeguato riconoscimento al possesso della laurea in Scienze della formazione primaria (i titoli culturali e professionali saranno valutati fino ad un massimo complessivo di 20 punti) e l’abbassamento del punteggio minimo richiesto per superare sia la prova scritta che quella orale (da 28 punti a 24 punti).

Si è svolto  il previsto incontro sul contratto della mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019-20 fra il Miur e le rappresentanze sindacali.

Lo Snals ha chiesto ed ottenuto di analizzare la bozza del contratto condivisa con i sindacati,articolo per articolo, in incontri calendarizzati con l’Amministrazione, ribadendo la assoluta necessità che il lavoro di stesura finale del contratto triennale sia ampiamente concordato.

L’Amministrazione, in apertura di incontro, ha espresso riserve sulla possibilità dei docenti di presentare annualmente la domanda di mobilità, quando non accontentati con l’assegnazione su scuola da loro esplicitamente richiesta, incontrando l’immediata opposizione dello  Snals su questo punto che ha ribadito il diritto del docente non accontentato su scuola di avere annualmente la possibilità di partecipare alla mobilità.

Lo Snals ha poi contestato l’introduzione dell’aliquota del 50% dei posti disponibili per i trasferimenti all’interno della provincia da posto di sostegno a posto comune, chiedendo, invece, che l’Amministrazione si faccia carico della formazione dei docenti di ruolo interessati al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

Lo Snals ha infine ottenuto che l’assegnazione dei docenti ai posti situati in sedi ubicate in comuni diversi, rispetto a quello sede di organico, siano assegnati salvaguardando la continuità didattica ed il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità ed i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

 

Si è tenuta  nei giorni scorsi presso il Miur  la riunione con le rappresentanze sindacali  sulla ricognizione delle risorse disponibili destinate al personale Ata.

Per la parte pubblica erano presenti la dott.ssa Novelli e il dott. D’amico.

Ad inizio seduta l’amministrazione ha fatto presente che al momento non ha a disposizione  dati certi per le risorse destinate all’anno finanziario 2019, perché la legge di bilancio non è ancora stata approvata.

Pertanto occorre aspettarne l’approvazione da parte del Parlamento, la firma del capo dello Stato,la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore   per avere i dati certi riguardanti le risorse della formazione.

Lo Snals ha chiesto di conoscere quante risorse sono state destinate alla formazione delle posizioni economiche e di queste risorse quante ne sono state impegnate.

L’amministrazione ha risposto che attualmente sono ancora disponibili per le posizioni economiche circa €172000, cifra che avrebbe potuto formare circa 3400 unità di personale.

Inoltre l’Amministrazione ha comunicato di aver attivato una ricognizione delle risorse  presso le scuole, dando loro tempo per la comunicazione fino al 10 gennaio 2019, per conoscere  l’esito dell’utilizzo dei fondi per le posizioni economiche.

Al fine di migliorare il funzionamento delle segreterie delle scuole, le rappresentanze sindacali hanno chiesto che siano investite le risorse anche per le figure professionali che provengono da altro profilo.

E’ stato ribadito da parte di tutte le OO.SS la necessità di avere un contratto integrativo unico contenente ogni tipo di risorsa  destinata alla formazione (fondi PON, posizioni economiche, formazione dei neo assunti ecc..).

Per realizzare ciò occorre fare una richiesta al Capo dipartimento riguardante i diversi fondi destinati alla formazione,chiedendo l’apertura di un tavolo congiunto con tutti i dipartimenti del Miur che erogano i fondi per la formazione.

 

Avverso il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria (Pubblicato sulla G.U. n. 89 del 09.11.2018) l’ufficio legale SNALS propone al momento le azioni di seguito specificate.

La scadenza delle adesioni è il 10.12.2018. Pertanto, entro il 10.12.2018 tutti gli interessati dovranno far pervenire la documentazione presso la Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI (compresa la scheda di adesione e la procura da compilare e scaricare dal sito) e dove potranno ricevere tutte le informazioni utili o il supporto materiale per la compilazione della documentazione da presentare per il ricorso.

