IDENTIFICARE, PREVENIRE E GESTIRE FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ad un anno dall’entrata in vigore della Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni” e con l’introduzione delle nuove norme introdotte dal GDPR in materia di privacy nuove responsabilità investono educatori e professionisti chiamati a rispondere concretamente ai bisogni di prevenzione, sensibilizzazione e diritto alla cura di bambini e ragazzi coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo. La replica dell’unico corso con certificazione su questi temi dedicato agli insegnanti si terrà a Milano il 5 e 6 ottobre nella sede di Pepita Onlus di viale Sondrio 7 il 5 e il 6 ottobre 2018; per gli insegnanti sono previsti 2 crediti CFU riconosciuti per la formazione obbligatoria prevista dal MIUR; per gli educatori e per tutte le professioni con obbligo di ECM, sono previsti 17,2 crediti.

Il percorso formativo è stato appositamente studiato per:

  • analizzare gli aspetti giuridici, sociologici, psicologici e tecnici legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
  • approfondire gli aspetti legali e conoscere tutte le novità introdotte dalla L.71/2017 e dall’entrata in vigore del GDPR in materia di Privacy
  • imparare a riconoscere i segnali di disagio
  • applicare nel contesto operativo linee guida d’intervento efficaci per contrastare i fenomeni, sostenere la vittima e responsabilizzare il bullo
  • promuovere un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network
  • stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi.

Al termine dei due giorni è previsto l’esame on line di certificazione CYBERSCUDO Battilbullismo a cura di AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico e Pepita Onlus per attestare le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.

I temi affrontati durante il corso si concentreranno su:

  • Cosa s’intende e quali sono le condizioni affinché si possa parlare di bullismo e di cyberbullismo –Mara Ghidorzi (Afol Metropolitana).
  • La condivisione del proprio corpo sul web: Sexting e Sextortion – Ivano Zoppi (Pepita Onlus – CO.NA.CY).
  • Quali sono le implicazioni legali di un atto di bullismo e cyberbullismo – Marisa Marraffino (Studio Marraffino).
  • Le nuove norme introdotte dal GDPR in materia di privacy – M. Marraffino.
  • Quali novità introduce la Legge 71/2017 contro il cyberbullismo – M. Marraffino
  • Come riconoscere i primi campanelli d’allarme e attivare linee di intervento – Maria Assunta Zanetti (Università di Pavia).
  • L’autolesionismo on line: cosa s’intende, come si diffonde e come aiutare i ragazzi – Maria A. Zanetti.
  • Un Focus sugli aspetti relazionali e comunicativi: come rispondere a situazioni di disagio – I. Zoppi.
  • Conoscere il funzionamento dei principali social network e sistemi di messaggistica utilizzati dai ragazzi – I. Zoppi o Privacy e Identità digitale – I. Zoppi.

Quota di partecipazione: 165€ (IVA Inclusa). Sede del corso: Pepita Onlus, Viale Sondrio 7, 20124 Milano (MM3 Sondrio). Le iscrizioni sono aperte fino al 2 ottobre; è possibile versare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario, direttamente online oppure usufruendo della Carta Docente (Piattaforma MIUR Sofia).

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 324-Segr/ES/Com_ricorsi_FIT

 

Oggetto: Comunicazione appello: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT).

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione.

Quindi, ad oggi qualsiasi appello avverso le precedenti ordinanze di rigetto emesse dal TAR in data 7 agosto 2018 ed in data 1 agosto 2018 è privo di fondamento e potrebbe comportare la condanna alle spese giudiziarie.

Pertanto, l’Ufficio Legale si riserva di decidere le azioni opportune da intraprendere, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, a cui è stata sollevata la questione da parte del Consiglio di Stato.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL 

F.to Elvira Serafini

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

 

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 325-Segr/ES/Com_docenti_ITP_II_Fascia

 

Oggetto: DOCENTI ITP LEGITTIMATI A RIMANERE IN II FASCIA.

 

In merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR con la circolare n. 37856 del 28/08/2018 ha fornito le seguenti indicazioni:

Vanno inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP in possesso di titolo di abilitazione;
  • gli ITP che hanno beneficiato di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato.

Vanno depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
  • gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato sfavorevole;
  • gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni;

in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, ad oggi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Legale solo gli ITP che hanno proposto l’azione 100 atteso che c’è stata una sentenza positiva – anche se appellata – del TAR hanno diritto a permanere in II fascia. L’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato deve ancora essere fissata (RG 259/18).

