Si informano tutti gli iscritti che lo Snals Bari-Bat sta organizzando
corsi di preparazione in presenza per :
-concorso straordinario bis docenti
-concorso per dirigente scolastico
-concorso per dirigente tecnico
Tutti gli iscritti interessati sono invitati ad inviare una mail
di pre-adesione indicando i loro dati anagrafici,numero di cellulare , indirizzo mail
e l’attuale posizione lavorativa all’indirizzo :
dematteis@snalsbari.it
Grazie per la collaborazione

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. Serve l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per la quale si partecipa.Si tratta dei posti residui delle immissioni in ruolo 2021/22. La procedura era stata prevista dall’art. 59 del Decreto Sostegni bis, poi ripresa e modificata dal Milleproroghe 2022.

Domande fino al 16 giugno
I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”
Si accede all’istanza tramite il seguente indirizzo: https://concorsi.istruzione.it/piattaformaconcorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, presentano domanda, a pena di esclusione, per un’unica regione con posti a disposizione e per una sola classe di concorso. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni TrentinoAlto Adige e Valle d’Aosta.
E’ possibile partecipare solo per la scuola secondaria. Il concorso straordinario bis non è stato indetto per i posti di sostegno, nè per infanzia /primaria.
Guardiamo nel dettaglio
A)I requisiti necessari per poter partecipare al nuovo concorso straordinario
Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta
• abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente I 24 CFU non sono richiesti come requisito di accesso
• non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
• c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
• una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
• Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
• i docenti non compresi tra quelli che sono stati assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22. Chi ha partecipato alla procedura da GPS ma non è stato assunto potrà partecipare.
• i docenti (abilitati o non abilitati) che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.
Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.
Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti
• 2017/18
• 2018/19
• 2019/20
• 2020/21
• 2021/22
Si ricorda che per annualità di servizio l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021/22, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.
L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.
Perciò si ribadisce serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.
Dove avranno luogo le prove del concorso
Il concorso si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Tuttavia, in presenza di un esiguo numero di aspiranti che abbiano presentato domanda, l’art. 2, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 prevede che possano essere disposte eventuali aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati.
L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
In cosa consisterà la prova orale del concorso
Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108 spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria.
La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline.
La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente.
Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Non c’è un punteggio minimo per il superamento della prova
Come sarà valutata la prova
Quadri di riferimento per la valutazione della prova saranno quelli riportati al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.

Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti.
Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti
Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
Composizione della graduatoria
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” nè scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4.
Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
ATTENZIONE !
Saranno validi gli stessi titoli valutati nelle procedure concorsuali ordinarie. A spiccare in questo caso però è la mancata valorizzazione del titolo di servizio):
“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ”
Si attribuisce Punti 1,25 per ciascun anno di servizio.
Dunque il servizio valutabile ai fini della graduatoria è solo quello prestato nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa. IN questo caso non è necessario – come per il titolo di accesso – che il servizio sia stato prestato esclusivamente nelle scuole statali, vale anche il servizio prestato nelle scuole paritarie o negli IeFP per insegnamenti riconducibili alla classe di concorso.
Gli anni di servizio prestati in altre classi di concorso possono dunque essere utilizzati per raggiungere le tre annualità previste per l’accesso, ma non valgono come altro titolo ai fini dell’inserimento in graduatoria
Quando avverranno le assunzioni
Nel 2022/23 i vincitori saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo dovranno frequentare uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.
Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24
Corso di formazione
Il corso di formazione: il decreto prevede che i docenti vincitori partecipino, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione di 40 ore, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.
Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
In questo caso il servizio prestato nel 2022723 verrebbe valutato quale incarico a tempo determinato.
FAQ
1) Sarà possibile partecipare al concorso straordinario bis anche solo per conseguire l’abilitazione nella classe di concorso in oggetto?
La risposta è negativa: il concorso straordinario bis, introdotto dal decreto Sostegni bis poi modificato dal Decreto Milleproroghe 2022 non è da intendere come un corso abilitante, ma come procedura finalizzata al ruolo.
Il concorso straordinario bis nasce per non “sprecare” i posti autorizzati dal MEF per le assunzioni dell’anno scolastico 2021/22, con accantonamento dei posti da destinare al concorso ordinario DD n. 499 del 21 aprile 2020, in corso di svolgimento.
In questo modo i posti sono “congelati” per i precari. Non sono stati quindi utilizzati nè per la mobilità 2022/23 dei docenti di ruolo, nè saranno utilizzati per le prossime immissioni in ruolo.
2) Quando si consegue l’abilitazione ?
Al termine della procedura, non nella prova orale che si svolgerà in base alle indicazioni del bando. E neanche a fine percorso di formazione e anno di prova.
Il decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 prevede all’art. 19 comma 4 “All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi”
Quindi bisogna rientrare in graduatoria con punteggio prova orale + punteggio titoli, poi completare tutto il percorso previsto dalla procedura concorsuale, compreso l’anno di formazione e il relativo esame, per potersi considerare in ruolo. Avuto il ruolo, si avrà anche l’abilitazione.
3) Come si accede alla graduatoria
Si entra in graduatoria con il punteggio della prova orale e il punteggio dei titoli, entro il numero dei posti messi a bando.
non c’è punteggio minimo per superare la prova quindi non ci saranno bocciati .
Formata la graduatoria, i docenti otterranno per l’anno scolastico 2022/23 una supplenza finalizzata al ruolo nella provincia assegnata per scorrimento.
Concluso il percorso di formazione (40 ore e 5 CFU) e il percorso dell’anno di prova, superate le prove richieste, il docente sarà immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 nella provincia in cui ha avuto la supplenza.
In quella provincia sarà sottoposto al vincolo territoriale della legge (al momento si ipotizza triennale) prima di poter presentare domanda di mobilità.
Al concorso possono partecipare anche i docenti di ruolo. ATTENZIONE: anche per loro vale lo stesso discorso, non si tratta di un corso abilitante per poter richiedere poi il passaggio di cattedra e/o di ruolo. Si tratta di un percorso che porta ad un nuovo ruolo, possibilmente in altra provincia (questo non è possibile stabilirlo al momento). Ne abbiamo parlato in questo articolo, con la precisazione che delle conseguenze per i docenti di ruolo si dovrà ancora riparlare.
4) I docenti di ruolo possono partecipare al concorso straordinario bis ?
Al concorso possono partecipare anche i docenti di ruolo. ATTENZIONE: anche per loro vale lo stesso discorso, non si tratta di un corso abilitante per poter richiedere poi il passaggio di cattedra e/o di ruolo. Si tratta di un percorso che porta ad un nuovo ruolo, possibilmente in altra provincia
Perciò la rispsota è si purchè in possesso dei requisiti richiesti:
• a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
• non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
• c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
• una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

ATT: Anni di servizio nella paritaria non valgono come titolo di accesso ma solo per la graduatoria finale
RICAPITOLANDO
Le domande di partecipazione si presentano:
• dalle ore 9.00 del 18 maggio alle ore 23.59 del 16 giugno 2022;
• in modalità telematica tramite l’applicazione “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, cui accedere con le credenziali SPID o con quelle della Carta di identità elettronica ovvero, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio Istanze Online;

• a pena di esclusione per una sola regione (non si può presentare domanda per la Valle d’Aosta e il Trentino Alto-Adige) e per una sola classe di concorso.
Si ripete che si può presentare domanda soltanto ed esclusivamente per la scuola secondaria posto comune.
Nella domanda online l’aspirante dichiara:
• a) il cognome e il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
• b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
• c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge n. 97/2013;
• d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
• f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione va resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
• g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
• h) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
• i) l’indirizzo, comprensivo di CPA, il numero telefonico, nonché il recapito di PEO o PEC presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati predetti, contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale.
• j) se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi;
• k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, intende partecipare per la regione prescelta;
• l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso
• m) i titoli valutabili di cui all’Allegato B al decreto ministeriale;
• n) l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
• o) il consenso al trattamento dei dati personali;
• p) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del DPR n. 487/1994 (ove sono indicate le categorie che danno titolo a differenti riserve di posti e il relativo ordine di priorità);
• q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
• Le dichiarazioni suddette sono rilasciate sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