I documenti che occorrono sono:

1. la scheda di adesione sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
2. la procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
3. copia domanda cartacea di partecipazione al concorso inviata con racc. a.r. oppure a mezzo pec entro e non oltre il 12 dicembre 2018;
4. copia delle ricevute delle raccomandate oppure delle pec;
5. copia del bonifico per partecipare al concorso;
6. copia del titolo di studio o certificazione;
7. copia ulteriori titoli valutabili;
8. copia documento di riconoscimento;
9. copia dei certificati di servizio (scuola statale o paritaria) o autocertificazione.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i ricorsi non completi di documentazione da consegnare in originale alla Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI.

Per aderire al ricorso e ricevere la documentazione da firmare, cliccare sull’azione di riferimento:

  1. Azione n. 16/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 senza i due anni di servizio statale;
  2. Azione n. 17/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  3. Azione n. 18/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria senza i due anni di servizio statale;
  4. Azione n. 19/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  5. Azione n. 20/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai diplomati magistrale ante 2002 che concludo i 2 anni di servizio dopo la scadenza di presentazione della domanda e nell’a.s. 2018/2019;
  6. Azione n. 21/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – senza servizio svolto;
  7. Azione n. 22/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – con due anni di servizio svolto (nelle scuole statali) nelle classi di concorso PPPP oppure EEEE;
  8. Azione n. 23/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai docenti che hanno svolto i 2 anni di servizio prima degli ultimi otto anni;
  9. Azione n. 24/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera ai fini del punteggio e non previsto nella tabella di valutazione dei titoli per il concorso riservato per la scuola primaria e infanzia;
  10. Azione n. 25/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle scuole comunali per il computo dei due anni utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la scuola dell’infanzia;
  11. Azione n. 26/2018 per l’ammissione al concorso, infanzia e primaria, per color che hanno prestato 24 mesi di servizio in scuola statale in più di due anni di servizio;
  12. Azione n. 27/2018 per l’esclusione del servizio prestato come insegnati di religione di religione cattolica per il computi dei 2 anni utili per l’accesso al concorso per la scuola primaria;
  13. Azione n. 28/2018 per l’esclusione del servizio svolto dai docenti che  hanno computo i 2 anni utili mediante la partecipazione al progetto “diritti a scuola”.

 

È in discussione , per la sua approvazione, alla VII Commissione del Senato, la proposta di legge relativa alla modifica del comma 131 della legge detta” Buona Scuola” in materia di contratti a tempo determinato del personale docente sulla scia di quanto stabilito nel Decreto Dignità.

Eliminare questa clausola che impedisce a chi ha lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali e che aggira la normativa europea che pone un limite ai contratti a termine è assolutamente la giusta direzione, condivisa ampiamente dallo Snals. Infatti se un contratto è reiterato per più di tre annualità questa è la prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

La norma in oggetto, secondo la ratio del legislatore dell’epoca, non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si è rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come è rischia di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

La relazione dell’on. Barbaro espone con chiarezza le innumerevoli criticità di tale norma evidenziando la profonda ingiustizia di trattamento in essa contenuta perché costituisce l’esatto contrario di quanto indicato da tempo dall’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo e non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto.

Come riportato nella relazione, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/ 70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Su questi temi sono state discusse petizioni presso il Parlamento europeo e presentato un reclamo al Consiglio d’Europa; di recente è stata assunta la decisione di rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente scolastico con più di trentasei mesi di servizio svolto. La sentenza della Corte di giustizia europea assume importanza decisiva in quanto certifica che l’Italia ha abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori. Va precisato però che i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati esclusivamente in una scuola statale; sono escluse le paritarie.

La proposta di legge del DDL 355 contiene due articoli. L’art. 1 si declina in tre commi: 131, 131 bis e 131 ter:

Nel comma 131 viene espressamente stabilito che se i docenti, il personale educativo e ATA hanno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili hanno diritto ad essere stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al capoverso 131-bis si stabilisce che alla scadenza del terzo anno di servizio, ai docenti, al personale educativo e ATA è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell’ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.

Il capoverso 131-ter inserisce una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti, quel personale educativo e ATA che, allo scadere dei tre anni di servizio, si trovino nell’impossibilità di conseguire la stabilizzazione a causa di carenza di posti.

Viene precisato nel disegno di legge che la norma tutela esclusivamente coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su posto vacante e disponibile (destinatari della disposizione recata dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della citata direttiva 1999/70/CE) e non anche coloro che hanno prestato servizio per lo stesso periodo di tempo su posti meramente disponibili (non vacanti nell’organico di diritto, disposto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concertato con il Ministro dell’economia e delle finanze e approvato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri) o in supplenze temporanee. In tali ultime due ipotesi infatti, pur verificandosi di fatto la stessa evenienza («servizio prestato per 36 mesi anche non continuativi»), diversa ne è la causale.

Nel caso dei posti vacanti e disponibili ricorre infatti la fattispecie prevista analiticamente dalla direttiva 1999/70/CE, nel caso dei posti disponibili in via di mero fatto o delle supplenze temporanee su posti di titolari assenti lo strumento del contratto a tempo determinato è invece utilizzato nel modo corretto (sono posti la cui esistenza è limitata all’anno scolastico o a un termine ancora più breve, legato al ritorno in servizio del titolare) e quindi non ricorrono gli estremi della tutela della direttiva europea.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals è un primo passo: è un provvedimento che deve essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

L’articolo 13 della Legge di bilancio 2019 attualmente in corso d’esame parlamentare contiene modifiche alla disciplina dell’attribuzione del credito d’imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo.

Pur riguardando essenzialmente l’ambito della ricerca industriale, la materia interessa anche gli Enti pubblici di ricerca e le Università, utilizzabili come partner aziendali nelle attività di ricerca e sviluppo, e, in ultima analisi, è una questione che investe le relazioni pubblico/privato nella ricerca.

Ricordiamo che il credito d’imposta è un’agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte delle spese sostenute per attività riconducibili alla ricerca e allo sviluppo (spese per il personale interno dell’azienda addetto alla ricerca, sviluppo di prototipi, spese per contratti di ricerca “extra muros” con enti di ricerca, atenei, spin off, quote di ammortamento per macchinari).

L’introduzione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stata pensata dal legislatore come uno strumento di stimolo della ricerca privata che, in Italia, soffre tradizionalmente rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa. L’innovazione di processi e prodotti dovrebbe, infatti, far crescere la competitività delle industrie nazionali.

Sulla reale efficacia di questo strumento il dibattito è aperto, c’è però da dire che esso è stato introdotto da pochi anni e che avrebbe bisogno di un più attento monitoraggio.

Il credito d’imposta è disciplinato nell’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013, come successivamente modificato (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal “decreto dignità”, D.L. n. 87 del 2018).

La legge di bilancio attualmente in parlamento conferma la misura, ma per certi versi la depotenzia.

Le novità principali introdotte nell’articolo 13 riguardano il dimezzamento della quota di spese agevolabile, che passa in alcuni casi dal 50% al 25%, e dell’importo annuo massimo concedibile che scende da 20 a 10 milioni di euro.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le spese per il personale sono ammissibili al credito solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Invece il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, è una spesa agevolabile al 25%.

Relativamente a quali spese per contratti di ricerca sono ammissibili, l’articolo 13 distingue tra quelle per le quali continua a valere il credito d’imposta al 50% e quelle per le quali viene introdotto il credito al 25%.

Restano al 50%:

  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, a condizione che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. A tale scopo verrà effettuato il controllo a fini civilistici (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Passano al 25%:

  • contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate precedentemente. Restano valide le precisazioni fatte sopra circa la non appartenenza al medesimo gruppo dell’impresa committente ed i relativi controlli.

Le misure sopra esposte intendono orientare una relazione tra imprese, enti di ricerca e università, nonché tra imprese e start-up e PMI innovative. In questo senso sembrano essere dirette a favorire l’innovazione e la ricerca. Resta però dimezzato il tetto di spesa agevolabile e questo depotenzia di fatto la misura in questione.

Per concludere, l’articolo 13 introduce tra le spese agevolabili quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Infine, vengono introdotti alcuni adempimenti certificativi per il riconoscimento e per l’utilizzabilità del credito d’imposta.