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

Sì definitivo al Senato del DL Milleproroghe

Nella seduta del 20 settembre, l’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl n. 717-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe); i voti favorevoli sono stati 151, 93 i contrari e due le astensioni.

Tra le misure per la scuola:

–    Confermata la soppressione della norma che prevede l’inserimento «nella fascia aggiuntiva» delle graduatorie a esaurimento per gli insegnanti abilitati entro l’anno scolastico 2017/2018 e per coloro che hanno diplomi magistrali ante 2001/2002 o diploma tecnico.

Pertanto le GAE non sono suscettibili di modifica con ulteriori fasce e la loro validità rimane fino al loro esaurimento.

Riguardo all’elemento perequativo introdotto con gli ultimi contratti del pubblico impiego, l’INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”.
Dal punto di vista retributivo, come chiarisce il messaggio INPS, l’elemento perequativo è assimilabile all’assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.
Praticamente:
a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR
b) quindi non è utile per determinare l’importo della buonuscita o del TFR;
c) non è utile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
d) è utile però a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l’importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.

Va, inoltre, ricordata l’anomalia di questo elemento della retribuzione di cui il contratto ne prevede la corresponsione da marzo a dicembre 2018.

INPS: Messaggio numero 3224 del 30-08-2018

pensioni

Molti lavoratori appartenenti al personale della scuola, avendo presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici relativi ai servizi prestati in passato e agli anni di laurea, non avendo ancora avuto notizie in merito, si sono allarmati alla lettura del messaggio n. 3190 del 22.08.2018 e, precisamente, al punto 9 che si trascrive:

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per i riscatti che devono,
dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nella ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo di riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in un’unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

Dalla lettura è chiaro che tale procedura riguarda solo le pensioni liquidate in regime di Totalizzazione e Cumulo contributivo.
Per il personale della scuola, invece, la cui pensione non viene liquidata in regime di Totalizzazione o Cumulo, resta valida la procedura in base alla quale i periodi riscattati, per essere valutabili ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari richiesti per il collocamento in pensione e per il calcolo del suo ammontare, non necessitano del pagamento dell’onere richiesto ma è sufficiente l’accettazione dell’importo relativo dovuto e le modalità del pagamento.

Ricordiamo che è attualmente in vigore la prassi, speriamo ancora per poco, che le domande di riscatto, pur presentate negli anni 80/90, vengono lavorate dall’Amministrazione al momento della domanda di pensionamento dell’interessato. Viene
poi comunicato al pensionando il decreto di riscatto e l’eventuale importo dovuto sia in unica soluzione che rateizzato. L’interessato, qualora ritiene favorevole il riscatto, potrà accettare quanto comunicato e quindi da quel momento i periodi oggetto del riscatto concorrono sia al raggiungimento dei requisiti pensionistici che all’importo della pensione.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poiché nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

Si è svolto oggi 20 settembre 2018 alle ore 10.00, presso il Miur, l’incontro concernente la bozza del D.M. per la procedura concorsuale straordinaria per l’infanzia e la primaria prevista dell’art.4 della legge n.96/18.

Ha introdotto i lavori la dott.ssa Maria maddalena Novelli coadiuvata dal dott. Giuseppe Mignosi illustrando la bozza del D.M. nel suo articolato e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Lo Snals ha rilevato una incongruenza relativamente ai requisiti di ammissione poichè nei due anni richiesti non è contemplato il servizio prestato nelle scuole paritaria mentre lo stesso servizio è valutabile nei titoli di servizio.

L’amministrazione ha preso atto della posizione dello Snals e si è riservata di consultare l’ufficio legislativo.

Per il servizio è stato dibattuto il termine “specifico” intendendosi quello prestato rispettivamente nell’ordine dell’infanzia e primaria.

Per il servizio di sostegno è stato concordato che esso sarà considerato valido come servizio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai posti di sostegno anche senza la specializzazione purchè essa sia stata conseguita successivamente e attualmente in possesso dal richiedente.

E’ stato precisato, altresì, che per concorrere alla procedura dei posti comuni il servizio specifico (nella scuola dell’infanzia e primaria) prestato sui posti di sostegno è valido ai fini dell’ammissione al concorso per i posti comuni.

Inoltre l’Amministrazione è stata favorevole a riconoscere una maggior valutazione al servizio prestato sul sostegno al fine di favorire una maggiore copertura sui posti di sostegno.