I passaggi per presentare la domanda on line

Ai fini della compilazione della domanda (dalla compilazione all’inoltro), come si legge nell’apposita guida del MI, l’aspirante deve effettuare i seguenti passaggi:
1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le credenziali in proprio possesso
2. Selezionare ISTANZE -> Presenta una domanda e dalla Lista delle istanze scegliere “Concorso straordinario posto comune scuole secondarie, ai sensi dell’art.59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021”
3. Compilare la domanda (cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”)
4. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica)
5. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda
6. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.
Come si paga il contributo segreteria
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00).
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario: sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale• IBAN – IT71N0100003245348013355005•
causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 59,• comma 9 bis, dl 73/21 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato»
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dal seguente indirizzo: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-use

POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE REGIONI
In base alla tabella dei posti per il concorso straordinario bis trasmessa dal Ministero ai sindacati, in totale sono 14.420 le cattedre disponibili. Buona parte delle assunzioni sarà effettuata al Nord. La maggiore disponibilità di posti si registra, infatti, in Lombardia, dove sono oltre 3 mila, in Veneto, dove sono più di 2 mila, e, a seguire, in Piemonte ed Emilia Romagna. Va sottolineato che anche il Lazio s posiziona tra le regioni con maggiore disponibilità, dato che i posti a bando sono oltre 1.500.
Vediamo nel dettaglio tutti i posti a concorso per ciascuna regione:
• Abruzzo – 235 posti;
• Basilicata – 58 posti;
• Calabria – 179 posti;
• Campania – 258 posti;
• Emilia Romagna – 1.247 posti;
• Friuli Venezia Giulia – 370 posti;
• Lazio – 1.566 posti;
• Liguria – 391 posti;
• Lombardia – 3.563 posti;
• Marche – 438 posti;
• Molise – 42 posti;
• Piemonte – 1.450 posti;
• Puglia – 949 posti;
• Sardegna – 395 posti;
• Sicilia – 342 posti;
• Toscana – 589 posti;
• Umbria – 143 posti;
• Veneto – 2.208 posti.

POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO
Ecco, invece, quanti sono i posti disponibili per ciascuna classe di concorso:
• A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 204 posti;
• A002 DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME – 17 posti;
• A003 DESIGN DELLA CERAMICA – 1 posto;
• A004 DESIGN DEL LIBRO – 1 posto;
• A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA – 10 posti;
• A006 DESIGN DEL VETRO – 1 posto;
• A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE – 54 posti;
• A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA – 65 posti;
• A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE – 17 posti;
• A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE – 132 posti;
• A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO – 569 posti;
• A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – 863 posti;
• A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO – 66 posti;
• A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE – 40 posti;
• A015 DISCIPLINE SANITARIE – 16 posti;
• A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA – 11 posti;
• A017 DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – 29 posti;
• A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE – 19 posti;
• A020 FISICA – 163 posti;
• A021 GEOGRAFIA – 31 posti;
• A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 1.952 posti;
• A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) – 62 posti;
• A026 MATEMATICA – 643 posti;
• A027 MATEMATICA E FISICA – 1.130 posti;
• A028 MATEMATICA E SCIENZE – 1.800 posti;
• A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 117 posti;
• A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA – 2 posti;
• A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE – 5 posti;
• A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – 63 posti;
• A035 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA – 1 posto;
• A036 SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA – 3 posti;
• A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – 56 posti;
• A038 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – 3 posti;
• A039 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI – 2 posti;
• A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – 276 posti;
• A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – 897 posti;
• A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE – 285 posti;
• A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE – 18 posti;
• A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA – 8 posti;
• A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI – 36 posti;
• A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – 27 posti;
• A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE – 107 posti;
• A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II RADO – 471 posti;
• A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 251 posti;
• A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE – 397 posti;
• A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE – 14 posti;
• A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI – 10 posti;
• A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA – 3 posti;
• A058 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA – 1 posto;
• A059 TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA – 27 posti;
• A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 219 posti;
• A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – 60 posti;
• A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA – 7 posti;
• A063 TECNOLOGIE MUSICALI – 2 posti;
• A064 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE – 1 posto;
• A065 TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE – 1 posto;
• A071 SLOVENO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENO – 5 posti;
• AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) – 20 posti;
• AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) – 15 posti;
• AA56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) – 1 posto;
• AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) – 672 posti;
• AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) – 299 posti;
• AB55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) – 3 posti;
• AB56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) – 44 posti;
• AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) – 41 posti;
• AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SPAGNOLO) – 14 posti;
• AC56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) – 13 posti;
• AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) – 7 posti;
• AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TEDESCO) – 29 posti;
• AD56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) – 1 posto;
• AF55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA) – 1 posto;
• AF56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) – 4 posti;
• AG56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) – 4 posti;
• AH56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) – 1 posto;
• AI24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) – 18 posti;
• AI55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) – 8 posti;
• AI56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) – 5 posti;
• AJ24 LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) – 1 posto;
• AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) – 14 posti;
• AK55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) – 5 posti;
• AK56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) – 6 posti;
• AL55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) – 1 posto;
• AL56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) – 7 posti;
• AM56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) – 13 posti;
• AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) – 1 posto;
• AO55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) – 2 posti;
• AS55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) – 2 posti;
• B003 LABORATORI DI FISICA – 55 posti;
• B005 LABORATORIO DI LOGISTICA – 2 posti;
• B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA – 56 posti;
• B007 LABORATORIO DI OTTICA – 17 posti;
• B008 LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA – 2 posti;
• B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE – 3 posti;
• B010 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – 2 posti;
• B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE – 164 posti;
• B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE – 167 posti;
• B013 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA – 1 posto;
• B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI – 37 posti;
• B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – 268 posti;
• B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – 291 posti;
• B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE – 446 posti;
• B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA – 125 posti;
• B019 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA – 6 posti;
• B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA – 31 posti;
• B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA – 26 posti;
• B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – 212 posti;
• B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI – 33 posti;
• B024 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE – 11 posti;
• B025 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI – 1 posto;
• B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO – 6 posti;
• B027 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO – 1 posto;
• BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) – 4 posti;
• BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) – 4 posti;
• BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) – 2 posti;
• BI02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE) – 4 posti.

Come anticipato qualche giorno fa  su questo sito  l’università di Bari ha comunicato che sta per essere emanato il decreto del rettore che abolisce la prova del test preselettivo per le scuole dell’infanzia ,la primaria e la secondaria di primo  grado visti i numeri esigui  di domande pervenute. Ne consegue che tutti coloro che hanno presentato domanda per partecipare al corso di specializzazione per il sostegno per questi tre ordini di scuola vengono direttamente ammessi alla prova scritta calendarizzata :

il   14 giugno 2022:  per la Scuola dell’Infanzia;
il  15 giugno 2022:  per la Scuola Primaria;
il  21 giugno 2022:  per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Ricordiamo che come previsto dal bando  la prova scritta

consisterà nello svolgimento di quattro quesiti a risposta aperta, sugli argomenti:

  1. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola.
  2. competenze su empatia e intelligenza emotiva.
  3.  competenze su creatività e pensiero divergente.
  4.  competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le risposte a ciascun quesito non potranno superare venticinque righi del foglio protocollo.

La prova scritta sarà valutata in trentesimi e a ciascun quesito sarà attribuito un punteggio massimo di punti 7,5.

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE D’INGRESSO PER L’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO 2022

 

Lo SNALS Bari organizza un corso di preparazione in presenza per l’accesso al TFA Sostegno per i diversi ordini di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI I° E II° GRADO.

Il corso si articolerà in 7 incontri di due ore ciascuno dalle 16.30 alle 18.30 e si terrà

in Bari via Abbrescia 98.

Di seguito il calendario del corso: l’incontro preliminare di presentazione del corso

con la prima lezione si terrà: Lunedì ’ 09 MAGGIO ALLE ORE 16.30

Per rispetto della normativa Covid SI ACCETTANO ISCRIZIONI solo FINO A 25 UNITA’.

Si chiede il massimo rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19.

Il corso, riservato agli iscritti, prevede un contributo di 100 euro che dovrà essere versato il primo giorno del corso. Sarà possibile iscriversi al sindacato il primo giorno di corso.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo via mail all’indirizzo: info@snalsbari.it entro venerdi 6 maggio e dovranno contenere i dati anagrafici, un recapito telefonico e l’indicazione dell’rodine di scuola per il quale si partecipa alla preselezione.

CALENDARIO CORSO PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO 2022

9 maggio lunedì prof.ssa Rosangela Magro:

  • Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità

          Didattica speciale: Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica

11 maggio mercoledì prof. Antonio Rago:

Dalla medicalizzazione all’analisi del contesto. ICD, ICF E ICF CY

 

12 maggio giovedì prof. Antonio Rago:

Come cambia il PEI. Decreto interministeriale n. 182/20

 

13 maggio venerdì   dott.ssa Simona Tundo:

Empatia ed intelligenza emotiva

 

17 maggio martedì prof.ssa Carmela Ponzone:

Dalla l. 517/1977 alla L. 104/92

19 maggio giovedì dott.ssa Carmela Ponzone:

Dalla l. 104/92 ai decreti della Buona scuola (L. 107/2015) passando per le linee guida del 2009 e la L. 170/10

20 maggio venerdì dott.ssa Simona Tundo:

Creatività e pensiero divergente

 

 

I partecipanti inoltre riceveranno via mail materiale di studio ed esercitazione su:

  • Competenze linguistiche e comprensione dei testi in lingua italiana
  • Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia
    delle istituzioni scolastiche (Organi collegiali, Piano triennale dell’offerta formativa, collaborazioni interistituzionali: scuola, territorio, famiglie)
  • La scuola nella costituzione- dall’autonomia scolastica alla legge 107.

Il segretario provinciale

Prof. Vito Masciale

 

Tanto tuonò che piovve e così sul futuro della scuola italiana dopo tanti annunci da parte del ministro Bianchi oggi è arrivata la pioggia  nell’articolo 16-ter del  decreto legge relativo al così detto PNRR2 per  il quale la commissione europea ha approvato per l’Italia il primo acconto pari a 21 miliardi di euro. Decreto che a breve approderà in Gazzetta Ufficiale, con il Parlamento che avrà da quel momento 60 giorni di tempo per apporre le sue eventuali modifiche e approvarlo in via definitiva .Nel testo del decreto attraverso significative modifiche al D.Lgs n.59 del 13 aprile 2017 si ridisegna il percorso  per accedere alla docenza e le modalità di formazione dei docenti sia in ingresso che durante l’attività lavorativa .E’ quindi evidentemente confermato il collegamento tra formazione iniziale degli insegnanti ed università.

L’art. 16-ter si occupa  quindi di formazione iniziale e continua  ed arruolamento dei docenti. Chiariamo subito che si tratta di due macro ambiti formativi.

 

Il ministro afferma :   “Oggi facciamo un ulteriore passo avanti per dare stabilità al sistema d’Istruzione . Prevediamo un percorso chiaro e definito per l’accesso all’insegnamento e per la formazione continua dei docenti lungo tutto l’arco della loro vita lavorativa. Puntiamo sulla formazione come elemento di innovazione e di maggiore qualificazione di tutto il sistema”.
“Prevediamo, poi, entro il 2024, 70.000 immissioni in ruolo, attraverso concorsi che saranno banditi con cadenza annuale. Gli insegnanti sono il perno dei nostri istituti e devono avere un quadro strutturato di inserimento, il giusto riconoscimento professionale e strumenti che consentano un aggiornamento costante, indispensabile per svolgere il loro compito di guida delle nuove generazioni. Al centro di questa riforma c’è un’idea precisa di una scuola aperta e inclusiva, che stiamo costruendo con le risorse del PNRR a disposizione e con il dialogo con tutti gli attori coinvolti”.

Vediamo adesso “COME” intende realizzare tutto questo .

 

La formazione iniziale e l’abilitazione per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria

Sono previsti:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

Durante la fase transitoria, coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle ma vogliono insegnare potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

La formazione continua e la Scuola nazionale
La formazione in servizio dei docenti diventa continua e strutturata in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo.

Viene poi introdotto un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Questa formazione sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita dalle scuole se comporterà un ampliamento dell’offerta formativa. I percorsi svolti saranno anche valutati con la possibilità di accedere, in caso di esito positivo, a un incentivo salariale.

I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione che viene istituita con la riforma e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità. La Scuola, che fa parte delle riforme del Pnrr, si occuperà anche dei percorsi di formazione di dirigenti e personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo.

Questo in sintesi  il testo adesso proviamo a fare una prima analisi :

Ore obbligatorie

Il primo contesto formativo si svolgerà “nell’ambito dell’orario di lavoro” e sarà incentrato su “una formazione obbligatoria” con argomenti “sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali”. L’impegno non sarà da poco: “nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Ore facoltative

Il secondo ambito formativo, invece, si comporrà di “un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale su base volontaria per potenziare “l‘innovazione didattica“: al termine del periodo, dopo verifiche periodiche sulle competenze acquisite, si procederà con l’assegnazione di incentivi forfettari

Faranno “parte integrante di detti percorsi di formazione” (definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione) “anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente”.

Tali ore, “ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa”, potranno essere retribuite “a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria”.

L’accesso a tali percorsi di formazione avverrà su “base volontaria”, mentre sarà “obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 9 e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024”.

“Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico”.

MA ATTENZIONE !!!

Solo la metà dei richiedenti potrà accedere al “premio”: l’Allegato A specifica infatti  che “l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo” potrà “essere riconosciuto a non più del 50 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Inoltre, l’incentivo scatterà solo “al superamento di ogni percorso di formazione” e la consistenza della somma sarà “stabilita dalla contrattazione nazionale nei limiti e secondo le modalità previste”.

Durante la formazione volontaria triennale, si attueranno “verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale” (affidata al “comitato per la valutazione” interno ad ogni singola scuola, come previsto dal Testo Unico del 1994) “nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi”.

Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione della scuola e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l’anno successivo.

Sarà la Scuola di Alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, ad avviare dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio PTOF, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.

Nella verifica dei docenti alla fine della formazione obbligatoria sarà il comitato di valutazione a tenere anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori prefissati.

 

 

QUINDI poiché i corsi non potranno iniziare prima del 2024 prima verifica finale  e i compensi che ne deriveranno verrà portata a termine solo nel 2027. Sempre se la riforma diventerà legge.

INOLTRE  negli sviluppi di carriera prefigurati nella bozza del decreto, mancano riferimenti   delle elevate professionalità, mentre si legano  la valutazione e la valorizzazione dei docenti ai soli percorsi formativi. Pertanto  non  si fa riferimento  alle funzioni di sistema che rappresentano , nei fatti, la struttura dei cosi detti “quadri” e riduce il processo di incentivazione del personale docente solo ad una  incentivazione salariale agganciata a percorsi formativi almeno triennali. Inoltre , se nel testo  si ribadisce  costantemente la volontarietà della formazione e dall’altra si limitano la valutazione dei percorsi formativi alla sola domanda dell’interessato e la conseguente erogazione di incentivi economici ad una parte dei richiedenti. Non c’è quindi collegamento fra  tale impianto formativo con le attività d’aula per  misurare  il livello e la qualità del servizio .

Concludendo almeno per il momento:

Il Ministro dell’Istruzione è rimasto indietro di due contratti da rinnovare, quello 2019-2021 scaduto da ben 40 mesi e quello 2022-2024 che sarebbe dovuto entrare in vigore dall’1 gennaio 2022 ma che per adesso vede solo l’esordio nel cedolino di aprile della seconda voce di indennità di vacanza contrattuale. Nessun atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, ma soltanto, come abbiamo suddetto, due indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino di aprile, i codici di riferimento nel cedolino sono 118/k78 e 119/k78, il primo si riferisce al mancato contratto 2019-2021 e il secondo al contratto 2022-2024.

Nella migliore tradizione dei suoi predecessori, anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pensa di modificare per legge la mancanza di contratti e di accordi con i sindacati.

Qui di seguito la bozza del decreto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti

Prima novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

ART. 1
(Novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in materia di formazione iniziale e
continua degli insegnanti delle scuole secondarie)
[…]
Capo I
Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso

Art. 1.
(Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)
1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie
basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e le scuole, idoneo a sviluppare
coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché
per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale
e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di
sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle
dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli
studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali,
valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari
nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli
studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e
consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con
l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all’articolo
16-ter degli insegnanti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un
sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale,
volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la
realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo

2
16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle
attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione
iniziale degli insegnanti.

Art. 2.
(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale
corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono
acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano
nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonché con la formazione continua incentivata di cui all’articolo 16-ter, e consta di un percorso
universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di elevate competenze
linguistiche e digitali nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo
sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti della pedagogia e delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline
volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza.
Detti percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova
scritta ed una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un
concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia.
[…]
Capo I-bis
Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza
per le scuole secondarie

Art. 2-bis
(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)
1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito
dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma
aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui
al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità
di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le

3
modalità in cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema
scolastico.
2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il
fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe
di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti
generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati
sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su
specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il
sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione
iniziale degli insegnanti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea
magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso
di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale
per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea
triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri
dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti
precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta
formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la
formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno
indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia
proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che
devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova
finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione
simulata, e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque
presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede,
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle
finanze, è stabilito il contingente di cui al precedente periodo nonché la sua ripartizione tra le
università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di
selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.

Art. 2-ter
(Abilitazione all’insegnamento)
1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si
consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova
finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis.

 

 

 

 

.

Continua sul sito ANP

 

Il concorso ordinario per diventare docenti di scuole medie e superiori, bandito ormai da due anni e rinviato causa covid, è partito da poco con la sua prova scritta. Oltre 400 mila candidati per circa 26 mila posti. Il concorso ordinario della scuola secondaria era atteso da anni di circa mezzo milioni di candidati, ma già dopo la prima prova, a risposte multiple, si è rivelato quello che qualcuno ha definito: la strage degli innocenti

Non vogliamo speculare su quanto sta accadendo nè strumentalizzare il disagio: è evidente che il sistema di reclutamento va rivisto.   Se si organizza una procedura concorsuale ordinaria per assumere oltre 30mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche di sostegno, e poi selezionarne all’orale meno del 10%, c’è qualcosa che non va nel modo di seleziona.

Il problema che sta scatenando le polemiche parte dall’altissima media di respinti: tra l’80% e il 90%, con molte province dove si sono registrate intere classi respinte.

La procedura semplificata rispetto al passato dove erano previste a seconda dei casi una prova preselettiva a computer e una o due prove scritte di carattere didattico disciplinare era una sorta di scrematura verso l’orale. Un test a crocette con domande inerenti alla classe di concorso, ma anche di logica, di cultura generale o sulle nuove tecnologie.

Domande che in generale sono contestate per l’eccessiva capacità mnemonica richiesta

ES: Qual è l’azione n. 23 del Piano nazionale per la scuola digitale ma anche per la loro effettiva correttezza es:

Come riconoscere un’opera di Eugenio Montale. Peccato che la risposta portasse invece al suo discorso di accettazione del Premio Nobel chedefinire “opera“è quanto meno improprio.

Tutta la stampa ed il mondo dei media e dei social  hanno  dato larga eco al risultato di  commissioni che hanno fatto registrare zero ammessi e moltissime non più del 5%;  in Puglia per la classe di concorso di Inglese – AB24 e AB25 – ha superato la prova un quarto dei partecipanti e sempre in Puglia,  con la  classe di concorso  A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado), la prova computer based del 21 e 22 marzo è stata superata   soltanto da 87 aspiranti docenti su circa 2.300 candidati, con appena il 3,7% di partecipanti allo scritto che potrà svolgere l’orale.

La maggior parte di coloro considerati “non all’altezza” dal ministero, dal giorno successivo sono tornati nelle loro classi, dai loro studenti che seguono da anni. E c’è chi, con spirito di rivalsa, ha postato sui social i messaggi di apprezzamento ricevuti dai propri alunni.

Sui social dove vergogna e sofferenza sono le parole che ritornano più spesso nei gruppi dove tanti aspiranti docenti cercano di chiarirsi o aiutarsi. Non vogliamo speculare su quanto sta accadendo nè strumentalizzare il disagio: è evidente che il sistema di reclutamento va rivisto.   Se si organizza una procedura concorsuale ordinaria per assumere oltre 30mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche di sostegno, e poi selezionarne all’orale meno del 10%, c’è qualcosa che non va nel modo di selezionare.

Se ci ritroviamo con centinaia di migliaia di respinti, nemmeno meritevoli di essere ascoltati all’orale, forse sono le prove il problema: delle domande impostate male, probabilmente non previste nemmeno dal programma o perlomeno non pertinenti. È sempre più chiara la necessità di rivedere il sistema di reclutamento, aprendo magari al doppio canale, che salvaguardi i precari con oltre 24-36 mesi sulla metà dei posti liberi, e che non si accanisca sui candidati andando a respingere lavoratori preparate e competenti. Lo scorso mese di settembre vennero nominati venticinquemila supplenti, un quinto del totale delle cattedre da coprire. E il prossimo anno si rischia di peggiorare la situazione. Se l’obiettivo del concorso era quello di graduatorie pronte per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2022/23 probabilmente per alcune classi di concorso risulterà difficile.

Si ignora la realtà di decine di migliaia di persone che lavorando acquistano esperienza e professionalità. Che ci sia anche una carenza di preparazione da parte di tanti nessuno lo nega, ma è il sistema di reclutamento che non va. La formazione iniziale e in servizio degli insegnanti non è mai decollata in Italia.

 

La speranza di un cambiamento sta però nelle intenzioni del ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, che da tempo mette la rivisitazione del reclutamento docenti tra i punti principali della sua riforma scolastica.

Riforme che dovranno arrivare in tempi brevi per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Il segretario provinciale

Vito Masciale

DIARIO PROVE SCRITTE

CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE

ALLE CLASSI DI CONCORSO:

POSTO DI SOSTEGNO SCUOLA DELLINFANZIA

POSTO DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA

POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA

Facendo seguito al proprio avviso prot. N. 38346 del 24/11/2021, ai sensi

e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto Dipartimentale

18 novembre 2021, n. 2215, l’USR Puglia ha  comunicato  l’elenco delle sedi di esame

presso le quali si terranno le prove scritte per le classi di concorso sopra indicate,

che si svolgeranno dal 15 al 21 dicembre 202  unitamente alla loro ubicazione e

con l’indicazione dei candidati assegnati a ciascuna sede come da elenchi allegati all’avviso.

Gli elenchi nel dettaglio sono consultabili sul sito dell’USR Puglia : Home-Docenti-Reclutamento.

Allegati:

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0038965.29-11-2021

ADAA – 15mattina – Associazioni Aule-Candidati

ADEE – 16mattina – Associazioni Aule-Candidati

ADEE – 16pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati

autodichiarazione (1)

EEEE – 17mattina – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 17pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 20mattina – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 20pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 21mattina – Associazioni Aule-Candidati

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000187.21-06-2021

precisazione protocollo-signed

EEEE – 17pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati SEDI AULE TAR-signed

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato le date per le prove scritte del concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Le prove avranno la durata di 100 minuti e si effettueranno al computer.

Scuola dell’infanzia

Posto comune : 13-14dicembre

posto sostegno : 15 dicembre

Scuola primaria

posto sostegno : 16 dicembre

Posto comune : 17-20-21 dicembre

al seguente link  è possibile consultare il testo completo dell’avviso con i dettagli dei turni mattutini e pomeridiani

Avviso-calendario-prove-scritte

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il decreto n° 325 del 5 novembre 2021 relativo ai concorsi ordinari per docenti.

Sono le nuove regole con cui si svolgerà il concorso ordinario per infanzia e primaria bandito la scorsa primavera alla luce delle modifiche  alle procedure concorsuali riportate nel decreto sostegni bis per le prove d’esame eliminando la prova preselettiva e riducendo le  prove scritte ad una sotto forma di quesiti a risposta multipla.

ai link di seguito riportati e possibile consultare il testo completo del decreto n° 325 e dei suoi allegati :

decreto-miur-325-del-5-novembre-2021

allegato-a-decreto-miur-325-del-5-novembre-2021

allegato-b-decreto-miur-325-del-5-novembre-2021