L’Amministrazione ha comunicato che le griglie di valutazione per la prova orale saranno uniche su tutto il territorio nazionale. Per tutti i punti, in ogni caso, l’Amministrazione ha precisato che si sarebbe consultata con l’Ufficio Legislativo.

Infine, è stato chiesto se si conoscono già dei tempi per l’uscita del bando. L’Amministrazione non ha dato risposte precise riferendo che occorre fare tutti i passaggi compreso quello del parere CSPI.

UE-Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente.

In merito alle competenze chiave per l’apprendimento permanente il 22 maggio è stata emanata una nuova Raccomandazione che sostituisce la precedente datata 18 dicembre 2006. La raccomandazione è diretta agli Stati membri e rappresenta  un punto di riferimento e di guida per i governi  in materia di istruzione e formazione.

Nel documento del consiglio dell’Unione Europea  dopo essere stata ricordata la precedente raccomandazione che è stata  un  “riferimento per lo sviluppo di istruzione, formazione e apprendimento orientati alle competenze” si rileva come le competenze necessarie oggi siano diverse da cui la necessità di nuove indicazioni:

  • più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti- .

Anche alla luce  di indagini statistiche relative ai risultati degli apprendimenti, agli Stati membri vengono raccomandate diverse azioni fra le quali sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità. Non manca il documento di raccomandare agli Stati membri di:

“facilitare l’acquisizione delle competenze chiave grazie all’utilizzo delle buone pratiche”, “incorporare nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento le ambizioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), in particolare dell’SDG 4.7, anche promuovendo l’acquisizione di conoscenze sulla limitazione della natura multidimensionale dei cambiamenti climatici e sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze :

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica; “aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue”,
  • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
  • competenza digitale; “innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
  • competenza in materia di cittadinanza; “promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
  • competenza imprenditoriale; “incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un’esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione scolastica”
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Ad ogni competenza è dedicata una descrizione analitica sulle conoscenze, abilità e nell’ultima parte atteggiamenti che determinano  il suo sviluppo. Il nuovo  documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale.

Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave, che individua tre argomenti:

  • Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, collaborazione intersettoriale,
  • educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari,
  • apprendimento basato sull’indagine e sui progetti,
  • sulle arti e sui giochi, metodi di apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di tecnologie digitali,
  • esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi,
  • formativi e di altro tipo nelle comunità locali.
  • Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca.
  • Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare la descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, formativa  e convalida ai livelli opportuni dei risultati dell’apprendimento ottenuti con l’apprendimento non formale e informale.

Il Dirigente Scolastico  sulla base della realtà in cui la scuola opera  con il suo atto di indirizzo, può indirizzare il collegio a ripensare il curricolo per competenze inserito nel piano triennale dell’offerta formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, riprogettare i percorsi educativi e didattici per inserire  nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove indicazioni fornite dalla Raccomandazione del 2018.

UE

 

Dal 12 settembre  l’applicazione carta del docente è stata riaperta per consentire la gestione del bonus.  Ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/2017 gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

La piattaforma è utilizzabile dai docenti di ruolo, anche in part time, che non l’hanno ancora fatto e per i docenti neoimmessi. Chi ha già provveduto alla registrazione negli anni precedenti non deve far nulla. Il docente neoimmesso in ruolo o il docente che non si è registrato precedentemente, deve  farlo :on c’è una data ultima per la registrazione.

Per l’iscrizione alla  piattaforma https://cartadeldocente.istruzione.it/,   è necessario che il docente sia munito di codice SPID.

Per richiedere detto codice sono necessari: un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente, un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Il gestore del servizio, a cui ci si rivolge, potrebbe richiedere di fotografare e allegare il documento di identità e la tessera sanitaria nel format di registrazione.

La Carta, prevista dalla legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), anche per questo anno scolastico mette a disposizione di ogni docente 500 euro per l’acquisto di libri e testi, pubblicazioni e riviste, hardware e software, biglietti per musei, mostre, eventi culturali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, corsi per attività di aggiornamento e qualificazione professionale, iscrizione a corsi di laurea.

In data 18 settembre 2018 è stata presentata disdetta all’ARAN e al MIUR del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, sottoscritto lo scorso 6 settembre dallo SNALS Confsal, come atto formale dovuto ai sensi del comma 4, art 2 del CCNL suddetto che scade il 31 dicembre 2018.

Riportiamo, di seguito, la nota: